“CARLO GIOVANARDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Marco Carra, effettivamente la scorsa settimana era in corso, a Praga, l'incontro dei Ministri della famiglia dell'Unione, quindi questo giustificava la mia assenza. Stiamo trattando un tema angosciante, quello della Bielorussia, e rispondendo alla domanda inerente a quali iniziative intenda assumere il Governo italiano, darò conto di tutte le iniziative che sono state assunte e di quelle che sono in corso su questo argomento, riassumendo sinteticamente la questione nella sua complessità.
Fino al 2003 le coppie italiane sono state in grado di adottare numerosi minori bielorussi, per lo più già ospitati nell'ambito dei cosiddetti soggiorni di risanamento, malgrado anche allora ogni anno intervenissero periodi di blocco. Ad ottobre 2004, come è noto, si verificò peraltro il blocco definitivo del deposito dei fascicoli in Bielorussia determinato da una modifica della normativa interna bielorussa. A tal proposito occorre ricordare che per le adozioni internazionali l'Italia dipende dai rapporti bilaterali con altri Paesi: la Romania, ad esempio, che era uno dei Paesi nei quali si poteva adottare nell'interesse del minore, da quando è entrata nell'Unione ha deciso che i bambini romeni non sono più adottabili e questa naturalmente è una decisione unilaterale di quel Paese.
Quindi, soltanto nella primavera del 2005, da parte bielorussa fu espressa la disponibilità alla stipula di un nuovo protocollo con l'Italia, sostitutivo dei precedenti, in modo da conformare le procedure alla normativa entrata in vigore. Notoriamente fu un negoziato molto difficile in quanto da parte bielorussa non venivano date garanzie per la positiva conclusione delle procedure pendenti, nonostante alcune di esse fossero già in fase di avanzata conclusione, ciò essendo determinato dall'affermarsi in Bielorussia di una politica decisamente contraria all'adozione internazionale.
Il protocollo fu firmato il 12 dicembre 2005 e all'articolo 30 si prevedeva l'impegno da parte bielorussa di riesaminare centocinquanta pratiche giacenti presso il centro adozioni riguardanti in tutto 169 minori.
Le pratiche giacenti comprendevano anche poche pratiche registrate dopo il 31 ottobre 2004 e quelle che erano già state respinte ma non restituite in Italia alle famiglie.
Fin dall'inizio dell'applicazione di questo protocollo si registravano molte difficoltà e, soprattutto, un costante respingimento delle procedure che venivano riesaminate con motivazioni il più delle volte non condivisibili da parte italiana, ma naturalmente nel rispetto dell'autonomia delle decisioni prese dalla Bielorussia.
Intensa è stata sempre la pressione svolta dalla Commissione per le adozioni internazionali e dal Ministero degli affari esteri per far sì che le procedure venissero definite positivamente.
Purtroppo, ad ottobre 2006, dopo circa un anno dall'entrata in vigore del protocollo sottoscritto, risultavano definite positivamente soltanto ventisei delle centocinquanta pratiche relative a ventotto minori, mentre risultavano definite con esito negativo ventuno pratiche per ventidue minori e continuavano a risultare giacenti centoventiquattro pratiche delle centocinquanta.
Dopo la stipula del nuovo protocollo, poiché nel frattempo erano proseguiti soggiorni di risanamento e si erano create nuove aspettative nelle famiglie, ben 393 pratiche erano state preparate dagli enti autorizzati per essere depositate in Bielorussia, nonostante il giusto invito da parte dell'allora Commissione alla prudenza, in assenza di certezze sulle prospettive per queste nuove famiglie che aspirano di adottare in Bielorussia. D'altronde, le famiglie avevano costanti contatti con le autorità bielorusse in occasione delle loro visite ai minori e nel Paese e molte volte venivano lusingate circa la possibilità di concretizzare l'adozione.
