La Repubblica dell’Ecuador ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 07/09/1995 e l’01/01/1996 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale/competente
Subsecretaría de Protección Especial (SPE) [Sottosegretariato alla Protezione Speciale]
Ministerio de inclusión económica y social (MIES) [Ministero dell’inclusione economica e sociale]
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Quitumbe)
Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - Piso 6
e-mail: adopcionesecuador@inclusion.gob.ec
sito web: www.inclusion.gob.ec/subsecretario-de-proteccion-especial/
Ambasciata della Repubblica dell’Ecuador in Italia
Via Antonio Bertoloni, 8
00197, Roma
tel: +39 06 89672820
fax: +39 06 89672821
e-mail: mecuroma@ecuador.it
Ambasciata d’Italia nella Repubblica dell’Ecuador
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- garantisce l'effettivo esercizio dei diritti da parte di tutti i minori nella Repubblica dell’Ecuador;
- valuta l'attuazione di politiche e strategie che promuovano servizi di protezione speciale di qualità;
- formula politiche e strategie per rafforzare i servizi e le procedure di cura nei procedimenti di adozione;
- gestisce, attraverso i suoi uffici, la fase amministrativa della procedura di adozione e il monitoraggio della fase post-adozione;
- instaura programmi di coordinamento interistituzionale per l'applicazione di politiche, standard e regolamenti pubblici incentrati sul servizio di adozione.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- persone sposate o unite di fatto, da almeno tre anni (art. 159 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2017);
- persone singole, di entrambi i sessi (art. 159 del Codice);
- persone di età superiore ai 25 anni (art. 159 del Codice);
- differenza di almeno 14 anni e non superiore a 45 anni tra l’adottante e l’adottando; nel caso di adozione da parte di una coppia, deve essere presa in considerazione l’età del più giovane aspirante genitore adottivo (art. 159 del Codice);
- differenza di età minima ridotta a 10 anni in caso di adozione del figlio del coniuge o del partner di una unione di fatto (art. 159 del Codice);
- persone domiciliate nella Repubblica dell’Ecuador o cittadine di Paesi con i quali la Repubblica dell’Ecuador abbia firmato accordi in materia di adozione o che vi risiedano da almeno tre anni (artt. 159, 180 e 182 del Codice);
- possesso della piena capacità d’agire (art. 159 del Codice);
- possesso dei diritti politici (art. 159 del Codice);
- possesso di un’adeguata salute fisica e mentale per adempiere alle responsabilità genitoriali (art. 159 del Codice);
- possesso di risorse economiche adeguate atte a garantire al minore il soddisfacimento dei suoi bisogni fondamentali (art. 159 del Codice);
- assenza di precedenti penali per reati punibili con la reclusione (art. 159 del Codice).
- consenso del coniuge o del convivente dell'adottante (art. 161 del Codice).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore ai 18 anni (art. 157 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2017);
- il giudice dichiara lo stato di adottabilità dei minori adottabili, in uno dei seguenti casi (art. 158 del Codice):
- minori orfani di entrambi i genitori;
- minori i cui genitori sono ignoti ed è impossibile determinare l’identità anche dei loro parenti fino al terzo grado di consanguineità o, qualora presenti, si dimostrino non in grado di assumersene in modo stabile e permanente la cura e la protezione;
- minori i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale;
- minori i cui genitori (o il singolo genitore presente) abbiano acconsentito all’adozione.
- consenso del minore ultradodicenne o, se di età inferiore, qualora sia capace di discernimento (artt. 161 e 164 del Codice);
- consenso dei genitori del minore che siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 161 del Codice);
- consenso del tutore del minore (art. 161 del Codice);
consenso degli ascendenti del genitore o dei genitori minori che abbiano prestato consenso all’adozione del loro figlio (art. 161 del Codice).
Passaggi della procedura
- la coppia aspirante conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia allo SPE (art. 183 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2017);
- l’Unità tecnica di adozione dello SPE valuta il fascicolo della coppia entro trenta giorni dal suo ricevimento e redige una relazione in cui dichiara l’idoneità o meno della coppia (art. 184 del Codice);
- qualora la domanda di adozione o la documentazione allegata presentino omissioni o errori, l’Unità tecnica dello SPE invita la coppia a inviare le correzioni o le rettifiche entro un periodo non superiore a sessanta giorni (art. 184 del Codice);
- il fascicolo e la relazione di idoneità sono poi trasmessi al Comitato per gli abbinamenti (art. 172 del Codice);
- il Comitato per gli abbinamenti sottopone alla coppia una proposta di abbinamento con un minore; se accetta, la coppia è tenuta a recarsi nella Repubblica dell’Ecuador per il percorso di avvicinamento al minore (art. 172 del Codice);
- il Comitato dispone che la coppia e il minore trascorrano del tempo insieme, perché si instauri tra loro un legame affettivo e possa essere verificata la correttezza dell’abbinamento. Tale periodo viene monitorato dall’Unità tecnica di adozione competente (art. 174 del Codice);
- la coppia presenta quindi domanda di adozione al Giudice del bambino e dell’adolescente competente, il quale entro settantadue ore verifica la sussistenza dei requisiti di legge e la completezza della documentazione e convoca la coppia per la certificazione dell’autenticità della loro firma (art. 284 del Codice);
- il Giudice competente fissa poi l’udienza alla quale devono essere presenti tutti i soggetti coinvolti, ne raccoglie il consenso, dopo aver ascoltato anche il minore se capace di discernimento, e infine pronuncia la sentenza di adozione che è impugnabile davanti alla Corte superiore del medesimo Distretto (art. 285 del Codice);
- la sentenza di adozione deve poi essere trascritta nel Registro dello Stato civile, affinché l'iscrizione anagrafica originaria venga annullata, mediante annotazione a margine che dia conto dell’avvenuta adozione (art. 176 del Codice);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il Giudice competente autorizza la partenza del minore dalla Repubblica dell’Ecuador al ricorrere delle seguenti condizioni:
- che viaggi in compagnia di almeno uno dei genitori adottivi;
- che l'autorità centrale conferisca il certificato di cui alla lettera d) dell'articolo 17 della Convenzione dell'Aia sulle adozioni internazionali (art. 185 del Codice).
Post-adozione
L’ente autorizzato segue la fase post-adozione e trasmette allo SPE le relazioni concernenti l’integrazione del minore nei due anni successivi, ogni quattro mesi nel primo anno e ogni sei mesi nel secondo anno successivo all’adozione (art. 186 del Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2017).
Normativa di riferimento
- Código de la Niñez y Adolescencia, R.O. 737 del 2017 [Codice dell’infanzia e dell’adolescenza del 2017];
- Ministerio de inclusión económica y social, Acuerdo ministerial 0138 del 2017, Expídese el Instructivo para la Autorización de Funcionamiento y Suscripción de Convenios con las Entidades de Intermediación de Adopción Internacional en el Ecuador [Istruzioni per l’accreditamento e la sottoscrizione di accordi con gli enti autorizzati].