Malawi
La Repubblica del Malawi non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.
Adozione single consentita
Vedi box Procedura adottiva
Presenza normativa privacy: sì
Ricerca origini non prevista
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente
Ministry of Gender, Children, Disability, and Social Welfare (MGCDSW) (Ministero del genere, dei minori, della disabilità e del benessere sociale)
Gemini House, City Centre, Private Bag 330 – Lilongwe 3
E-mail info@gender.gov.mw
Sito web www.gender.gov.mw
Ambasciata della Repubblica del Malawi nel Regno del Belgio competente per l’Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica dello Zambia competente per la Repubblica del Malawi
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Malawi
Compiti e funzioni dell’Autorità competente
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale nella Repubblica del Malawi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate (art. 2, comma 3, della Legge sull’adozione dei minori);
- il coniuge, con il consenso dell’altro coniuge, a meno che quest’ultimo non possa essere rintracciato, o sia incapace di fornire il proprio consenso, o i coniugi si siano separati e vivano separatamente, e la separazione sia presumibilmente definitiva (art. 3, comma 4, della Legge sull’adozione dei minori);
- persone singole (art. 2, comma 1, della Legge sull’adozione dei minori); nel caso di persone singole di sesso maschile, la domanda di adozione è consentita solo nei confronti di un minore dello stesso sesso, a meno che il Tribunale competente ritenga che vi siano circostanze speciali che giustifichino in via eccezionale l’emissione del decreto di adozione (art. 3, comma 2, della Legge sull’adozione dei minori);
- età minima di 25 anni (art. 3, comma 1, lett. a), della Legge sull’adozione dei minori);
- differenza di età con il minore di almeno 21 anni (art. 3, comma 1, lett. b), della Legge sull’adozione dei minori), a meno che il Tribunale competente ritenga che vi siano circostanze speciali che giustifichino l’emissione del decreto di adozione (art. 3, comma 1, della Legge sull’adozione dei minori);
- residenza nella Repubblica del Malawi (art. 3, comma 5, della Legge sull’adozione dei minori)*.
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore a 21 anni (art. 2, comma 2, della Legge sull’adozione dei minori);
- minori i cui genitori biologici, o il tutore, o coloro i quali ne hanno la custodia effettiva o sono tenuti al loro mantenimento, abbiano fornito il proprio consenso all'adozione; tale consenso può essere dispensato dal Tribunale competente qualora i suddetti soggetti abbiano abbandonato o colpevolmente trascurato il minore, o abbiano rifiutato di mantenerlo, o non possano essere rintracciati, o siano incapaci di fornire il proprio consenso (art. 3, comma 3, Legge sull’adozione dei minori);
- minori residenti nella Repubblica del Malawi (art. 3, comma 5, della Legge sull’adozione dei minori).
Passaggi della procedura
- Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MGCDSW nella Repubblica del Malawi;
- la domanda di adozione deve essere presentata all’Alta Corte, la quale può differire la decisione definitiva ed emettere un decreto provvisorio che conferisce la custodia del minore agli aspiranti genitori adottivi per un periodo di prova non superiore a 2 anni (art. 7, comma 1, della Legge sull’adozione dei minori);
- l’Alta Corte nomina una persona o un ente con funzioni di curatore speciale (guardian ad litem), incaricato di tutelare gli interessi del minore dinanzi alla Corte stessa (art. 9, comma 3, della Legge sull’adozione dei minori);
- il curatore speciale indaga sulla storia sociale del minore e degli aspiranti genitori adottivi, e presenta le risultanze della propria indagine dinanzi all’Alta Corte ai fini della pronuncia sull'ammissibilità dell'adozione (Regola 12 delle Regole sull’adozione dei minori);
- l’Alta Corte, verificati tutti i requisiti richiesti dalla legge, emette il decreto di adozione (art. 4 della Legge sull’adozione dei minori);
- l’Alta Corte ordina la trascrizione del decreto di adozione nell’apposito registro dei minori adottati (art. 12, comma 2, della Legge sull’adozione dei minori);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Malawi con i genitori adottivi.
Minori con bisogni speciali
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Post-adozione
Non sono indicati particolari adempimenti.
Ricerca delle origini
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Trattamento dei dati personali
- l'Ufficiale di stato civile ha l'obbligo di istituire e gestire il registro dei minori adottati, provvedendo a contrassegnare l'atto di nascita originario con la dicitura "Adottato", al fine di aggiornare lo stato civile della persona adottata (art. 12, commi 1 e 4, della Legge sull’adozione dei minori);
- la copia conforme estratta dal registro dei minori adottati ha valore di prova legale sia dell'avvenuta adozione sia della data di nascita della persona adottata, equiparandosi a tutti gli effetti a un estratto di nascita (art. 12, comma 6, della Legge sull’adozione dei minori);
- i dati personali e l'indice del registro dei minori adottati sono accessibili al pubblico, conferendo a chiunque il diritto di consultazione e di richiesta di copie conformi previo pagamento dei relativi diritti (art. 12, comma 7, della Legge sull’adozione dei minori).
Normativa di riferimento
- Adoption of Children Act, together with the Adoption of Children (Subordinate Courts) Rules and the Adoption of Children (High Court) Rules, 16 June 1949 [Legge sull’adozione dei minori, unitamente alle Regole per l’adozione dei minori (Tribunali subordinati) e alle Regole per l’adozione dei minori (Alta Corte), 16 giugno 1949].
* Secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema d’Appello e dell’Alta Corte della Repubblica del Malawi, sebbene non formalizzato in alcun testo legislativo ufficiale, tale requisito è inteso come un mero mezzo finalizzato alla tutela del minore e non osta all'adozione da parte di aspiranti genitori adottivi stranieri non residenti, purché sia dimostrato il loro legame stabile e duraturo con il Paese e il pieno soddisfacimento del superiore interesse del minore.
Link ed allegati
- Scheda Paese in PDF
- UN, Committee on the Rights of Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: 3rd to 5th periodic reports of States parties due in 2013: Malawi, CRC/C/MWI/3-5, 21 June 2016
- UN, Committee on the Rights of Child, Concluding observations on the combined 3rd to 5th periodic reports of Malawi, CRC/C/KEN/CO/3-5, 6 March 2017