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POLONIA

  • Diritto Internazionale

    Ratifica della Convenzione De L’Aja # 33 del 29.05.93 il 12 giugno 1995 entrata in vigore il
    1 ottobre 1995.

    Repubblica REPUBBLICA DELLA POLONIA
    Superficie: 312.766 Kmq
    Popolazione: 38.634.000 ab.
    Gruppi etnici: Polacchi 98,5%, Tedeschi e altri 1,5%
    Capitale: Varsavia (2.220.000 ab.)
    Altri centri urbani: Lódz 1.040.000 ab., Cracovia 740.000 ab., Breslavia 640.000 ab., Poznan 600.000 ab., Danzica 460.000 ab., Katowice 364.000 ab.(3.425.000 aggl. urbano)
    Lingua: Polacco
    Religione: Cattolica 94%
    Unità monetaria: Zloti polacco
    Ordinamento: Repubblica parlamentare

    Normativa di riferimento
    Convenzione de L’Aya del 29 maggio 1993
    Codice della Famiglia e della tutela polacco (artt. 114-127 ed art. 131 modificato)
    Ordinanza del 25 maggio 1970 del Ministero della Giustizia concernente l’ottenimento di informazioni sulla situazione giuridica dei minori
    Codice di procedura civile polacco (artt. 42, 257, 257.1,257.2,509, 568-578, 585-589);
    Legge del 29.09.1986 relativa agli atti di stato civile (art. 47-49)

    Requisiti relativi agli adottanti richiesti dalla normativa interna

    • Le coppie di fatto non possono adottare;
    • I single ed i divorziati non sono esclusi dall’adozione ma viene data priorità alle coppie sposate
    • La legge non prevede una età massima o minima per adottare. Tuttavia, nella pratica, la preferenza è data a donne con un’età minore di 40 anni ed a uomini con un’età minore di 45.
    • Deve essere rispettata una differenza di età massima di 40 anni tra i genitori e l’adottato.

    Requisiti relativi all’adottando

    • Sono adottabili i bambini orfani (dai 30 giorni ai 18 anni), abbandonati o i cui genitori sono decaduti dalla potestà genitoriale e i minori i cui genitori hanno acconsentito all’adozione attraverso un procedimento giudiziario: il consenso può comunque essere ritirato;
    • A partire dall’età di 13 anni il bambino deve prestare il proprio consenso all’adozione.

    Forma della decisione
    E’ di natura giudiziaria.

    Effetti della decisione

    • Rottura dei legami di filiazione tra l’adottato e la sua famiglia biologica;
    • Creazione di un legame di filiazione tra l’adottato ed i suoi genitori adottivi;
    • Irrevocabilità della decisione;

    Autorità competente

    Ministerswo Pracy i Polityki Spolecznej
    U1. Nowogrodzka 1/3/5
    00-513 WARSZAWA 7

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