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Normativa nazionale e regionale

Proposta di legge n. C 3375
Modifica all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi dei genitori adottivi e affidatari

La proposta di legge n. 3375, presentata l'8 aprile 2010 alla Camera dei Deputati, modifica l'art. 45 del DLGS 26 marzo 2001, n. 151, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che prevede l'applicazioni dei riposi giornalieri e permessi anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
Tale norma, difatti, così formulata, prevedendo, in caso di adozione e affidamento, permessi e congedi per un periodo circoscritto al primo anno di vita dei bambini avrebbe scarsa applicazione. La fruizione di permessi e congedi durante il primo anno di vita dei minori, quindi, sarebbe prerogativa dei soli genitori biologici, derivandone una violazione del principio di eguaglianza.
Considerando che i bambini in stato di adozione o affidamento che entrano in una nuova famiglia hanno soprattutto età prescolare o scolare, i proponenti ritengono opportuno esplicitare nell'art. 45 del DLGS n. 151/2001 che i riposi e permessi dei genitori possano essere fruiti entro il primo anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare adottivo o affidatario.
La modifica si rende necessaria anche in seguito alla sentenza n. 104 dell’1 aprile 2003 della Corte Costituzionale, intervenuta sulla questione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 1 del DLGS 26 marzo 2001, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 del suddetto decreto si applichino, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno dall’ingresso effettivo del minore nella famiglia.  La Corte Costituzionale ha altresì asserito che i congedi e i riposi  non hanno più l'originario collegamento con la maternità naturale e non hanno come esclusiva funzione la protezione della salute della donna e il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore, ma sono finalizzati ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità.
La Consulta, dunque, ha riconosciuto il peculiare periodo di inserimento del minore adottato o affidato nel nuovo contesto familiare.
Pertanto la proposta di legge intende "apportare correzioni alla norma non solo per adeguare la condizione delle famiglie naturali a quelle adottive e affidatarie, ma anche per renderla conforme alla realtà effettiva del Paese in materia di accoglienza di bambini adottivi, la cui maggioranza è rappresentata proprio da bambini di età superiore a un anno".


Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le adozioni internazionali
Comunicato 23-3-2010
Aggiornamento dell’Albo degli enti autorizzati ex articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68.


Friuli-Venezia Giulia
D.P.Reg. 5-3-2010 n. 046/Pres.
LR n. 11/2006, art. 8-bis, comma 3. Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall’1 gennaio 2007 di cui al comma 3 dell’art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con D.P.Reg. 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.
Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 17 marzo 2010, n. 11.


Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 68-12903
Sostituzione Allegato C) alla D.G.R. n.27-2549 del 26.3.2001, Schema di relazione al Tribunale per i Minorenni per la valutazione della coppia aspirante all'adozione

Pubblicato nel B.U. Piemonte n. 3 del 21/01/10


Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 65-12900
Approvazione del Piano di Attività e di Spesa anno 2010-Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali-Regione Piemonte, L.R.16 novembre 2001, n. 30
Pubblicato nel B.U. Piemonte n. 3 del 21/01/10

Regione Umbria
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13
Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 febbraio 2010, n. 9                                                La Regione Umbria con la  legge regionale n. 13, emanata il 16 febbraio 2010, disciplina i servizi e gli interventi a favore della famiglia, riconoscendo quest'ultima quale nucleo fondante della società.
Valorizza il nucleo familiare costituito da persone unite da vincoli di coniugio, parentela, affinità  e promuove  la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli.
Nei limiti delle proprie competenze sostiene l'adozione e l'affidamento familiare, i servizi residenziali e semiresidenziali di tipo familiare o comunitario e gli interventi di prevenzione e contrasto al maltrattamento; favorisce forme di associazionismo e di autorganizzazione delle famiglie volte a realizzare attività informative sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l’adozione o l'affido.
Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori in Umbria in situazione di difficoltà o di abbandono e per tutelare il loro diritto alla famiglia, supporta l'attività dei servizi territoriali e di tutti gli altri enti interessati negli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori e di affidamento familiare.
L'art. 12 della legge prevede che la Regione sostenga i servizi e le équipe territoriali per l'adozione e promuova l'affidamento familiare attraverso apposite linee guida; favorisca la collaborazione tra enti autorizzati e servizi pubblici, per un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, cercando in tal modo di prevenire fallimenti adottivi; agevoli le adozioni e gli affidamenti familiari di minori di età superiore ai 12 anni, con grave disabilità, con handicap accertato ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; crei un sistema di monitoraggio sul numero, sull'andamento e sulla gestione delle adozioni, degli affidamenti e sui minori fuori famiglia accolti in strutture residenziali.