Gambia
La Repubblica del Gambia non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.
Adozione single consentita
Vedi box Procedura adottiva
Presenza normativa privacy: sì
Ricerca origini prevista
Vedi box Ricerca delle origini
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente
Department of Social Welfare (DSW) [Dipartimento per il benessere sociale]
Ministry of Gender, Children and Social Welfare (MOGCSW) [Ministero del genere, dei minori e del benessere sociale]
116 D Block, Kanifing Estate Adjacent NEA
E-mail info@mogcsw.gov.gm
Sito web https://mogcsw.gov.gm/social-welfare
Ambasciata della Repubblica del Gambia in Spagna competente per l’Italia
Consolato Onorario della Repubblica del Gambia in Italia
Via Visconti di Modrone 4 – 20122 Milano
Tel. +39 02 54116012
Fax +39 02 55180514
E-mail gambiadiplomat@hotmail.it
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Senegal competente per la Repubblica del Gambia
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Gambia
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica del Gambia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate (art. 110, comma 1, della Legge sui minori);
- il coniuge, con il consenso dell’altro coniuge (art. 110, comma 1, lett. b), della Legge sui minori), a meno che quest’ultimo non possa essere rintracciato, o sia incapace di fornire il proprio consenso, o i coniugi si siano separati e vivano separatamente, e la separazione sia presumibilmente definitiva (art. 110, comma 2, della Legge sui minori);
- persone singole (art. 110, comma 1, della Legge sui minori); la domanda di adozione è consentita solo nei confronti di un minore dello stesso sesso del richiedente, a meno che il Tribunale dei minori ritenga che vi siano circostanze speciali che giustifichino in via eccezionale il provvedimento di adozione (art. 110, comma 3, della Legge sui minori);
- età compresa tra 21 e 60 anni (art. 110, comma 1, lett. a), della Legge sui minori);
- differenza di età con il minore di almeno 15 anni (art. 110, comma 1, lett. a), della Legge sui minori);
- assenza di precedenti penali (art. 111, comma 1, lett. c), della Legge sui minori, e art. 26, comma 2, lett. c), delle Regole del Tribunale dei minori);
- essere stati ritenuti idonei all’adozione con un apposito studio dall’Autorità competente del proprio Paese d’origine (art. 111, comma 1, lett. d), della Legge sui minori);
- garanzia che il minore godrà di standard di tutele equivalenti o superiori rispetto a quelli previsti nella Repubblica del Gambia (art. 111, comma 1, lett. e), della Legge sui minori);
- garanzia che il proprio Paese d'origine riconoscerà e rispetterà il provvedimento di adozione (art. 111, comma 1, lett. f), della Legge sui minori).
- La legge gambiana specifica altresì che:
l’aspirante genitore adottivo che sia cittadino straniero deve aver risieduto ordinariamente nella Repubblica del Gambia per almeno 6 mesi consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di adozione, o aver avuto in affidamento preadottivo il minore per almeno 36 mesi sotto la supervisione di un funzionario dei servizi sociali (art. 111, comma 1, lett. a)-b), e comma 2, della Legge sui minori, e art. 26, comma 2, lett. c), delle Regole del Tribunale dei minori).
Requisiti dei minori adottandi
minori di età inferiore a 18 anni (art. 2, comma 1, della Legge sui minori);
minori per i quali:
i genitori, se noti, abbiano fornito il proprio consenso all’adozione, a meno che il Tribunale dei minori accerti che non siano in grado di fornirlo (art. 112, commi 1-2, della Legge sui minori);
il Tribunale dei minori ritenga opportuno acquisire il consenso di chiunque eserciti su di essi diritti o obblighi in forza di un provvedimento giudiziario, di un accordo o ad altro titolo (art. 112, comma 7, della Legge sui minori);
minori che abbiano fornito il proprio consenso all’adozione se di età superiore a 14 anni, a meno che non siano in grado di fornirlo (art. 112, comma 6, della Legge sui minori); se di età inferiore, sarà tenuto conto della loro opinione, qualora Il Tribunale dei minori li ritenga in grado di comprendere le conseguenze dell’adozione (art. 112, comma 5, della Legge sui minori).
Passaggi della procedura
Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al DSW nella Repubblica del Gambia;
valutato il fascicolo, la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti di legge, si procede con l’abbinamento del minore ai fini dell’affidamento preadottivo, che ha una durata di 36 mesi e deve svolgersi sotto la supervisione di un funzionario dei servizi sociali, il quale redige una relazione (art. 111, comma 1, lett. b), e comma 2, della Legge sui minori, e art. 26, comma 2, lett. c), delle Regole del Tribunale dei minori);
la domanda di adozione deve essere rivolta al Tribunale dei minori, il quale verifica il rispetto dei requisiti richiesti, il rilascio dei consensi previsti dalla legge e, sulla base della relazione del funzionario dei servizi sociali e del suo parere favorevole, emette il provvedimento di adozione (art. 113 della Legge sui minori, e art. 27 delle Regole del Tribunale dei minori);
il provvedimento di adozione può essere impugnato dinanzi all’Alta Corte (art. 114, comma 1, lett. a), della Legge sui minori);
il provvedimento di adozione deve poi essere trascritto nel registro dei minori adottati (art. 118, comma 1, della Legge sui minori);
i genitori adottivi sono tenuti a notificare al DSW il trasferimento definitivo del minore fuori dalla Repubblica del Gambia con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla partenza (art. 122, commi 1-2, della Legge sui minori);
una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Gambia con i genitori adottivi.
Minori con bisogni speciali
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al DSW nella Repubblica del Gambia le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza semestrale per i primi 3 anni e, successivamente, con cadenza annuale fino al raggiungimento della maggiore età (Lettera d’intenti tra le Autorità Centrali).
Ricerca delle origini
la persona adottata ha il diritto di essere informata della sua adozione dai genitori adottivi al raggiungimento dell’età della comprensione (art. 119, comma 2, della Legge sui minori);
la persona adottata, su sua richiesta o a discrezione dei genitori adottivi, sarà informata dell’identità dei suoi genitori biologici, prima o dopo il raggiungimento della maggiore età, a meno che ciò risulti contrario al suo superiore interesse (art. 119, comma 1, della Legge sui minori).
Trattamento dei dati personali
i dati contenuti negli atti e nella documentazione relativa alla procedura di adozione sono inseriti nel registro dei minori adottati, accessibile alle parti interessate ma precluso alla consultazione pubblica (art. 118, commi 1-2, della Legge sui minori).
Normativa di riferimento
The Children’s Act, 2005 [Legge sui minori, 2005];
The Children’s Court Rules, 2010 [Regole del Tribunale dei minori, 2010];
Letter of Intent Between the Central Authorities of the Republic of Italy and of the Republic of Gambia About Inter-Country Adoptions, 18 September 2024 [Lettera d’intenti tra le Autorità Centrali della Repubblica d’Italia e della Repubblica del Gambia in materia di adozioni internazionali, 18 settembre 2024].
Link ed allegati
- Scheda Paese in PDF
- UN Committee on the Rights of Child, Combined fourth to seventh reports submitted by the Gambia under article 44 of the Convention, due in 2021, CRC/C/GMB/4-7, 20 May 2024.
- o UN Committee on the Rights of Child, Concluding observations on the combined fourth to seventh periodic reports of the Gambia, CRC/C/GMB/CO/4-7, 28 February 2025.