Kenya
La Repubblica del Kenya ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 12 febbraio 2007 e il 1° giugno 2007 è entrata in vigore.
Adozione single consentita
Vedi box Procedura adottiva
Presenza normativa privacy: no
Ricerca origini non prevista
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
National Council for Children Services (NCCS) [Consiglio nazionale per i servizi per l’infanzia]
State Department for Children Services [Dipartimento di Stato per i servizi per l'infanzia]
Ministry of Gender, Culture and Children Services [Ministero dei servizi di genere, cultura e minori]
Bishops Road, Social Security House, Block C, 4th Floor, P.O. Box 6446-00100, Nairobi
E-mail: info@nccs.go.ke
Sito web: www.nccs.go.ke
Ambasciata della Repubblica del Kenya in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Kenya
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Kenya
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
gestisce supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica del Kenya nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
elabora politiche in materia di adozione nazionale e internazionale;
fornisce raccomandazioni e pareri per l’accreditamento degli enti per l’adozione nazionale e internazionale, svolge una funzione di intermediazione tra gli enti per l’adozione, il governo e le organizzazioni non governative;
tiene aggiornati i registri dei minori adottabili e degli aspiranti genitori adottivi;
monitora e relaziona su tutte le attività e le procedure di adozione nella Repubblica del Kenya (art. 42, della Legge sui minori).
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate di cui almeno uno dei componenti abbia compiuto 25 anni e non abbia più di 65 anni, con una differenza di almeno 21 anni con il minore (art. 186, commi 1, lett. b, 2 e 6, lett. d, della Legge sui minori);
- coppie sposate con più di 65 anni, qualora il Tribunale competente ritenga che vi siano circostanze speciali che giustifichino l’adozione (art. 186, comma 5, della Legge sui minori);
- persone singole di sesso femminile che abbiano compiuto 25 anni e non abbiano più di 65 anni, con una differenza di almeno 21 anni con il minore: le persone singole di sesso maschile sono ammesse solo se parenti di sangue del minore (186, commi 1 lett. a, 2, 4 e 6 lett. e, della Legge sui minori):
- persone singole con più di 65 anni, qualora il Tribunale competente ritenga che vi siano circostanze speciali che giustifichino l’adozione (art. 186, comma 5, della Legge sui minori);
- possesso dei requisiti di salute mentale previsti dalla normativa keniota (art. 186, comma 6, lett. a, della Legge sui minori);
- assenza di accuse o condanne penali per i reati indicati dalla normativa keniota (art. 186, comma 6, lett. c, della Legge sui minori);
- essere idonei a prendersi cura del minore (art. 186, comma 6, lett. b, della Legge sui minori);
- aver avuto in affidamento preadottivo il minore nel territorio della Repubblica del Kenya per almeno 3 mesi, prima del deposito della domanda di adozione, sotto la supervisione di un ente accreditato in base alla normativa keniota (art. 185, comma 2, lett. a, della Legge sui minori);
La legge keniota condiziona l’adottabilità al consenso del coniuge, a meno che sia scomparso o non sia in grado di fornire il proprio consenso, o qualora i coniugi siano separati e tale separazione rischi di essere permanente (art. 187, comma 3, della Legge sui minori).
