Burundi
Questa scheda paese è stata aggiornata al 10/12/2025
La Repubblica del Burundi ha depositato gli strumenti per l’accessione alla Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 15 ottobre 1998 e il 1° febbraio 1999 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Direction de la Protection de l’Enfant / Autoritè Centrale Burundaise poure les Adoptions Internationales (DPE/AC) [Direzione per la protezione dell’infanzia / Autorità Centrale burundese per le adozioni internazionali]
Ministère de la Justice, des Droits de la Personne Humaine et du Genre [Ministero della giustizia, dei diritti umani e del genere]
Tel.: +257 79 993 158
Ambasciata della Repubblica del Burundi in Italia
Via Enrico Accinni, 63 Scala. B, interno. 10 - 00195 Roma
tel. + 39 06 36381786
e-mail ambabu.roma@yahoo.fr
Ambasciata d’Italia in Uganda competente per la Repubblica del Burundi
Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica del Burundi
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
· promuove la cooperazione e la collaborazione con le Autorità Centrali degli altri Stati per garantire la protezione dei minori;
· adotta le misure appropriate per fornire informazioni sulla legislazione nazionale in materia di adozione e altre informazioni generali su questo argomento;
· facilita, monitora e attiva le procedure di adozione;
· raccoglie, conserva e scambia informazioni sulla situazione dei minori e degli aspiranti genitori adottivi, nella misura necessaria a poter finalizzare le adozioni;
· adotta tutte le misure necessarie per incoraggiare la cura degli orfani da parte di famiglie della Repubblica del Burundi.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate da almeno 5 anni e non separati (art. 2 della Legge n. 1/004); entrambi i coniugi devono fornire il proprio consenso all’adozione a meno che uno non sia in grado di fornirlo (art. 3 della Legge n. 1/004);
- coppie eterosessuali unite in unioni di fatto*;
- persone singole (art. 3 della Legge n.1/004 e art. 247 del Codice civile);
- età minima di 30 anni (art. 3 della Legge n. 1/004);
- differenza di età con il minore di almeno 15 anni: il Tribunale, in presenza di alcune circostanze, può non richiedere tale requisito (art. 5 della Legge n. 1/004);
- possesso di idonee qualità morali e di adeguate risorse materiali per l'adozione e il sostegno del minore (art. 6 della Legge n. 1/004).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore ai 15 anni (art. 8 della Legge n. 1/004);
- minori i cui genitori o il consiglio di famiglia abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 10.1 della Legge n. 1/004);
- minori che si trovano sotto la tutela dello Stato (art. 10.2 della Legge n. 1/004);
- minori dichiarati abbandonati (art. 10.3 della Legge n. 1/004).
La legge burundese condiziona l’adottabilità del minore al suo consenso se ha compiuto almeno 13 anni di età (art. 8, comma 3, della Legge n. 1/004).
Passaggi della procedura*
· gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il loro fascicolo al DPE/AC nella Repubblica del Burundi (art. 71 della Legge n. 1/004);
· il DPE/AC valuta il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi e, se li ritiene idonei, propone l’abbinamento con un minore;
· il DPE/AC trasmette alla CAI degli aspiranti genitori adottivi la sua relazione riguardante il minore (art. 74 della Legge n. 1/004), insieme alla certificazione attestante i consensi richiesti e i motivi per cui ha deciso di proporre loro l’abbinamento con quel minore;
· gli aspirati genitori adottivi ricevono la proposta di abbinamento con un minore e, se la accettano, devono comunicare il proprio consenso al DPE/AC tramite l’ente autorizzato unitamente all’autorizzazione al proseguimento della procedura emessa dalla CAI;
· il DPE/AC trasmette il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi al Tribunale di grande istanza del Municipio di Mukaze (Bujumbura) che pronuncia la sentenza di adozione (art. 27 della Legge n. 1/004);
· gli aspiranti genitori adottivi si recano nella Repubblica del Burundi per un solo viaggio di circa 2 settimane per trascorrere del tempo con il minore; è opportuno che la data di arrivo e quella di ritorno siano comunicate al DPE/AC e al consolato italiano a Bujumbura;
· una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Burundi con i genitori adottivi.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al DPE/AC nella Repubblica del Burundi le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza semestrale per il primo anno e annuale fino alla maggiore età del minore (art. 8 dell’Accordo).
Normativa di riferimento
· Loi n° 1/004 du 30 avril 1999 portant modification des dispositions de code des personnes et de la famille relative à la filiation adoptive [Legge 30 aprile 1999, n. 1/004, che modifica le disposizioni del Codice delle persone e della famiglia relative all’adozione];
· Code civil, mise a jour 31 December 2006 [Codice civile, aggiornato al 31 dicembre 2006];
· Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Burundi sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali, 25 luglio 2014.
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite su: HCCH, Country profile - State responses: Burundi
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica del Burundi
Link ed allegati
- Scheda del Paese in PDF
- HCCH, Country profile – State responses: Burundi
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Second periodic report on the Convention on the Rights of the Child, Burundi, CRC/C/BDI/2, 7 January 2010
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Burundi, CRC/C/BDI/CO/2, 19 October 2010
- Incontro con l’Autorità Centrale del Burundi
- Comunicato: firmati gli accordi bilaterali con Burundi e Cambogia
Notizie
- 16/01/2026
Adozioni internazionali: nel 2025 rimangono stabili le procedure concluse.
- 15/01/2026
Scadenza termine di presentazione delle istanze relative ai contributi economici straordinari (DM 5 settembre 2025) per il sostegno economico ai genitori adottivi nell’ambito delle adozioni internazionali.