AMBASCIATA (e CONSOLATO)
AMBASCIATA (e CONSOLATO) l'art. 32 comma 4 della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.476/98, chiede a queste strutture di collaborare con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Hanno quindi una funzione di sostegno (nell'interesse degli aspiranti adottanti e dei bambini) e, una volta ricevuta dalla Commissione per il tramite degli enti, la certificazione di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, di rilasciare il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottato. Il visto di ingresso costituisce, unitamente ai documenti di viaggio previsti dalla normativa in materia di passaporti e di immigrazione, il titolo necessario per non essere respinti alla frontiera.
Notizie
- 16/01/2026
Adozioni internazionali: nel 2025 rimangono stabili le procedure concluse.
- 15/01/2026
Scadenza termine di presentazione delle istanze relative ai contributi economici straordinari (DM 5 settembre 2025) per il sostegno economico ai genitori adottivi nell’ambito delle adozioni internazionali.