Criteri per la presentazione delle istanze di autorizzazione per l’anno 2024

La Commissione per le Adozioni Internazionali, nel corso della seduta del 19 dicembre 2023, ha individuato i criteri per la presentazione di istanze di autorizzazione per il 2024, deliberando di:
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non consentire la presentazione, per l’anno 2024, di istanze di autorizzazione da parte di organismi non inseriti nell’elenco degli enti di cui all’articolo 39-ter della legge 184/1983.
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confermare, come previsto dalla delibera CAI n. 13 del 28 ottobre 2008, il periodo di presentazione di nuove istanze di autorizzazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2024.
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consentire la presentazione di istanze in paesi in cui già operano enti italiani laddove sia preventivamente rilasciata una nota di gradimento da parte dell’Autorità Centrale locale che esprima parere favorevole all’accreditamento/operatività dell’ente ad effettuare adozioni internazionali nel paese.
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prevedere, l’apertura di una seconda finestra, dal 1° settembre al 15 ottobre 2024, per la presentazione esclusivamente delle istanze per le quali gli enti abbiano ottenuto la nota di gradimento di cui al precedente punto 3 da parte delle Autorità Centrali dei Paesi di origine successivamente alla chiusura dell’ordinario periodo di presentazione delle istanze (31.3.2024).
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consentire la presentazione di istanze per Paesi in cui non sono già presenti enti italiani e nei quali l’Autorità Centrale/Competente è chiaramente identificabile.
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consentire, altresì, la presentazione di istanze di autorizzazione nei seguenti Paesi: Uruguay, Gambia e Sierra Leone, subordinando la concessione dell’autorizzazione al parere favorevole dell’Autorità Centrale locale ad autorizzare nuovi enti italiani rispetto a quelli già esistenti.
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limitare l’accoglimento di istanze per paesi in cui non sono presenti enti italiani a due autorizzazioni e nei paesi di cui al precedente punto 6 ad una sola autorizzazione.
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Introdurre, quale ulteriore criterio di valutazione, in caso di presentazione di più istanze relative al medesimo paese di cui ai punti 5 e 6, un indice di solvenza determinato dal rapporto tra adozioni concluse ed incarichi assunti nel biennio 2021/2022. Sarà autorizzato l’ente con indice più elevato.