F2. È possibile dedurre dalla denuncia dei redditi le spese sostenute per l'adozione?
Sì è possibile. Le famiglie che adottano un minore straniero possono fruire della deduzione di una parte delle spese sostenute. Più precisamente è deducibile:
- dal reddito complessivo il 50% delle spese sostenute dai coniugi, purché debitamente documentate e certificate dall'Ente Autorizzato che ha curato la relativa procedura;
- quanto speso dai coniugi per la procedura curata dall'Ente Autorizzato, in questo caso l'Ente Autorizzato rilascerà una certificazione delle relative spese;
- quanto speso dai coniugi per il viaggio ed il soggiorno all'estero (vitto, alloggio e quanto sia necessario per la cura del bambino, ad esclusione dei giochi e di tutto ciò che rientra in attività ludica e di svago). In questo caso la coppia, al rientro in Italia, consegnerà all'Ente Autorizzato i giustificativi delle spese sostenute e questo rilascerà alla coppia una attestazione delle spese sostenute.
Per avvalersi della deduzione non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo come da interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 77 del 28.05.2004. Ciò significa che è possibile usufruire dell'agevolazione a prescindere dall'effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa. La deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in considerazione del periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute.
Le informazioni riguardanti i criteri di deducibilità delle spese sostenute per l'adozione internazionale, nel corso del 2017, sono contenute nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 - Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità.
NOTA BENE - La CAI è competente esclusivamente per il rimborso spese previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2018. Le circolari dell'Agenzie delle Entrate sono utili ai fini della deducibilità di spese sostenute e non rimborsate da CAI.
Per ogni eventuale chiarimento su questa materia si prega di contattare l'Agenzia delle Entrate.