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Burkina Faso

Il Burkina Faso ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 l’11 gennaio 1996 e il 1° maggio 1996 è entrata in vigore.

 

Adozione single non consentita

Presenza normativa privacy: sì

Ricerca origini prevista

Vedi box Ricerca delle origini

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Ministère de la Famille et de la Solidarité (MFS) [Ministero della famiglia e della solidarietà]

01 BP 515, Ouagadougou 01 

Sito web www.action-sociale.gov.bf

 

Ambasciata del Burkina Faso in Italia

Ambasciata d’Italia in Costa d’Avorio competente per il Burkina Faso

Ricerca Enti Autorizzati in Burkina Faso

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale in Burkina Faso in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • coopera e promuove la collaborazione con le Autorità Centrali di altri Paesi che hanno ratificato la Convenzione;
  • raccoglie e fornisce informazioni sulla legislazione in materia di adozione;
  • adotta le misure necessarie per facilitare, monitorare e attivare le procedure di adozione nazionale e internazionale;
  • garantisce il rispetto del principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale;
  • concede le autorizzazioni alle organizzazioni per l’adozione e monitora le loro attività sul campo;
  • adotta tutte le misure adeguate a impedire indebiti guadagni materiali in occasione di un’adozione.



Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie eterosessuali sposate da almeno 5 anni, non separate legalmente, in cui almeno uno dei componenti abbia superato 30 anni di età (art. 472 del Codice delle persone e della famiglia, e art. 29 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);
  • il coniuge, con il consenso dell’altro coniuge, a meno che quest’ultimo sia incapace di fornirlo (art. 471, comma 2, del Codice delle persone e della famiglia);
  • età compresa tra 30 e 55 anni (art. 471, comma 1, del Codice delle persone e della famiglia, e art. 29 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);
  • differenza di età con il minore di almeno 15 anni, ridotta a 10 anni nel caso di adozione del figlio del coniuge (art. 473, comma 1, del Codice delle persone e della famiglia); in caso di adozione congiunta, è sufficiente che solo il coniuge di età superiore a 30 anni soddisfi tale requisito (art. 473, comma 2, del Codice delle persone e della famiglia); in ogni caso, la differenza di età può essere ridotta per decisione del Tribunale competente (art. 473, comma 3, del Codice delle persone e della famiglia).

La legge burkinabè specifica altresì che:

i requisiti riguardanti la durata del matrimonio, l’età e la differenza di età con il minore possono essere derogati in caso di adozione di minori con bisogni speciali (art. 31, comma 1, del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);

la presenza di figli biologici o adottati non costituisce ostacolo all’adozione (art. 475 del Codice delle persone e della famiglia); tuttavia, gli aspiranti genitori adottivi che siano cittadini stranieri non devono avere più di un figlio biologico o adottato (art. 29 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale).



Requisiti dei minori adottandi

  • minori dichiarati in stato di abbandono, o i cui genitori siano sconosciuti o deceduti (art. 478, nn. 1-3, del Codice delle persone e della famiglia).
  • La legge burkinabè condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:
  • il minore stesso, se ha compiuto almeno 15 anni di età (art. 474, comma 2, del Codice delle persone e della famiglia);
  • i genitori (art. 478, n. 4, del Codice delle persone e della famiglia);
  • il consiglio di famiglia, qualora i genitori siano deceduti, o incapaci di manifestare la propria volontà, o siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 481, comma 1, del Codice delle persone e della famiglia);
  • l’istituto presso il quale è ospitato, o la persona che l’ha accolto, qualora sia stato dichiarato in stato di abbandono (481, comma 2, del Codice delle persone e della famiglia).



