Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Burkina Faso

Il Burkina Faso ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 l’11 gennaio 1996 e il 1° maggio 1996 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale 
La direction des adoptions, de parrainage et de la protection des pupilles de la nation (DAPPPN) [Il Dipartimento per le adozioni, il patrocinio e la tutela dei minori della nazione]
Direction Générale de la Famille et de l’Enfant [Direzione Generale della Famiglia e del minore]
Ministère de la solidarité, de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille (MSAHRNGF) [Ministero della solidarietà, dell’azione umanitaria, della riconciliazione nazionale, del genere e della famiglia]

01 BP 515, Immeuble Baoghin, Secteur 10, Ouagadougou

sito web www.action-sociale.gov.bf


Ambasciata del Burkina Faso in Italia
Ambasciata d’Italia in Costa d’Avorio competente per il Burkina Faso
Consolato onorario a Ouagadougou in Burkina Faso
Ricerca Enti Autorizzati in Burkina Faso

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • attua la politica del Ministero della famiglia, della solidarietà nazionale e dell’azione umanitaria in materia di protezione dei minori privi della famiglia di origine;
  • coopera e promuove la collaborazione con le autorità centrali di altri Paesi che hanno ratificato la Convenzione;
  • raccoglie e fornisce informazioni sulla legislazione riguardante l’adozione;
  • adotta le misure necessarie per facilitare, monitorare e attivare le procedure di adozione nazionale e internazionale;
  • garantisce il rispetto del principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale;
  • concede le autorizzazioni alle organizzazioni per l’adozione e monitora le loro attività sul campo;
  • adotta tutte le misure appropriate per evitare indebiti guadagni materiali in occasione dell’adozione.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti delle coppie adottanti*

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • età minima 30 anni (art. 471 comma 1 del Codice), ed età massima 55 anni (art 29 del Manuale della procedura di Adozione nazionale e internazionale);
  • coppie sposate da almeno 5 anni, non separate legalmente, in cui almeno uno dei due ha superato i 30 anni (art. 472 del Codice);
  • differenza di età con il minore di almeno 15 anni (art. 473, comma 1 del Codice); Se il minore è figlio del coniuge, la differenza di età richiesta è di soli 10 anni (art. 473 comma 1 del Codice); in caso di adozione congiunta questa differenza di età è richiesta solo per il coniuge di età superiore ai 30 anni (art. 473, comma 2 del Codice); in ogni caso tale differenza può essere ridotta per decisione del Tribunale competente (art. 473, comma 3 del Codice).

La legge del Burkina Faso specifica altresì che:

  • gli aspiranti genitori adottivi (art. 31 del Manuale della procedura di Adozione nazionale e internazionale) sono esentati dai requisiti riguardanti la durata del matrimonio, l’età e la differenza di età con il minore in caso di adozione di minori con bisogni speciali (art. 31 del Manuale della procedura di adozione nazionale e internazionale).

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale, sono state reperite su www.hcch.net

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minore abbandonato o i cui genitori siano sconosciuti o deceduti (art. 478 n. 1,2,3 del Codice);
  • minori i cui genitori o il consiglio di famiglia abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 478 n. 4 e art. 481 comma 2 del Codice);

La legge del Burkina Faso specifica altresì che:

  • i minori di età minima di 15 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (art. 474, comma 2 del Codice);
  • la presenza di figli biologici o adottati non rappresenta un ostacolo l’adozione (art. 475 del Codice), tuttavia è specificato che la coppia può essere tenuta in considerazione per un abbinamento se ha già al massimo un solo figlio biologico o adottivo presente nel nucleo familiare (art. 29 del Manuale della procedura di Adozione nazionale e internazionale).


Passaggi della procedura *

  • la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al Ministero della famiglia, della solidarietà nazionale e dell’azione umanitaria in Burkina Faso;
  • la DPE si occupa dell’abbinamento di un minore alla coppia;
  • la coppia riceve la proposta dalla DPE di abbinamento con un minore e ha 30 giorni per accettarla o rifiutarla;
  • se la coppia accetta, la procedura prosegue con l’invio dell’accettazione della proposta al Ministero;
  • a questo punto la DPE trasmette il fascicolo della coppia, quello del minore e il suo parere al Tribunale del luogo in cui risiede il minore;
  • il Tribunale emette il provvedimento che stabilisce l’adozione che diventerà definitiva trascorso il termine di 30 giorni per l’impugnazione;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare il Burkina Faso con la coppia.

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale attendibile sono state reperite su HCCH, Country Profiles – State responses Burkina Faso


Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette alla DPE in Burkina Faso le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza annuale per i primi due anni e triennale fino al compimento dei 18 anni di età del minore.


Normativa di riferimento

Notizie