A3. La legge stabilisce limiti di età tra adottanti e adottato?
Si. Tra i coniugi adottanti e il minore adottando deve esserci una differenza d’età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 45 anni (cfr. l’art. 6, commi 3, 5 e 6, della legge n. 184/83). La differenza massima d’età va calcolata rispetto all'età del coniuge più giovane.
Esempio: marito di 49 anni, moglie di 46 anni > i coniugi potrebbero adottare un bambino di almeno un anno; marito di 47 anni, moglie di 43 anni > i coniugi potrebbero adottare un bambino anche di pochi mesi.
Esistono alcuni casi particolari, che modificano le regole principali.
A) In tre casi la differenza massima di 45 anni tra l’età degli adottanti e l’età adottando può essere superata:
- se i coniugi hanno altri figli (naturali o adottivi), di cui almeno uno minorenne;
- se l’adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottato dalla coppia;
- se l’adozione riguarda contemporaneamente più fratelli, dei quali almeno uno abbia un’età rientrante nel limite fissato dalla legge.
B) Se uno dei due coniugi è più vecchio dell’altro di 10 anni e più, la differenza massima d’età rispetto al bambino è di 55 anni, da calcolare rispetto all'età del coniuge più vecchio. Esempio: marito di 58 anni, moglie di 46 anni > i coniugi possono adottare un bambino di almeno 3 anni (58 – 55); marito di 60 anni, moglie di 45 anni > i coniugi possono adottare un bambino di almeno 5 anni (60 – 55).
Occorre tenere presente che anche gli Stati d’origine hanno proprie regole a proposito dell’età degli aspiranti all'adozione.
Ad esempio, alcuni Stati non accettano le domande di coppie che abbiano superato una certa età: in Cina sono accettate solo le domande delle coppie in cui entrambi i coniugi non abbiano meno di 30 anni e più di 50 anni; altri Stati prevedono che la differenza massima d’età tra gli adottanti e l’adottando sia inferiore a 45 anni, oppure calcolano la differenza rispetto al coniuge più giovane (come in Ucraina).
Pertanto, occorre tener conto anche delle regole vigenti in tema d’età in ogni Stato d’origine. In concreto, prevale la norma più restrittiva.
ATTENZIONE: il decreto d’idoneità può fissare limiti d’età più restrittivi, che devono essere rispettati (cfr. l’art. 30, comma 2, della legge n. 184/83: “Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.”).