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Eritrea

Lo Stato di Eritrea non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993


Referenti per l’adozione internazionale

Autorità competente
Eritrea’s Adoption Authority (EAA) [Autorità per l’adozione dell’Eritrea]
Ministry of Labor and Human Welfare [Ministero del lavoro e del benessere umano]
P. O. Box 5252
Asmara, Eritrea


Ambasciata dello Stato di Eritrea in Italia
Via Savoia, 80 – 00198, Roma
tel.: 0642741293
e-mail: segreteria@embassyoferitrea.it 

Ambasciata d’Italia nello Stato di Eritrea
Ricerca Enti Autorizzati in Eritrea

 

Compiti e funzioni dell'Autorità competente

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nello Stato di Eritrea nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone singole o coppie sposate eterosessuali di qualunque età, di cui almeno uno di origine eritrea e che abbia completato il servizio nazionale *;
  • aventi almeno diciotto anni più del minore adottato (art. 672, comma 1, del Codice civile);
  • in caso di coniugi è sufficiente che solo uno sia maggiorenne (art. 672, comma 2, del Codice civile).

La legge eritrea specifica altresì che:

  • l’esistenza di figli dell’aspirante genitore adottivo, non costituisce un ostacolo all’adozione (art. 674 del Codice civile);
  • in caso di adozione da parte di uno solo dei due coniugi, è necessario ottenere il consenso dell’altro coniuge e, in caso di contrasto tra i due, decide il Tribunale su istanza del coniuge aspirante genitore adottivo (art. 675, commi 1 e 2, del Codice civile);
  • il contratto di adozione deve essere stipulato tra l’aspirante genitore adottivo e il minore, se quest’ultimo è maggiore di anni quindici (art. 676, comma 1, del Codice civile); negli altri casi, deve essere stipulato tra l’aspirante genitore adottivo e il tutore del minore (art. 676, comma 2, del Codice civile).

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite sul sito del Dipartimento di Stato - AC USA relativo ai Paesi di origine


Requisiti dei minori adottandi

  • minori concepiti per i quali la madre ha fornito il consenso all’adozione, il quale può essere da lei revocato, unilateralmente e volontariamente, al massimo entro i tre mesi successivi alla nascita del minore (art. 673, commi 1 e 2, del Codice civile).

La legge eritrea specifica altresì che:

  • se vivi e conosciuti sia il padre che la madre devono fornire il loro consenso all’adozione (art. 677, comma 1, del Codice civile);
  • se uno dei genitori è morto, assente, sconosciuto o incapace di fornire il suo consenso, per quanto possibile sarà rappresentato dai suoi ascendenti più vicini che abbiano il potere di fornire tale consenso (art. 677, comma 2, del Codice civile); laddove non ci siano ascendenti in grado di fornirlo è richiesto il consenso del consiglio di famiglia (art. 677, comma 3, del Codice civile);
  • tutti i minori che hanno raggiunto l’età di dieci anni devono essere ascoltati dal Tribunale prima che quest’ultimo emetta la sentenza di adozione (art. 678, commi 2 e 3, del Codice civile).


Passaggi della procedura

  • la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’Eritrea’s Adoption Authority nello Stato di Eritrea;
  • il contratto di adozione è presentato al Tribunale che, dopo aver verificato la correttezza della procedura e aver ascoltato il minore se di età superiore ai dieci anni, decide sull’adozione (art. 678, commi 2 e 3, del Codice civile);
  • il contratto di adozione ha effetto solo se approvato dal Tribunale (art. 678, comma 1, del Codice civile);
  • l’adozione può essere revocata su richiesta dell’adottato in qualsiasi momento, anche dopo la morte del genitore adottivo (art. 680, commi 1 e 2, del Codice civile);
  • il contratto di adozione deve essere registrato presso il registro del Tribunale o presso un notaio entro un anno dall’approvazione (art. 504, comma 2, del Codice civile), affinché possa produrre effetti nei confronti del coniuge e dei discendenti del genitore adottivo (art. 504, comma 3, del Codice civile);
  • l'adozione non ha effetto nei confronti degli ascendenti o dei collaterali dell'adottante che si dichiararono espressamente contrari all'adozione (art 504, comma 1, del Codice civile); il minore adottato conserva i legami con la sua famiglia di origine e lo stesso vale per il coniuge e i discendenti del minore; nei casi in cui debba essere fatta una scelta tra la famiglia di adozione e la famiglia di origine, la famiglia di adozione prevale (art. 505, commi 1-3, del Codice civile);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare lo Stato di Eritrea con la coppia.

Post-adozione

Non sono indicati particolari adempimenti.


Normativa di riferimento

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