Comunicato
(11/08/2009)
Rimborso delle spese sostenute per le adozioni concluse nell'anno 2008
COMUNICATO DI AGGIORNAMENTO
(01/01/2008)
Dal 1° gennaio 2008 è entrato in vigore l'obbligo di indicare il codice IBAN (International Bank Account Number) per l'erogazione e la riscossione dei bonifici nazionali.
I genitori adottivi che, avendo concluso la procedura di adozione nel 2006, hanno presentato entro il 31 dicembre 2007 istanza di rimborso delle spese sostenute, dovranno far pervenire alla Commissione per le Adozioni Internazionali il proprio codice IBAN e confermare le proprie coordinate bancarie compilando l'unito modello A.
COMUNICATO DI AGGIORNAMENTO
(02/10/2007)
1. Con DPCM 2 ottobre 2007, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è prorogato al 31 dicembre 2007 il termine del 31 luglio 2007 previsto dal DPCM 27 aprile 2006, per la presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per le adozioni concluse nell'anno 2006.
Per le adozioni concluse o che si concluderanno nell'anno corrente 2007, le domande di rimborso vanno presentate dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, corredate della documentazione prevista nel DPCM 27 aprile 2006 che si può visionare su questo stesso sito.
2. Prosegue giornalmente e si concluderà entro la fine dell'anno l'istruttoria e la liquidazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione, concluse nell'anno 2005, presentate entro il 30 novembre 2006.
L'istruttoria e la liquidazione seguono rigorosamente l'ordine cronologico e, pertanto, non possono essere prese in considerazione sollecitazioni a vario titolo
Testo del DPCM 2/10/2007 di proroga del termine di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO PER ADOZIONE INTERNAZIONALE
(08/06/2007)
Si informano le famiglie interessate che possono essere presentate alla Commissione per le Adozioni Internazionali, entro il 31 luglio 2007, le domande di rimborso delle spese sostenute per adozione conclusa nell'anno 2006, secondo quanto stabilito dal DPCM 27 aprile 2006 pubblicato sulla G.U. dell'11 agosto 2006 e sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali www.commissioneadozioni.it.
D.P.C.M. 27 APRILE 2006 FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
(18/09/2006)
In data 11 agosto è stato pubblicato in G.U. il nuovo D.P.C.M. riguardante le modalità di presentazione delle domande per ottenere il rimborso per le spese sostenute per l'adozione internazionale, nello stesso giorno è stato pubblicato il D.P.C.M. che proroga il termine di presentazione delle domande dal 31 luglio al 30 novembre 2006
D.P.C.M. 28 GIUGNO 2005
(28/06/2005)
Il 28 giugno è stato firmato il Decreto istitutivo del ‘Fondo di sostegno delle Adozioni Internazionali’ previsto dalla finanziaria 2005, finalizzato al rimborso delle spese sostenute nel corso del 2004 per l’adozione di un bambino straniero.
Il Decreto è annotato all'Ufficio di Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n.2025/2005 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il 7 luglio 2005, Registro n.9, Foglio n.334.
Il Decreto fissa i criteri e le modalità per ottenere il rimborso.
Sarà possibile chiedere alla Commissione per le Adozioni Internazionali il rimborso del 50% delle spese sostenute, non portate in deduzione.
Le istanze di rimborso devono pervenire alla Commissione per le Adozioni Internazionali inderogabilmente entro il 31 agosto 2005 utilizzando l’apposito modello A.