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Compiti

La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione e dal regolamento approvato con D.P.R. 108 del 2007,  in particolare:

  • collabora con le Autorità Centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione del convenzioni internazionali in materia di adozione;
  • propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
  • redige i criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
  • autorizza, sulla base dei criteri di cui sopra, l'attività degli enti medesimi;
  • cura la tenuta del relativo albo e lo verifica almeno ogni tre anni; vigila sul loro operato;
  • verifica che gli enti siano accreditati nel paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione;
  • può limitare l'attività degli enti in relazione a particolari situazioni di carattere internazionale;
  • revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme vigenti; in particolare revoca l'autorizzazione nei casi in cui i risultati conseguiti attestino la scarsa efficacia dell'azione dell'ente. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione, secondo modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri, favorendone il coordinamento, nonché la fusione al fine di ridurne complessivamente il numero e migliorarne l'efficacia e la qualità; conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
  • promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
  • promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
  • prende atto dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, disposta dal Vicepresidente;
  • certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
  • per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
  • esamina segnalazioni, istanze ed esposti relativi ai procedimenti adottivi in corso;
  • provvede ad informare la collettività in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure, aggiornati periodicamente e distinti in base ai Paesi di provenienza del minore;
  • predispone strumenti idonei a consentire l'accesso dei soggetti privati e pubblici alle informazioni.
  • promuove ogni sei mesi una consultazione con le associazioni familiari a carattere nazionale, individuate sulla base dei criteri adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle Politiche per la Famiglia, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera m);
  • dispone, ove necessario, che gli enti svolgano le attività e predispongano i documenti indispensabili per le verifiche post-adozione; a tale fine è prevista anche la collaborazione dei servizi, secondo modalità definite in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
  • stabilisce, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta da un tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali costituito presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per coordinare le attività di cooperazione nei Paesi stranieri per la protezione e la promozione dei diritti dei minori, nonché le attività di formazione degli operatori e di informazione.

La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione. Per l'espletamento dei compiti d'istituto la Commissione svolge missioni all'estero e partecipa ad incontri internazionali con le autorità centrali degli altri Stati, anche in vista della proposizione di accordi bilaterali.

 

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