D10. Una persona adottata può avere accesso alle proprie origini biologiche?
Sì. L’accesso alla documentazione sulle proprie origini biologiche è disciplinato dall’art.28 della legge sulle adozioni 184/83 e successive modificazioni. Tale articolo prevede che l'adottato, una volta raggiunta l'età di 25 anni, possa accedere a informazioni che riguardano la sua origine. L'istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni territorialmente competente in base alla residenza dell’adottato.
Notizie
- 02/03/2026
Italia–Cambogia: si apre una nuova fase della cooperazione tra le due Autorità Centrali
- 03/02/2026
Si è svolto a Roma il convegno “L’adozione internazionale: il percorso per un’accoglienza consapevole”. Presentate le Linee operative sulla formazione pre-mandato degli aspiranti genitori adottivi