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Niger

La Repubblica del Niger ha aderito alla Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 24 maggio 2021 e il 1° settembre 2021 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorité Centrale Niger (AC/ANIN) [Autorità centrale della Repubblica del Niger]
Ministère du Développement Social, de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Direction de la Protection de l'Enfant, (MPF/PE) [Ministero dello sviluppo sociale, della popolazione, della promozione femminile e della protezione dell’infanzia, Direzione della protezione dell’infanzia]

Immeuble SONARA II, BP 11286, Niamey
e-mail mpfpe.niger@gmail.com ; autoritecentrale@gmail.com
sito web www.promotionfemme.gouv.ne

 

Ambasciata della Repubblica del Niger in Italia
Via Antonio Baiamonti 10 – 00195 Roma
tel. +39 06 3720164
fax +39 06 3729013
e-mail 
ambanigeritalie@gmail.com ; ambasciatadelniger@virgilio.it
sito web www.ambassadeduniger-it.org

Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Niger
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Niger

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica del Niger nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • garantisce l'armonizzazione della normativa nazionale con le disposizioni della Convenzione de L'Aja;
  • formula proposte alle autorità pubbliche competenti per facilitare le adozioni, promuovendo un migliore coordinamento tra gli organismi interessati e contribuendo a una corretta informazione pubblica;
  • fornisce supporto tecnico per il corretto svolgimento delle diverse fasi della procedura di adozione internazionale;
  • concede, modifica e revoca l’accreditamento degli enti per l’adozione nazionale e internazionale, promuovendo lo sviluppo dei servizi di consulenza sull'adozione;
  • fornisce pareri preventivi sulle proposte di modifica della normativa in materia di adozione;
  • promuove la collaborazione con le autorità centrali dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993;
  • monitora lo stato di attuazione della Convenzione e della normativa in materia di adozione redigendo delle relazioni periodiche.


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate o unite civilmente da almeno dieci anni, purché senza figli legittimi dalla loro unione e senza figli a carico da una precedente unione (art. 344 del codice civile);
  • almeno un componente della coppia abbia compiuto i 35 anni di età (art. 344 del codice civile);
  • differenza di almeno 15 anni con il minore adottato, a meno che non si tratti dei figli del coniuge; in tal caso la differenza di età richiesta è di almeno 10 anni o anche inferiore se disposto dal Presidente della Repubblica (art. 344 del codice civile).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa della Repubblica del Niger:

  • consenso del coniuge all’adozione, salvo sia impossibilitato a manifestare la propria volontà o sia separato legalmente (art. 346 del codice civile).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai cinque anni che siano stati abbandonati o i cui genitori biologici siano deceduti o sconosciuti e che siano stati quindi dichiarati adottabili con decreto del Ministero competente al termine di una apposita istruttoria non inferiore a tre mesi (artt. 368, 369 del codice civile);
  • minori i cui genitori biologici abbiano fornito il loro consenso all’adozione, o il cui genitore abbia fornito il consenso qualora l’altro sia deceduto o impossibilitato a fornirlo; nel caso in cui i genitori siano divorziati o legalmente separati è sufficiente il consenso del coniuge a beneficio del quale è stato pronunciato il divorzio o la separazione personale e che ha l'affidamento del figlio, purché sia notificato all’altro genitore il provvedimento di adozione, che diventerà definitivo decorsi almeno tre mesi (art. 347 del codice civile);
  • minori rispetto ai quali il consiglio di famiglia abbia fornito il consenso all’adozione, ossia nei casi in cui i genitori siano nell’impossibilità di fornire il loro consenso, minori che siano orfani o non riconosciuti o che dopo il riconoscimento abbiano perso i genitori biologici o i genitori biologici non possano manifestare la loro volontà, o minori che siano stati affidati alla responsabilità di un tutore o di una associazione caritativa (art. 349 del codice civile).


Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia all’AC/ANIN presso il Ministero della promozione femminile e della protezione dell’infanzia nella Repubblica del Niger;
  • l’AC/ANIN valuta la completezza della documentazione e, se ritiene la coppia idonea, trasmette la proposta di abbinamento con il minore;
  • la domanda di adozione deve essere presentata al Tribunale competente, il quale verificato il rispetto dei requisiti richiesti, il rilascio dei consensi previsti dalla legge e valutata positivamente la relazione sull’idoneità della coppia, convoca l’udienza di comparizione all’esito della quale emette il provvedimento di adozione che diviene definitivo e vincolante per le parti dopo la sua omologazione;
  • il provvedimento deve infine essere trascritto su richiesta degli interessati nell’apposito registro dello stato civile;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Niger con la coppia.


Post-adozione

Non sono indicati particolari adempimenti.


Normativa di riferimento

 

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