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Etiopia

La Repubblica Federale Democratica di Etiopia non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.

N.B.: A seguito della riforma approvata dal Parlamento etiope ed entrata in vigore il 9 febbraio 2018, sono state sospese nuove procedure. La norma che abroga l’articolo n.193 del Codice della famiglia relativo alle adozioni internazionali è la "Proclamation n.1070/2018”.

 

Adozione single consentita

Vedi box Procedura adottiva

 

Presenza normativa privacy: no

 

Ricerca origini non prevista

 

 

Referenti per l’adozione internazionale

 

Autorità competente 

 

Children and Youth Affairs Office (CYAO) [Ufficio per la protezione dell’infanzia]


Ministry of Women's, Children’s Affairs (MOWCA) [Ministero delle donne, dell’infanzia e della gioventù]
 

Po Box 2056, Addis Ababa

 

E-mail info@mowsa.gov.et

 

Sito web www.mowsa.gov.et

 

 

 

Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia in Italia

Via A. Vesalio, 16/18, 00161 Roma

Tel. 06 441 6161

 

Ambasciata d’Italia nella Repubblica Federale Democratica di Etiopia

 

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Federale Democratica di Etiopia

 

Compiti e funzioni dell’Autorità competente

 

  1. gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica Federale Democratica di Etiopia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

 

 

Procedura adottiva

 

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI

 

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

 

  1. persone (singole e coppie) di età minima di 25 anni; nel caso di adozione da parte di una coppia è sufficiente che uno dei due coniugi abbia compiuto 25 anni (art. 184 del Codice della famiglia aggiornato);

La legge etiope specifica altresì che:

  1. entrambi i coniugi devono fornire il proprio consenso all'adozione, tranne nei casi di adozione del figlio del coniuge o laddove uno dei due coniugi non sia in grado di fornire il proprio consenso (art. 186, commi 1 e 3, del Codice della famiglia aggiornato);
  2. la presenza di figli biologici o adottati non impedisce l’adozione, ma il giudice valuta tale presenza in relazione al benessere del minore (art. 188 del Codice della famiglia aggiornato).

 

 

Requisiti dei minori adottandi

 

  1. minori di età inferiore ai 18 anni (art. 185 del Codice della famiglia aggiornato);
  2. minori i cui genitori, o uno solo di essi se l’altro è deceduto o incapace, abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 191, commi 1 e 2, del Codice della famiglia aggiornato).

La legge etiope specifica altresì che:

  1. se uno dei genitori non vuole fornire il suo consenso e il minore ha compiuto almeno dieci anni di età il Tribunale può decidere per l’adozione sentito il parere dell’altro genitore e del minore stesso (art. 191, comma 3 del Codice della famiglia aggiornato);
  2. se il minore non ha ascendenti in grado di fornire il consenso, il Tribunale decide nel suo superiore interesse (art. 191, comma 4 del Codice della famiglia aggiornato).

 

 

Passaggi della procedura*

 

  1. Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MOCWA;
  2. il fascicolo è esaminato dal MOCWA che elabora una proposta di abbinamento con un minore;
  3. gli aspiranti genitori adottivi ricevono la proposta di abbinamento e, se la accettano, la procedura prosegue;
  4. l’istituto in cui si trova il minore, l’ente autorizzato dall’agenzia etiope di accreditamento delle associazioni e delle organizzazioni non governative (Charities and Societies Agency) e gli aspiranti genitori adottivi firmano il contratto di adozione;
  5. gli aspiranti genitori adottivi firmano il contratto di adozione che deve essere omologato presso il Tribunale di prima istanza di Addis Abeba (art. 194, comma 1 del Codice della famiglia aggiornato), alla presenza del minore e degli aspiranti genitori adottivi stessi;
  6. la decisione che chiude il giudizio di omologazione del contratto di adozione non è impugnabile, pertanto l’adozione diventa subito definitiva;
  7. una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica Federale Democratica di Etiopia con i genitori adottivi.

 

 

Minori con bisogni speciali

 

Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo

 

 

Post-adozione

 

L’ente autorizzato trasmette al MOCWA nella Repubblica Federale Democratica di Etiopia le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza trimestrale nell’anno successivo all’adozione e con cadenza annuale fino al compimento dei diciotto anni di età del minore*.

 

 

Ricerca delle origini

 

Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.

 

 

Trattamento dei dati personali

 

Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.

 

 

Normativa di riferimento

 

  1. Proclamation No. 213/2000 of 4 July 2000, The Revised Family Code, [Legge 4 luglio 2000, n. 213, Codice della famiglia aggiornato].

 


* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite da un ente autorizzato operativo nella Repubblica Federale Democratica di Etiopia.

 

* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite da un ente autorizzato operativo nella Repubblica Federale Democratica di Etiopia.

 

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