Burkina Faso
Il Burkina Faso ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 l’11 gennaio 1996 e il 1° maggio 1996 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
La direction des adoptions, de parrainage et de la protection des pupilles de la nation (DAPPPN) [Il Dipartimento per le adozioni, il patrocinio e la tutela dei minori della nazione]
Direction Générale de la Famille et de l’Enfant [Direzione Generale della Famiglia e del minore]
Ministère de la solidarité, de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille (MSAHRNGF) [Ministero della solidarietà, dell’azione umanitaria, della riconciliazione nazionale, del genere e della famiglia]
01 BP 515, Immeuble Baoghin, Secteur 10, Ouagadougou
sito web www.action-sociale.gov.bf
Ambasciata del Burkina Faso in Italia
Ambasciata d’Italia in Costa d’Avorio competente per il Burkina Faso
Consolato onorario a Ouagadougou in Burkina Faso
Ricerca Enti Autorizzati in Burkina Faso
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- attua la politica del Ministero della famiglia, della solidarietà nazionale e dell’azione umanitaria in materia di protezione dei minori privi della famiglia di origine;
- coopera e promuove la collaborazione con le autorità centrali di altri Paesi che hanno ratificato la Convenzione;
- raccoglie e fornisce informazioni sulla legislazione riguardante l’adozione;
- adotta le misure necessarie per facilitare, monitorare e attivare le procedure di adozione nazionale e internazionale;
- garantisce il rispetto del principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale;
- concede le autorizzazioni alle organizzazioni per l’adozione e monitora le loro attività sul campo;
- adotta tutte le misure appropriate per evitare indebiti guadagni materiali in occasione dell’adozione.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti*
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- età minima 30 anni (art. 471 comma 1 del Codice), ed età massima 55 anni (art 29 del Manuale della procedura di Adozione nazionale e internazionale);
- coppie sposate da almeno 5 anni, non separate legalmente, in cui almeno uno dei due ha superato i 30 anni (art. 472 del Codice);
- differenza di età con il minore di almeno 15 anni (art. 473, comma 1 del Codice); Se il minore è figlio del coniuge, la differenza di età richiesta è di soli 10 anni (art. 473 comma 1 del Codice); in caso di adozione congiunta questa differenza di età è richiesta solo per il coniuge di età superiore ai 30 anni (art. 473, comma 2 del Codice); in ogni caso tale differenza può essere ridotta per decisione del Tribunale competente (art. 473, comma 3 del Codice).
La legge del Burkina Faso specifica altresì che:
- gli aspiranti genitori adottivi (art. 31 del Manuale della procedura di Adozione nazionale e internazionale) sono esentati dai requisiti riguardanti la durata del matrimonio, l’età e la differenza di età con il minore in caso di adozione di minori con bisogni speciali (art. 31 del Manuale della procedura di adozione nazionale e internazionale).
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale, sono state reperite su www.hcch.net
Requisiti dei minori adottandi
- minore abbandonato o i cui genitori siano sconosciuti o deceduti (art. 478 n. 1,2,3 del Codice);
- minori i cui genitori o il consiglio di famiglia abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 478 n. 4 e art. 481 comma 2 del Codice);
La legge del Burkina Faso specifica altresì che:
- i minori di età minima di 15 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (art. 474, comma 2 del Codice);
- la presenza di figli biologici o adottati non rappresenta un ostacolo l’adozione (art. 475 del Codice), tuttavia è specificato che la coppia può essere tenuta in considerazione per un abbinamento se ha già al massimo un solo figlio biologico o adottivo presente nel nucleo familiare (art. 29 del Manuale della procedura di Adozione nazionale e internazionale).
Passaggi della procedura *
- la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al Ministero della famiglia, della solidarietà nazionale e dell’azione umanitaria in Burkina Faso;
- la DPE si occupa dell’abbinamento di un minore alla coppia;
- la coppia riceve la proposta dalla DPE di abbinamento con un minore e ha 30 giorni per accettarla o rifiutarla;
- se la coppia accetta, la procedura prosegue con l’invio dell’accettazione della proposta al Ministero;
- a questo punto la DPE trasmette il fascicolo della coppia, quello del minore e il suo parere al Tribunale del luogo in cui risiede il minore;
- il Tribunale emette il provvedimento che stabilisce l’adozione che diventerà definitiva trascorso il termine di 30 giorni per l’impugnazione;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare il Burkina Faso con la coppia.
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale attendibile sono state reperite su HCCH, Country Profiles – State responses Burkina Faso
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette alla DPE in Burkina Faso le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza annuale per i primi due anni e triennale fino al compimento dei 18 anni di età del minore.
Normativa di riferimento
- Zatu n° AN VII 0013/FP/PRES du 16 novembre 1989 portant institution et application d'un Code des personnes et de la famille, 4 agosto 1990 [Codice delle persone e dalla famiglia];
- Arrêté conjoint n° 2013-229 /MASSN/MJ/MAECR/MATS du 14 août 2013 portant manuel de procédure d’adoption nationale et internationale d’enfants au Burkina Faso [Manuale della procedura di adozione nazionale e internazionale dei minori in Burkina Faso].
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by states parties under article 44 of the Convention, Third and fourth periodic reports of States Parties due in 2008: Burkina Faso, CRC/C/BFA/3-4, 30 March 2009
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Burkina Faso, CRC/C/BFA/CO/3-4, 9 February 2010
- Comunicato: Incontro con rappresentati dell’Autorità Centrale del Burkina Faso.
- Incontro delegazione Burkina Faso