Passaggi della procedura

Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MFS in Burkina Faso;

  • il segretariato tecnico del MFS valuta il fascicolo, la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti di legge, e notifica l’esito agli aspiranti genitori adottivi (art. 35, comma 2, del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);
  • se ritiene gli aspiranti genitori adottivi idonei, il comitato tecnico di abbinamento del MFS procede alla formulazione della proposta di abbinamento, che è comunicata loro unitamente alla relazione sociale e all’atto di nascita del minore, o a qualsiasi altro documento che lo riguardi (artt. 36-37 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);
  • gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a manifestare per iscritto il proprio consenso all’abbinamento entro 1 mese dal ricevimento della proposta (art. 38 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);
  • qualora gli aspiranti genitori adottivi accettino, la Direzione responsabile delle adozioni redige un accordo di prosecuzione del processo, che trasmette all’Autorità Centrale del Paese di accoglienza (art. 39 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);
  • a seguito del riscontro positivo dell’Autorità Centrale del Paese di accoglienza, il fascicolo è trasmesso al Tribunale del luogo di residenza del minore per l’emissione della sentenza, la quale diventa definitiva decorso il termine di 1 mese previsto per l’impugnazione (artt. 40 e 43 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);
  • il MFS rilascia un certificato di conformità e l’autorizzazione per il minore a lasciare il Paese; il ritiro di tali documenti è effettuato dai genitori adottivi al loro arrivo in Burkina Faso (art. 44 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);
  • i genitori adottivi prendono contatto con l’istituto presso il quale è ospitato il minore, muniti dei suddetti documenti (art. 45 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale); la durata del soggiorno è di 15 giorni, con un minimo di 4 giorni da trascorrere con il minore all’interno dell’istituto (art. 46 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale)*;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, tra cui il visto per l’Italia rilasciato dall’Ambasciata italiana di Ouagadougou, il minore può lasciare il Burkina Faso con i genitori adottivi.



Minori con bisogni speciali

Sono definiti minori con bisogni speciali:

  • minori di almeno 6 anni di età (art. 31, comma 2, del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);
  • minori con disabilità (art. 31, comma 2, del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);
  • minori affetti da malattie incurabili (art. 31, comma 2, del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale).



Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al MFS in Burkina Faso le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza annuale per i primi 2 anni e, successivamente, con cadenza triennale fino al raggiungimento della maggiore età (art. 56 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale.



Ricerca delle origini

  • la persona adottata ha il diritto di conoscere le proprie origini al raggiungimento della maggiore età (art. 51, comma 2, del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);
  • la richiesta di accesso alle informazioni biologiche può essere avanzata anche dai genitori adottivi decorsi 15 anni dall’adozione (art. 51, comma 1, del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);
  • l'istanza formale, corredata dalla copia della sentenza di adozione e dall'estratto dell’atto di nascita della persona adottata, deve essere indirizzata al MFS (art. 52 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale), il quale avvia l'istruttoria tramite il proprio segretariato tecnico e redige un rapporto d’indagine finale che è trasmesso al/ai richiedente/i (art. 53 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale);
  • in caso di esito positivo, i servizi sociali sono tenuti a preparare e ad accompagnare la persona adottata e i genitori adottivi all’incontro con la famiglia biologica (art. 54 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale).

 

Trattamento dei dati personali

le modalità di archiviazione della documentazione adottiva e delle informazioni relative alle origini della persona adottata seguono le medesime tutele e garanzie procedurali codificate per l’adozione nazionale (art. 55 del Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale).

 

Normativa di riferimento

Zatu an VII 13 du 16 novembre 1989 portant institution et application d'un code des personnes et de la famille au Burkina Faso [Legge 16 novembre 1989, n. 13, recante istituzione e applicazione del Codice delle persone e della famiglia];

Arrêté conjoint N° 2013_229_ /MASSN/MJ/MAECR/MATDS portant manuel de procédures d’adoption nationale et internationale d’enfants au Burkina Faso, 14 août 2013 [Decreto interministeriale 14 agosto 2013, n. 2013-229 /MASSN/MJ/MAECR/MATDS recante il Manuale delle procedure di adozione nazionale e internazionale dei minori in Burkina Faso].

 

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