Constatato il proseguire dell'orientamento negativo nella valutazione delle pratiche pendenti, si avviò un nuovo negoziato per la rivisitazione del precedente protocollo, essendo anche nel frattempo intervenuta una modifica della legislazione bielorussa in materia e, nel marzo 2007, si pervenne alla firma di un nuovo protocollo, integrativo del precedente.
Dopo la firma di questo secondo protocollo, operando in stretto coordinamento con gli enti autorizzati ed in attuazione di quanto espressamente previsto dal nuovo accordo, furono inviati in Bielorussia due elenchi concernenti rispettivamente: il primo trentanove pratiche già esaminate e giacenti al centro adozioni di Minsk da riproporre ai sensi del punto 30-ter del protocollo del 2007; il secondo riguardante ventiquattro pratiche giacenti in Bielorussia, rigettate per la presenza di fratelli, ancorché si trattasse in molti casi di fratrie tra loro non legate da vincoli di coabitazione o di frequentazione.
Successivamente, numerosi furono i contatti diplomatici, telefonici ed epistolari, a livello politico e tecnico, con il centro adozioni di Minsk, ma l'applicazione anche del secondo protocollo è stata fatta con criteri molto restrittivi e i motivi di rigetto delle procedure sono sempre stati poco convincenti, contrariamente a quanto era stato pubblicamente assicurato dal Ministro dell'istruzione Radkov al momento della firma, in particolare per ciò che concerneva la positiva e favorevole conclusione delle domande di adozioni pregresse.
Dal 1o gennaio 2006 ad oggi sono state concluse quarantasette adozioni riguardanti cinquanta minori. Di queste quarantasette pratiche, trentatré riguardavano pratiche giacenti prima della firma del protocollo del 2005 con conferimento di incarico agli enti prima del 30 ottobre 2004 (mi riferisco alle centocinquanta pratiche), quattro pratiche non giacenti prima del protocollo del 2005 con conferimento di incarico agli enti prima del 30 ottobre 2004, e dieci pratiche con conferimento di incarico agli enti posteriore al 30 ottobre 2004. Sostanzialmente le quarantasette adozioni sono ripartite negli anni come segue: trentadue adozioni nel 2006, undici adozioni nel 2007 e quattro adozioni nel 2008.
Nel frattempo sono state, peraltro, regolarizzate le posizioni di undici minori bielorussi molto malati, rimasti in Italia per essere curati, per i quali da parte bielorussa era stata concessa la deroga a favore dell'adozione in Italia.
Non bisogna dimenticare, fra l'altro, che la normativa bielorussa prevede la possibilità di richiedere reiteratamente il riesame delle pratiche respinte e perciò, di fatto, nonostante il persistere dei pareri negativi da parte delle autorità bielorusse, non si giunge mai ad una soluzione definitiva delle situazioni pendenti (mantenendo vive le aspettative delle famiglie rispetto ad una possibilità teorica di arrivare all'adozione).
Nel gennaio del 2008 la Commissione per le adozioni internazionali ha potuto effettuare una missione a Minsk, al fine di verificare e sollecitare la corretta attuazione dei Protocolli del 2005 e del 2007, nonostante da parte bielorussa fosse stata respinta la possibilità di riunire l'apposito gruppo misto di monitoraggio. La missione scaturiva dall'esigenza di dare una risposta alle famiglie in attesa e, soprattutto, di evitare la prosecuzione di un'inutile istituzionalizzazione della maggior parte dei minori coinvolti.
All'esito negativo della missione tecnica della Commissione in Bielorussia, la Commissione stessa svolgeva una riunione di coordinamento con gli enti autorizzati e i rappresentanti del coordinamento delle famiglie ospitanti, per informarli che erano state registrate prospettive negative. In tale occasione veniva anche concordato che gli enti non avrebbero assunto nuovi incarichi, onde evitare alle famiglie inutili aspettative, con aggiuntive spese procedurali e legali in Bielorussia, sostanzialmente senza alcuna prospettiva concreta di successo.
