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Kenya

La Repubblica del Kenya ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 12 febbraio 2007 e il 1° giugno 2007 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità centrale

The National Council for Children Services (NCCS) [Consiglio nazionale per i Servizi per l’Infanzia]
Department for Social protection and senior citizen affairs Ministry of Labour and Social Protection [Dipartimento per la protezione sociale e per gli affari delle persone anziane, Ministero del lavoro e della protezione sociale]
Bishops Road, Social Security House, Block C, 4th Floor, P.O. Box 6446-00100, Nairobi

e-mail info@nccs.go.ke
sito web www.socialprotection.go.ke


Ambasciata della Repubblica del Kenya in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Kenya
Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica del Kenya

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica del Kenya nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • elabora politiche in materia di adozione nazionale e internazionale, tra le altre cose, fornisce raccomandazioni e pareri per l’accreditamento degli enti per l’adozione nazionale e internazionale, svolge una funzione di intermediazione tra gli enti per l’adozione, il governo e le organizzazioni non governative, tiene aggiornati i registri dei minori adottabili e degli aspiranti genitori adottivi (e monitora e relaziona su tutte le attività e le procedure di adozione nella Repubblica del Kenya (art. 42, del Children Act 2022). 


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone singole o coppie sposate di cui almeno uno dei componenti abbia compiuto 25 anni e non abbia più di 65 anni con una differenza di almeno 21 anni con il minore (art. 189, commi 1 e 2, del Children Bill e art. 186, commi 1 e 2 del Children Act 2022);
  • donne singole straniere rispetto a un minore di sesso maschile, purché il Tribunale competente ritenga che vi siano circostanze speciali che giustifichino l’adozione (art. 189, comma 5, del Children Bill);
  • persone singole o coppie con più di 65 anni qualora il Tribunale competente ritenga che vi siano circostanze speciali che giustifichino l’adozione (art. 189, comma 5, del Children Bill e art. 186, comma 5, del Children Act 2022);
  • possesso dei requisiti di salute mentale previsti dalla normativa keniota (art. 189, comma 6, del Children Bill e art. 186, comma 6, lett. a, del Children Act 2022);
  • assenza di accuse o condanne penali per i reati indicati dalla normativa keniota (art. 189, comma 6, del Children Bill e art. 186, comma 6, lett. c, del Children Act 2022);
  • essere idonei a prendersi cura del minore (art. 189, comma 6, del Children Bill e art. 186, comma 6, lett. b, del Children Act 2022);
  • aver avuto in affidamento preadottivo il minore nel territorio della Repubblica del Kenya per almeno 3 mesi, prima del deposito della domanda di adozione, sotto la supervisione di un ente accreditato in base alla normativa keniota (art. 188, comma 2, del Children Bill).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa della Repubblica del Kenya:

  • consenso del coniuge, a meno che sia scomparso o non sia in grado di fornire il proprio consenso, o qualora i coniugi siano separati e tale separazione rischi di essere permanente (artt. 189, comma 8, e 190, comma 3, del Children Bill e art. 187, comma 3, del Children Act 2022);
  • garanzia che il Paese, nel quale i due coniugi stranieri risiedono abitualmente e dove prevedono di risiedere con il minore dopo l’adozione, rispetti tale provvedimento e riconosca al minore lo status di residente (art. 193 del Children Bill);
  • essere stati autorizzati e riconosciuti idonei, sia moralmente che economicamente, all’adozione internazionale da parte del Tribunale competente o dell’ente autorizzato del Paese nel quale risiederanno con il minore (art. 193 del Children Bill).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori con età minima di almeno sei settimane e massima di 18 anni (artt. 2, 187, comma 1, del Children Bill e art. 187, comma 9, lett. a del Children Act 2022);
  • minori che siano stati dischiarati disponibili per l’adozione dal NCCS (art. 187, comma 1, del Children Bill);
  • minori orfani o privi di qualsiasi tutore che sia in grado e disposto a prendersene cura (art. 188, comma 4, del Children Bill e art. 185, comma 4, lett. a del Children Act 2022);
  • minori abbandonati i cui genitori biologici o il tutore siano irrintracciabili da almeno un anno (art. 188, comma 4, del Children Bill e art. 185, comma 4, lett. b del Children Act 2022);
  • minori dati volontariamente in adozione dai genitori biologici secondo la normativa keniota (art. 188, comma 4, del Children Bill e art. 185, comma 4, lett. c del Children Act 2022);
  • minori per i quali i genitori biologici o il tutore legale o coloro che sono responsabili in virtù di qualsiasi ordine o accordo per il loro mantenimento abbiano fornito il proprio consenso all’adozione, a meno che essi abbiano abbandonato, trascurato, omesso persistentemente di mantenere o maltrattato ripetutamente il minore o non possano essere trovati o siano incapaci di prestare il proprio consenso o il cui consenso sia stato irragionevolmente estorto (artt. 189, comma 8, e 190, comma 1, del Children Bill e art. 186, comma 8 e art. 187, comma 1 lett. a-c, del Children Act 2022);
  • minori che si presume esser stati abbandonati alla nascita o che rispetto ai quali il soggetto o l'istituto che se ne prende cura non ha né visto né sentito un genitore o tutore per un periodo di almeno sei mesi/un anno (art. 190, comma 2, del Children Bill e art. 187, comma 1 lett. a, del Children Act 2022);
  • minori che si presume non essere stati debitamente mantenuti e che rispetto ai quali, nonostante le richieste avanzate, nessun genitore o tutore abbia contribuito colpevolmente al loro mantenimento per un periodo di almeno sei mesi/un anno consecutivi (art. 190, comma 2, del Children Bill e art. 187, comma 1 lett. b, del Children Act 2022).

Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa della Repubblica del Kenya:

  • minori nati al di fuori del matrimonio per i quali gli ascendenti materni o il tutore legale della madre abbiano fornito il proprio consenso all’adozione nel caso in cui la madre del minore sia minorenne, a meno che non possano essere trovati o siano incapaci di fornire il proprio consenso o il cui consenso sia stato irragionevolmente estorto (artt. 158, comma 4, e 159, comma 1, del Children Act e art. 187, comma 4, del Children Act 2022);
  • minori nati al di fuori del matrimonio per i quali il padre abbia assunto la responsabilità genitoriale ai sensi della legge keniota e abbia fornito il proprio consenso all’adozione a meno che non possa essere trovato o sia incapace di prestare il proprio consenso o il cui consenso sia stato irragionevolmente estorto (art. 187, comma 1, lett. c, del Children Act 2022);
  • minori che abbiano compiuto 10 anni e che personalmente, o con l’aiuto adeguato in caso di minori con disabilità, abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 188, commi 8 e 9, del Children Bill e art. 186, comma 8, lett c, del Children Act 2022).


Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al NCCS nella Repubblica del Kenya;
  • Il NCCS valuta l’idoneità della coppia, la completezza della documentazione e trasmette la proposta di abbinamento con il minore;
  • se la coppia accetta la proposta trascorre con il minore un periodo di affidamento preadottivo di almeno tre mesi prima del deposito della domanda di adozione dinnanzi all’Alta Corte (art. 188, comma 2, del Children Bill);
  • l’affidamento preadottivo deve svolgersi nel territorio della Repubblica del Kenya e sotto la supervisione di un ente accreditato in base alla normativa keniota (art. 188, comma 2, del Children Bill);
  • l’Alta Corte, su richiesta di parte o d’ufficio, provvede anzitutto alla nomina di un curatore speciale che è tenuto a salvaguardare gli interessi del minore in attesa della determinazione della procedura di adozione e che indaga e informa il giudice sulle circostanze che riguardano il minore, formula raccomandazioni in merito all’opportunità di assumere provvedimenti provvisori a tutela del minore, lo rappresenta in giudizio e ne ha cura in caso di revoca dei consensi (art. 191 del Children Bill);
  • al termine dell’affidamento preadottivo se il NCCS valuta positivamente il periodo trascorso dal minore con la coppia trasmette il fascicolo dell’adozione all’Alta Corte competente che lo valuta e decide sull’adozione (artt. 192 e 196 del Children Bill);
  • l’Alta Corte, infine, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nell’apposito registro dei minori adottati (art. 202 del Children Bill);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Kenya con la coppia.


Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette all’Alta Corte nella Repubblica del Kenya le relazioni concernenti l’integrazione del minore adottato in base alla cadenza stabilita nel provvedimento di adozione (art. 196, comma 2, del Children Bill)


Normativa di riferimento

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