Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Etiopia

La Repubblica federale democratica di Etiopia non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993.

N.B. A seguito della riforma approvata dal Parlamento etiope ed entrata in vigore il 9 febbraio 2018, sono state sospese nuove procedure. La norma che abroga l’articolo n.193 del Codice della famiglia relativo alle adozioni internazionali è la "Proclamation No.1070/2018”.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità competente
Children and Youth Affairs Office (CYAO) [Ufficio per la protezione dell’infanzia]
Ministry of Women's, Children’s Affairs (MOWCA) [Ministero delle donne, dell’infanzia e della gioventù]
Po Box 2056, Addis Abeba

e-mail: info@mowsa.gov.et
sito web: https://www.mowsa.gov.et/state-minister-for-women-and-children-affairs

Ambasciata della Repubblica federale democratica di Etiopia in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica federale democratica di Etiopia
Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica federale democratica di Etiopia


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • età minima di 25 anni; nel caso di adozione da parte di una coppia è sufficiente che uno dei due coniugi abbia compiuto 25 anni (art. 184 del Codice della famiglia);

La legge etiope specifica altresì che:

  • entrambi i coniugi devono fornire il proprio consenso all'adozione, tranne nei casi di adozione del figlio del coniuge o laddove uno dei due coniugi non sia in grado di fornire il proprio consenso (art. 186 del Codice della famiglia);
  • la presenza di figli biologici o adottati non impedisce l’adozione, ma il giudice valuta tale presenza in relazione al benessere del minore (art. 188 del Codice della famiglia).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 18 anni (art. 185 del Codice della famiglia);
  • minori i cui genitori, o uno solo di essi se l’altro è deceduto o incapace, abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 191, commi 1 e 2 del Codice della famiglia); se uno dei genitori non vuole fornire il suo consenso e il minore ha compiuto almeno dieci anni di età il Tribunale può decidere per l’adozione sentito il parere dell’altro genitore e del minore stesso (art. 191, comma 3 del Codice della famiglia); se il minore non ha ascendenti in grado di fornire il consenso, il Tribunale decide nel suo superiore interesse (art. 191, comma 4 del Codice della famiglia).


Passaggi della procedura (*)

  • la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MOCWA;
  • il fascicolo è esaminato dal MOCWA che elabora una proposta di abbinamento con un minore;
  • la coppia riceve la proposta di abbinamento e, se la accetta, la procedura prosegue;
  • l’istituto in cui si trova il minore, l’ente autorizzato dall’agenzia etiope di accreditamento delle associazioni e delle organizzazioni non governative (Charities and Societies Agency) e la coppia firmano il contratto di adozione;
  • la coppia firma il contratto di adozione che deve essere omologato presso il Tribunale di prima istanza di Addis Abeba (art. 194, comma 1 del Codice della famiglia), alla presenza del minore e della coppia stessa;
  • la decisione che chiude il giudizio di omologazione del contratto di adozione non è impugnabile, pertanto l’adozione diventa subito definitiva;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica federale democratica di Etiopia con la coppia.

(*) In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite da un ente autorizzato operativo nella Repubblica federale democratica di Etiopia.


Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al MOCWA nella Repubblica federale democratica di Etiopia le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza trimestrale nell’anno successivo all’adozione e con cadenza annuale fino al compimento dei diciotto anni di età del minore (*)


Normativa di riferimento

Notizie