F3. E’ previsto un rimborso delle spese sostenute una volta conclusa l’adozione?
Di anno in anno, con appositi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato finanziato il Fondo destinato al rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale. In tali decreti sono stati stabiliti i requisiti, la modulistica e i documenti da allegare alla domanda.
Fino ad oggi, è stato così possibile richiedere, una volta conclusa l’adozione, il rimborso del 50% delle spese sostenute.
Tale misura, tuttavia, non ha una validità temporale indefinita, ma necessita di essere rinnovata e rifinanziata di anno in anno. Pertanto, si suggerisce di controllare periodicamente il sito web della CAI, sul quale sono pubblicate tutte le informazioni necessarie, se e non appena i necessari decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono emessi.
Normalmente, l’istanza di rimborso può essere presentata dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata emessa l'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente del/i minore/i.
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