Faccio presente, inoltre, che alcuni enti, già in quell'occasione, prospettarono l'intendimento di restituire le autorizzazioni e chiudere definitivamente i rapporti con la Bielorussia, ma, su invito della Commissione di allora (ripetuto anche dalla commissione da me presieduta con questo Governo) hanno finora soprasseduto, con l'auspicio che nuove azioni diplomatiche potessero rimuovere l'orientamento politico dei vertici bielorussi, espresso ripetutamente e confermato in un'apposita lettera del Ministro Radkov, pervenuta il 22 maggio 2008.
Nel corso delle riunioni di coordinamento, da parte dei coordinamenti delle associazioni familiari veniva sollecitata l'adozione, da parte dell'Italia, di una politica dura non solo nel campo delle adozioni e delle ospitalità di risanamento, ma anche nel campo della cooperazione economica nei confronti della Bielorussia, come modo di pressione diplomatica. Noi, invece, abbiamo continuato sulla strada del dialogo e, con l'insediamento del nuovo Governo, sono stati avviati nuovi contatti politici di altissimo livello (concedetemi un po' di riservatezza perché tali contatti coinvolgono anche collegamenti ed incontri in atto ad altissimo livello: chiamiamole mediazioni internazionali), dai quali si auspicano risposte positive.
A giugno del 2008 - quindi, abbastanza recentemente - ho presentato, come responsabile politico della Commissione per le adozioni internazionali, nuovamente tramite il Ministero degli affari esteri, i due citati elenchi di 39 e 24 pratiche, nonché un prospetto riepilogativo di tutte le rimanenti procedure avviate in Bielorussia dal gennaio 2006. Alla data del 10 febbraio 2009, infatti, risultano pendenti in Bielorussia 686 pratiche, ripartite come segue: 378 hanno già avuto parere negativo (e sono quelle per le quali le famiglie chiedono un nuovo esame); 9 hanno ricevuto parere positivo; 299 sono ancora senza esito.
Di fronte a tale contesto, il Governo non intende lasciare nulla di intentato. Recentemente, il 16 gennaio 2009 si è svolta una missione guidata dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri, il senatore Mantica, volta a riavviare un contatto politico con il Governo bielorusso per una soluzione definitiva del problema. Nel corso degli incontri, svoltisi in un'atmosfera cordiale e costruttiva, è stato anche fatto riferimento alla necessità di cercare un esito positivo alle procedure di adozione avviate e rimaste in sospeso. È di questi giorni, inoltre (del 9 febbraio 2009), l'incontro del sottosegretario Mantica con il Viceministro degli esteri bielorusso Aleinik, svoltosi ancora una volta in un clima costruttivo e amichevole, nel quale l'Italia ha ribadito la sua intenzione di arrivare ad una positiva soluzione della questione. Allo stato degli atti, però, se le cose non cambieranno, attraverso questi reiterati tentativi italiani ed internazionali di arrivare ad una soluzione del problema, da parte Bielorussia si sta ragionando su numeri molto esigui.
Il vero problema, infatti, è che vi è la decisione politica assunta dal presidente bielorusso di chiudere con le adozioni internazionali, comprese quelle verso l'Italia, salvi casi specifici, che le autorità bielorusse si riservano naturalmente di valutare nella loro autonomia. Quindi, questa è la questione allo stato degli atti.
Riguardo, invece, alla problematica relativa alla durata dei soggiorni dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999 ha definito i compiti specifici del Comitato per i minori stranieri in materia di soggiorni di solidarietà, demandandogli la competenza relativa all'approvazione dei programmi presentati da enti, associazioni e famiglie.
