Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Mali

Questa scheda paese è stata aggiornata al 01/03/2025

ATTENZIONE: ai sensi della circolare del 5 dicembre 2012, il Ministero della giustizia ha invitato i magistrati ad applicare il nuovo Codice delle persone e della famiglia e, in particolare, il suo articolo 540 che circoscrive l'adozione internazionale ai soli cittadini maliani residenti all’estero.

La Repubblica del Mali ha depositato gli strumenti per l’accessione alla Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 2 maggio 2006 e il 1° settembre 2006 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Direction Nationale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille (DNPEF) [Direzione nazionale della promozione del minore e della famiglia]
Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille [Ministero della promozione della donna, del minore e della famiglia]

BP 2688, Bamako
e-mail directionenfant@yahoo.fr
sito web www.mpfef.gouv.ml 

Ambasciata della Repubblica del Mali in Italia

Ambasciata d’Italia in Senegal competente per la Repubblica del Mali

Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica del Mali

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • collabora con le Autorità Centrali degli altri Paesi e con altre organizzazioni o enti che si occupano di adozioni;
  • garantisce il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione de L’Aja durante le fasi amministrativa e giudiziaria della procedura di adozione per ciò che riguarda la situazione del minore e la sua adottabilità, i tutori legali del minore, e il trasferimento del minore nel Paese in cui risiede la coppia.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che, in base alla circolare del 5 dicembre 2012, ora sono validi solo per le coppie adottive maliane residenti all’estero, e non più anche per le coppie adottive italiane.

  • coppie sposate in cui uno dei due coniugi ha compiuto almeno 30 anni (art. 540 del Codice delle persone e della famiglia);
  • persona singola, vedova o divorziata che ha compiuto almeno 30 anni (art. 540 del Codice delle persone e della famiglia);
  • gli aspiranti genitori adottivi non devono avere né figli né discendenti legittimi (art. 540 del Codice delle persone e della famiglia);
  • possesso di idonee qualità morali e condizioni di vita, di salute e di reddito adeguate (art. 522, comma 1, del Codice delle persone e della famiglia);

La legge maliana indica altresì che:

  • in nessun caso le persone omosessuali possono adottare un minore (art. 522, comma 4, del Codice delle persone e della famiglia).

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 5 anni (art. 537, comma 2, del Codice delle persone e della famiglia):
    • abbandonati o i cui genitori siano sconosciuti (art. 537, comma 1, del Codice delle persone e della famiglia);
    • che si trovano presso istituzioni pubbliche o private e i cui genitori, o chi ne ha la tutela o qualsiasi altra persona responsabile della loro cura, abbiano manifestamente perso interesse a crescerli da più di 1 anno e che, in conseguenza di ciò, sono dichiarati abbandonati dal Tribunale civile (art. 538, comma 1, del Codice delle persone e della famiglia).

Passaggi della procedura
*Le informazioni relative alla prassi per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica del Mali

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo alla DNPEF nella Repubblica del Mali (art. 523, comma 3, del Codice delle persone e della famiglia);
  • la DNPEF, una volta valutato il fascicolo della coppia, propone a essa l’abbinamento con un minore in base alle sue specifiche esigenze;
  • se la coppia accetta la proposta di abbinamento, tramite l’ente autorizzato, trasmette la propria decisione alla DNPEF;
  • la procedura prosegue davanti al Tribunale di prima istanza di Bamako, che è il solo in tutta la Repubblica del Mali che decide sulle adozioni;
  • la decisione è resa in udienza pubblica, alla presenza del minore, del rappresentante della DNPEF e del pubblico ministero (art. 523, comma 5, del Codice delle persone e della famiglia);
  • è previsto un periodo di 15 giorni tra la decisione del Tribunale e l'emissione del provvedimento che stabilisce l’adozione; durante tale periodo chi è legittimato può impugnare la decisione sull’adozione;
  •  se la coppia si avvale dell’assistenza di un avvocato della Repubblica del Mali, è possibile che la procedura e le udienze presso il Tribunale si svolgano senza la presenza della coppia;
  • una volta che il Tribunale emette il provvedimento definitivo che decide l’adozione, la coppia deve comunque recarsi personalmente nella Repubblica del Mali per prendere con sé il minore;
  •  una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Mali con la coppia.

Post-adozione
*In assenza di norme specifiche le informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica del Mali.

L’ente autorizzato trasmette alla DNPEF nella Repubblica del Mali le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale fino al compimento dei 18 anni di età del minore.

Normativa di riferimento

  • Code de la parenté, Ordonnance No 73 036 du 31 juillet 1973 [Codice della parentela, Ordinanza 31 luglio 1973, n. 73 036];
  • Loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille [Legge 30 dicembre 2011, n. 2011-087, che istituisce il Codice delle persone e della famiglia];
  •  Circulaire du 5 décembre 2012 [Circolare del 5 dicembre 2012, che limita l'adozione internazionale ai soli cittadini maliani residenti all’estero].

Notizie