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Burundi

La Repubblica del Burundi ha depositato gli strumenti per l’accessione alla Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 15 ottobre 1998 e il 1° febbraio 1999 è entrata in vigore.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità Centrale
Departement de l'Enfant et de la Famille (DEF) [Dipartimento del minore e della famiglia]
Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre [Ministero della solidarietà nazionale, degli affari sociali, dei diritti della persona e del genere]

B.P. 65 18, Bujumbura
e-mail mdphasg@gmail.com
sito web www.droitshumains.gov.bi

 

Ambasciata della Repubblica del Burundi in Italia
Via Enrico Accinni, 63 Sc. B int.10, 00195, Roma
tel. + 39 06 36381786
e-mail ambabu.roma@yahoo.fr

Ambasciata d’Italia in Uganda competente per la Repubblica del Burundi
Ricerca Enti autorizzati in Repubblica del Burundi

 

Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

  • adotta tutte le misure necessarie per incoraggiare la cura degli orfani da parte di famiglie della Repubblica del Burundi;
  • raccoglie, conserva e scambia informazioni sulla situazione dei minori e degli aspiranti genitori adottivi, nella misura necessaria a poter finalizzare le adozioni;
  • facilita, monitora e attiva le procedure di adozione;
  • promuove lo sviluppo di servizi di consulenza e monitoraggio delle adozioni;
  • scambia con le Autorità centrali di altri Paesi le relazioni di valutazione generale delle esperienze relative alle adozioni internazionali;
  • risponde, nella misura consentita dalla legge, a richieste di informazioni motivate su particolari situazioni di adozioni formulate da altre Autorità centrali o pubbliche autorità;
  • propone le misure legali necessarie per proteggere il minore adottato dallo sfruttamento e prevenirne il rapimento, la vendita o la tratta.

 

Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate da almeno 5 anni e non separati (art. 2 della Legge n. 1/004); entrambi i coniugi devono fornire il proprio consenso all’adozione a meno che uno non sia in grado di fornirlo (art. 3 della Legge n. 1/004);
  • età minima di 30 anni (art. 3 della Legge n. 1/004);
  • differenza di età con il minore di almeno 15 anni (art. 5 della Legge n. 1/004); il Tribunale, in presenza di alcune circostanze, può non richiedere tale requisito (art. 5 della Legge n. 1/004);
  • possesso di idonee qualità morali e di adeguate risorse materiali per l'adozione e il sostegno del minore (art. 6 della Legge n. 1/004).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 15 anni (art. 8 della Legge n. 1/004);
  • minori i cui genitori o il consiglio di famiglia abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 10.1 della Legge n. 1/004);
  • minori che si trovano sotto la tutela dello Stato (art. 10.2 della Legge n. 1/004);
  • minori dichiarati abbandonati (art. 10.3 della Legge n. 1/004).

La legge burundese specifica altresì che:

  • il minore che ha compiuto almeno 13 anni di età deve fornire il proprio consenso all’adozione (art. 8, comma 3, della Legge n. 1/004).

 

Passaggi della procedura (*)

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al DEF nella Repubblica del Burundi (art. 71 della Legge n. 1/004);
  • il DEF valuta il fascicolo della coppia e, se la ritiene idonea, propone l’abbinamento con un minore;
  • il DEF trasmette alla CAI della coppia la sua relazione riguardante il minore (art. 74 della Legge n. 1/004) insieme alla certificazione attestante i consensi richiesti e i motivi per cui ha deciso di proporre alla coppia l’abbinamento con quel minore;
  • la coppia riceve la proposta di abbinamento con un minore e, se la accetta, deve comunicare il proprio consenso al DEF tramite l’ente autorizzato unitamente all’autorizzazione al proseguimento della procedura emessa dalla CAI;
  • il DEF trasmette il fascicolo della coppia al Tribunale di grande istanza del Municipio di Mukaze (Bujumbura) che pronuncia la sentenza di adozione (art. 27 della Legge n. 1/004);
  • la coppia si reca nella Repubblica del Burundi per un solo viaggio di circa 2 settimane per trascorrere del tempo con il minore; è opportuno che la data di arrivo e quella di ritorno siano comunicate al DEF e al consolato italiano a Bujumbura;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Burundi con la coppia.

(*) In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica del Burundi.
Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite su: HCCH, Country profile - State responses: Burundi


Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al DEF in Repubblica del Burundi le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza semestrale per il primo anno e annuale fino alla maggiore età del minore (art. 8 dell’Accordo).


Normativa di riferimento

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