In particolare, l'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha regolamentato la durata totale del soggiorno di ciascun minore, prevedendo che tale durata non possa superare - come è noto agli interpellanti - i novanta giorni continuativi o frutto della somma di più periodi, nell'arco dell'anno solare. È previsto sempre dal citato articolo che, solo in casi eccezionali, determinati da urgenza e forza maggiore, il Comitato possa prorogare la durata del soggiorno, per esempio per necessità di carattere sanitario.
Sino al 2007, il Comitato per i minori, a seguito di richieste da parte di alcune associazioni, che chiedevano la possibilità di cumulare nel corso dell'anno solare un soggiorno per i minori superiore ai 90 giorni complessivi, ha concesso, in fase di approvazione dei progetti di accoglienza, deroghe che consentivano di superare tale limite.
Dal 2008 il Comitato ha ritenuto di non concedere più deroghe al limite dei 90 giorni, anche in considerazione del fatto che, dopo le note vicende di Genova - che ahimè hanno segnato un momento di grande difficoltà nei rapporti internazionali - e il successivo accordo con la Bielorussia, la gestione dei soggiorni è stata caratterizzata da un rigoroso rispetto della normativa in materia, per non incorrere, anche in questa materia, in difficoltà di tipo internazionale, che poi ricadrebbero naturalmente sui bambini e sulla famiglia.
Per il periodo natalizio 2008, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo evidenziate da alcune associazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha disposto la possibilità di deroga al limite dei 90 giorni, per un periodo di 15 giorni, comprovati da effettivi motivi organizzativi.
Per i soggiorni solidaristici dell'anno 2009, il Comitato ha già provveduto a comunicare alle associazioni interessate che, così come per l'anno 2008, per i soggiorni del periodo natalizio 2009, potranno essere valutate eventuali richieste di deroga al limite dei 90 giorni per un massimo di 15 giorni per comprovati motivi organizzativi.
Devo dire, però, che la nostra preoccupazione - e del Comitato - è di non alimentare le aspettative delle famiglie di poter poi adottare, visto che realisticamente le prospettive future di trasformare questi affidi in adozioni sono molto scarse e risicate.
Riguardo all'affido internazionale, faccio presente che il Ministero della Giustizia sta procedendo, insieme con tutte le amministrazioni interessate, all'elaborazione di un disegno di legge per la ratifica della «Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L’Aja il 19 ottobre 1996». Tale convenzione è stata firmata dall'Italia, insieme con tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea il 1o aprile 2003. Nel giugno 2008, il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato gli Stati membri a ratificare, ovvero ad aderire, a tale Convenzione, al fine di giungere al simultaneo deposito degli strumenti di ratifica o adesione.
Rientra nel campo di applicazione della Convenzione, ai sensi dell'articolo 3, «il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza». È però opportuno segnalare che la Bielorussia, pur essendo membro della Conferenza de L'Aja non ha, ancora, al momento, sottoscritto questa Convenzione.
Concludendo, ritengo che ci sia una grande continuità di impegno negli ultimi tre anni, del precedente Governo e di questo Governo, per arrivare a mettere in campo tutte le azioni possibili e immaginabili nei confronti del Governo bielorusso, per arrivare auspicabilmente a far sì che quel Governo possa cambiare gli orientamenti complessivi, per quanto riguarda la possibilità di adottare, al fine, comunque, di dare una risposta positiva a quei casi che le nostre autorità, da tre anni, stanno ripetutamente segnalando, per far uscire tante famiglie da quella situazione di incertezza e di angoscia che tutti conosciamo.
Essa è ancora più angosciante nel momento in cui la questione, per le ragioni che dicevo prima, rimane teoricamente aperta, con la possibilità di un nuovo esame delle domande presentate; ma, allo stato degli atti, dai risultati derivanti dalle autorizzazioni delle autorità bielorusse, che sono molto restrittivi, arrivando, com'è stato quest'anno, a numeri molto piccoli (quattro autorizzazioni concesse), rimane soltanto la possibilità di insistere in questa azione a tutti i livelli per arrivare ad un risultato positivo.”