Requisiti dei minori adottandi
- minori con età minima di almeno 6 settimane e massima di 18 anni (art. 187, comma 9, lett. a, della Legge sui minori);
- minori che siano stati dichiarati disponibili per l’adozione dal NCCS (art. 187, comma 1, della Legge sui minori);
- minori orfani o privi di qualsiasi tutore che sia in grado e disposto a prendersene cura (art. 185, comma 4, lett. a, della Legge sui minori);
- minori abbandonati i cui genitori biologici o il tutore siano irrintracciabili da almeno un anno (art. 185, comma 4, lett. b, della Legge sui minori);
- minori dati volontariamente in adozione dai genitori biologici secondo la normativa keniota (art. 185, comma 4, lett. c, della Legge sui minori);
- minori per i quali i genitori biologici o il tutore legale o coloro che sono responsabili in virtù di qualsiasi ordine o accordo per il loro mantenimento abbiano fornito il proprio consenso all’adozione, a meno che essi abbiano abbandonato, trascurato, omesso persistentemente di mantenere o maltrattato ripetutamente il minore o non possano essere trovati o siano incapaci di prestare il proprio consenso o il cui consenso sia stato irragionevolmente estorto (art. 186, comma 8 e art. 187, comma 1, lett. a-c, della Legge sui minori);
- minori che si presume esser stati abbandonati alla nascita o che rispetto ai quali il soggetto o l'istituto che se ne prende cura non ha né visto né sentito un genitore o tutore per un periodo di almeno sei mesi/un anno (art. 187, comma 1, lett. a, della Legge sui minori);
- minori che si presume non essere stati debitamente mantenuti e che rispetto ai quali, nonostante le richieste avanzate, nessun genitore o tutore abbia contribuito colpevolmente al loro mantenimento per un periodo di almeno sei mesi/un anno consecutivi (art. 187, comma 1, lett. b, della Legge sui minori);
- minori nati al di fuori del matrimonio per i quali gli ascendenti materni o il tutore legale della madre abbiano fornito il proprio consenso all’adozione nel caso in cui la madre del minore sia minorenne (art. 187, comma 4, della Legge sui minori);
- minori nati al di fuori del matrimonio per i quali il padre abbia assunto la responsabilità genitoriale ai sensi della legge keniota e abbia fornito il proprio consenso all’adozione (art. 187, comma 1, lett. c, della Legge sui minori).
- La legge Keniota condiziona l’adottabilità dei minori al consenso scritto:
del genitore o del tutore del minore o di qualsiasi persona responsabile, in virtù di ordine o accordo, di contribuire al mantenimento del minore, a meno che non possano essere trovati o siano incapaci di prestare il proprio consenso (artt. 186, comma 8, lett. a e 187, della Legge sui minori);
dei minori che abbiano compiuto 10 anni e che personalmente o con l’aiuto adeguato, in caso di minori con disabilità, abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 186, commi 8, lett. c e 9, della Legge sui minori).
Passaggi della procedura
Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il loro fascicolo al NCCS nella Repubblica del Kenya;
Il NCCS valuta l’idoneità degli aspiranti genitori adottivi, la completezza della documentazione e trasmette la proposta di abbinamento con il minore;
se gli aspiranti genitori adottivi accettano la proposta, trascorrono con il minore un periodo di affidamento preadottivo di almeno tre mesi prima del deposito della domanda di adozione dinnanzi all’Alta Corte (art. 185, comma 2, della Legge sui minori);
l’affidamento preadottivo deve svolgersi nel territorio della Repubblica del Kenya e sotto la supervisione di un ente accreditato in base alla normativa keniota (art. 185, comma 2, della Legge sui minori);
l’Alta Corte, su richiesta di parte o d’ufficio, provvede anzitutto alla nomina di un curatore speciale che è tenuto a salvaguardare gli interessi del minore in attesa della determinazione della procedura di adozione e che indaga e informa il giudice sulle circostanze che riguardano il minore, formula raccomandazioni in merito all’opportunità di assumere provvedimenti provvisori a tutela del minore, lo rappresenta in giudizio e ne ha cura in caso di revoca dei consensi (art. 188 della Legge sui minori);
al termine dell’affidamento preadottivo, se il NCCS valuta positivamente il periodo trascorso dal minore con gli aspiranti genitori adottivi, trasmette il fascicolo dell’adozione all’Alta Corte competente che lo valuta e decide sull’adozione (artt. 189 e 194 della Legge sui minori);
l’Alta Corte, infine, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nell’apposito registro dei minori adottati (art. 200 della Legge sui minori);
una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Kenya con i genitori adottivi.
Minori con bisogni speciali
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al all’Alta Corte nella Repubblica del Kenya le relazioni concernenti l’integrazione del minore adottato in base alla cadenza stabilita nel provvedimento di adozione (art. 194, comma 2, lett. f, della Legge sui minori).
Ricerca delle origini
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Trattamento dei dati personali
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Normativa di riferimento
The Children Act, 6 July 2022, [La legge sui minori del 6 luglio 2022].
Link ed allegati
- Scheda Paese in PDF
- HCCH, Country profile – State responses: Kenya
- UN, Committee on the Rights of Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: combined 3rd, 4th and 5th periodic reports of States parties due in 2012: Kenya, CRC/C/KEN/3-5, 1 April 2015
- UN, Committee on the Rights of Child, Concluding observations on the combined 3rd to 5th periodic reports of Kenya, CRC/C/KEN/CO/3-5, 21 March 2016