Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

E2. Se la sentenza straniera di adozione ha assegnato al bambino il cognome paterno e quello materno, il doppio cognome può essere mantenuto anche in Italia?

Nei Paesi di cultura spagnola (e quindi anche nei Paesi dell’America Latina, come la Colombia, il Cile, il Perù) il figlio porta un doppio cognome, composto dal cognome del padre e dal cognome della madre. Conseguentemente, le sentenze di adozione pronunciate in quei Paesi assegnano al bambino adottato il doppio cognome, formato dal cognome del padre adottivo seguito da quello della madre adottiva.
Al momento della trascrizione in Italia, tuttavia, il cognome imposto dalla sentenza straniera deve essere corretto eliminando il cognome della madre. 
Ciò deriva dall'applicazione dell'art. 98, comma 2, del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 (“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”), il quale  dispone che l'Ufficiale dello stato civile, allorquando riceve, per la trascrizione, un atto di nascita relativo ad un cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio, ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, lo corregge mediante annotazione. Infatti, secondo il vigente sistema normativo italiano il figlio legittimo porta il cognome del padre.
Attenzione: nel 2008 e nel 2010 il Ministero dell'Interno ha emesso due circolari (circolare F/397 - 5226 del 13 maggio 2008 e n.  4  del 18 febbraio 2010) per adeguare l’applicazione del Regolamento dello stato civile ai principi dell’ordinamento comunitario, a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 2 ottobre 2003, resa nel caso C-148/02).  Le due circolari hanno precisato che le istruzioni impartite agli Ufficiali dello stato civile, relative al mantenimento del doppio cognome al momento della trascrizione in Italia dell’atto di nascita, si applicano solamente ai casi di doppio cognome attribuito alla nascita. 
Pertanto, nel caso del doppio cognome assegnato con la sentenza di adozione continua a valere la regola dell’eliminazione, al momento della trascrizione in Italia della sentenza di adozione straniera, del cognome della madre adottiva.

Notizie