Comunicato: firmati gli accordi bilaterali con Burundi e Cambogia
LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI STA IMPLEMENTANDO LE RELAZIONI CON LE AUTORITÀ CENTRALI DEI PAESI DI ORIGINE PER INCENTIVARE E MIGLIORARE IL SISTEMA DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI, NELL'OTTICA DI ATTUARE UNA POLITICA DI TUTELA DEI MINORI ABBANDONATI, CHE NON POSSONO AVERE UNA FAMIGLIA E UN FUTURO NEL PAESE DI ORIGINE E DI SBLOCCARE LE PRATICHE ADOTTIVE DI FAMIGLIE ITALIANE IN QUEI PAESI NEI QUALI PER RAGIONI SOCIALI E POLITICHE QUESTE HANNO SUBITO UN RALLENTAMENTO.
SONO STATI CONCLUSI E FIRMATI GLI ACCORDI BILATERALI TRA:
- LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI E LA REPUBBLICA DEL BURUNDI ( 25 LUGLIO 2014)
- LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI E IL REGNO DI CAMBOGIA ( 17 SETTEMBRE 2014)
I lavori della Commissione sono stati preceduti da una interlocuzione con gli enti autorizzati, avvenuta in occasione della riunione plenaria con gli enti tenutasi il 14 luglio 2014 e a seguire, con la richiesta da parte della Commissione e l’inoltro da parte degli enti di contributi scritti in vista degli incontri con le due delegazioni ai fini della conclusione e sottoscrizione degli accordi.
Gli accordi, la cui definizione è stata concordata con il Presidente del Consiglio, dott. Matteo Renzi, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dott. Graziano Delrio, dopo la conclusione i tutti i passaggi dell’iter procedurale formale, vengono pertanto, oggi pubblicati d’intesa con la Presidenza del Consiglio.
Degli intervenuti accordi è stata anticipata notizia agli enti interessati e in occasione della convocazione plenaria degli enti fissata per le date del 3 dicembre 2014 e 15 febbraio 2015.
L’ accordo raggiunto dalla Commissione per le Adozioni internazionali con le Autorità della Repubblica del Burundi è incentrato sul rispetto della tutela in ogni aspetto dei diritti superiori dei minori, nell’osservanza della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo del 20 settembre 1989 e della Convenzione sulla protezione dei diritti dei Minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali firmata a l’Aja il 29 maggio 1993, recepita da entrambi i Paesi.
La convenzione si compone di 11 articoli; art. 1 ambito di applicazione, art.2 tutela dei diritti dei minori, art.3 definizioni generali, art. 4 Autorità centrali e collaborazione tra le stesse, art.5 enti autorizzati e accreditati, con particolare attenzione ai costi delle procedure e alla trasparenza dei trasferimenti di danaro su conti correnti dedicati, art.6 condizioni principali per l’adozione con particolare riferimento all’interesse superiore del minore, al principio di sussidiarietà nelle adozioni e ad un libero e spontaneo consenso senza contropartita in danaro o di alcun altro genere, art. 7 intervento delle Autorità centrali nelle procedure, art.8 la disciplina della fase di post-adozione, art.9 collaborazione tra le parti contraenti, che sarà incentivata con un gruppo di lavoro misto di esponenti delle Autorità centrali, che si riunirà annualmente e con la promozione delle attività in materia di adozioni anche attraverso formazione congiunta, art.10 risoluzione di controversie, art.11 disposizioni finali, secondo cui l’accordo ha validità di 3 anni, con rinnovo tacito se non disdettato sei mesi prima della scadenza.
Separatamente le parti (le Autorità centrali dell’ Italia e del Burundi) si sono accordate, per dare concretezza all’accordo e secondo quanto richiesto dalla Repubblica del Burundi, che:
- la Commissione, nell’ambito dei progetti di sussidiarietà e dei propri compiti istituzionali, presterà sostegno al rafforzamento della competenza e capacità di intervento delle strutture di protezione per l’infanzia in Burundi, la formazione e il supporto alla realizzazione di una banca dati dei minori adottabili, accessibile solo dalle strutture pubbliche;
- la Commissione rivaluterà le autorizzazioni già concesse agli enti aprendo a nuove richieste e le autorità burundesi provvederanno a rivalutare gli accrediti degli enti italiani che intendono occuparsi o si stanno occupando di adozioni in Burundi
L’accordo raggiunto dalla Commissione per le Adozioni internazionali con le Autorità del Regno di Cambogia prevede la tutela sotto ogni aspetto del superiore interesse del minore, nel pieno rispetto dei principi che regolano le adozioni internazionali, dando attuazione ai principi contenuti nelle Convenzioni sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 e la Convenzione de l’ Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali del 29 maggio 1993, ratificata da entrambi i Paesi, pone una particolare attenzione alla necessità di stretta collaborazione tra le Autorità centrali con un costante e proficuo scambio di informazioni nell’interesse dei minori e delle procedure adottive, nonché alle attività degli enti autorizzati e accreditati, prevedendo il rinnovo delle autorizzazioni da parte della Commissione e il riaccredito degli enti da parte delle autorità centrali della Cambogia, secondo modalità concordate tra le parti, il numero di 8 enti che possono essere autorizzati dalla CAI e accreditati dalle Autorità centrali della Cambogia, la validità per un periodo di tre anni con rinnovo tacito se non disdettato 6 mesi prima
Si segnala che il Regno di Cambogia sta procedendo alla stesura dei decreti attuativi della legge sulle adozioni approvata in ambito nazionale e che il Ministro della Cambogia si è impegnato ad accelerare questa attività per consentire al più presto la ripresa effettiva delle adozioni internazionali da parte di coppie italiane nel Regno di Cambogia
Per suggellare l’amicizia e l’impegno assunto nei confronti dell’Italia la Commissione, Autorità centrale italiana è stata invitata a recarsi nel Regno di Cambogia anche allo scopo di intensificare le relazioni.