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Niger

La Repubblica del Niger ha aderito alla Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 24 maggio 2021 e il 1° settembre 2021 è entrata in vigore.

Adozione single consentita 

Vedi box Procedura adottiva 

Presenza normativa privacy: no 

Ricerca origini non prevista 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale  

Autorité Centrale Niger (AC/ANIN) [Autorità Centrale della Repubblica del Niger] 

Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Direction de la Protection de l'Enfant, (MPF/PE) [Ministero della promozione della donna e della protezione dell’infanzia, Direzione della protezione dell’infanzia] 

Immeuble SONARA II, BP 11286, Niamey  

E-mail mpfpe.niger@gmail.com ; autoritecentrale@gmail.com 

Ambasciata della Repubblica del Niger in Italia 

Via Antonio Baiamonti 10 – 00195 Roma 

tel. +39 06 3720164 

fax +39 06 3729013 

e-mail ambanigeritalie@gmail.com ; ambasciatadelniger@virgilio.it  

Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Niger

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Niger 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica del Niger nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; 
  • garantisce l'armonizzazione della normativa nazionale con le disposizioni della Convenzione de L'Aja; 
  • formula proposte alle autorità pubbliche competenti per facilitare le adozioni, promuovendo un migliore coordinamento tra gli organismi interessati e contribuendo a una corretta informazione pubblica;
  • fornisce supporto tecnico per il corretto svolgimento delle diverse fasi della procedura di adozione internazionale;  
  • concede, modifica e revoca l’accreditamento degli enti per l’adozione nazionale e internazionale, promuovendo lo sviluppo dei servizi di consulenza sull'adozione; 
  • fornisce pareri preventivi sulle proposte di modifica della normativa in materia di adozione;  
  • promuove la collaborazione con le Autorità Centrali dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja 

del 29 maggio 1993; 

  • monitora lo stato di attuazione della Convenzione e della normativa in materia di adozione redigendo delle relazioni periodiche. 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi 

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana. 

  • coppie sposate o unite civilmente da almeno 10 anni, di cui almeno un componente abbia 35 anni di età, purché senza figli legittimi dalla loro unione e senza figli a carico da una precedente unione (art. 344, comma 1, del Codice civile); 
  • persone singole, che hanno più di 40 anni di età (art. 344, comma 1, del Codice civile); 
  • differenza di almeno 15 anni con il minore adottato, a meno che non si tratti dei figli del coniuge; in tal caso la differenza di età richiesta è di almeno 10 anni o anche inferiore se disposto dal Presidente della Repubblica (art. 344 , comma 3, del Codice civile); 
  • per le coppie è richiesto il consenso del coniuge all’adozione, salvo sia impossibilitato a manifestare la propria volontà o sia separato legalmente (art. 346, comma 2, del Codice civile).

Requisiti dei minori adottandi 

  • minori di età inferiore ai 5 anni, che siano stati abbandonati o i cui genitori biologici siano deceduti o 

sconosciuti e che siano stati quindi dichiarati adottabili con decreto del Ministero competente al termine di una apposita istruttoria non inferiore a 3 mesi (artt. 368 e 369 del Codice civile);  

  • minori i cui genitori biologici abbiano fornito il loro consenso all’adozione, o il cui genitore abbia fornito il consenso qualora l’altro sia deceduto o impossibilitato a fornirlo; nel caso in cui i genitori siano divorziati o legalmente separati è sufficiente il consenso del coniuge a beneficio del quale è stato pronunciato il divorzio o la separazione personale e che ha l'affidamento del figlio, purché sia notificato all’altro genitore il provvedimento di adozione, che diventerà definitivo decorsi almeno 3 mesi (art. 347 del Codice civile); 
  • minori rispetto ai quali il consiglio di famiglia abbia fornito il consenso all’adozione, ossia nei casi in cui i genitori siano nell’impossibilità di fornire il loro consenso, minori che siano orfani o non riconosciuti o che dopo il riconoscimento abbiano perso i genitori biologici o i genitori biologici non possano manifestare la loro volontà, o minori che siano stati affidati alla responsabilità di un tutore o di una associazione caritativa 

(art. 349 del Codice civile). 

Passaggi della procedura 

  • Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’AC/ANIN presso il Ministero della promozione della donna e della protezione dell’infanzia nella Repubblica del Niger; 
  • l’AC/ANIN valuta la completezza della documentazione e, se ritiene gli aspiranti genitori adottivi idonei, trasmette la proposta di abbinamento con il minore;
  • la domanda di adozione deve essere presentata al Tribunale competente, il quale verificato il rispetto dei requisiti richiesti, il rilascio dei consensi previsti dalla legge e valutata positivamente la relazione sull’idoneità degli aspiranti genitori adottivi, convoca l’udienza di comparizione all’esito della quale emette il provvedimento di adozione che diviene definitivo e vincolante per le parti dopo la sua omologazione (artt. 361 - 365 del Codice civile); 
  • il provvedimento deve infine essere trascritto su richiesta degli interessati nell’apposito registro dello stato civile (art. 364, comma 2, del Codice civile); 
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Niger con i genitori adottivi. 

Minori con bisogni speciali 

Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo 

Post-adozione

Non sono indicati particolari adempimenti. 

Ricerca delle origini 

Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo. 

Trattamento dei dati personali 

Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo. 

Normativa di riferimento

  • Code civil, 2005 [Codice civile, 2005] 

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