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Repubblica Centrafricana

La Repubblica Centrafricana non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità competente
Autorité pour l'Adoption, Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant (MPFFPE)
[Autorità per le adozioni, Ministero per la promozione delle donne, della famiglia e della protezione dell'infanzia]

sito web www.famille.gouv.cf

 

Ambasciata della Repubblica Centrafricana in Francia competente per l’Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Camerun competente per la Repubblica Centrafricana
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Centrafricana


Compiti e funzioni dell’Autorità Competente

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale.


Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale per l’adozione nazionale, che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate da almeno 5 anni, di cui uno dei coniugi di età minima di almeno 30 anni (art. 523, comma 1, del Codice della famiglia);
  • coniuge rispetto ai figli dell’altro coniuge (art. 523, comma 1, del Codice della famiglia);
  • qualunque persona non sposata di età minima di 35 anni (art. 523, comma 1, del Codice della famiglia);
  • l‘adottante deve avere almeno 15 anni di più rispetto all’adottando (art. 524, comma 1, del Codice della famiglia);
  • lo straniero può adottare un minore centrafricano qualora:
    • abbia un domicilio permanente nella Repubblica Centrafricana da almeno 10 anni (art. 527, comma 2, del Codice della famiglia);
    • abbia realizzato un investimento immobiliare nella Repubblica Centrafricana, tale da garantire l’interesse del minore (art. 527, comma 2, del Codice della famiglia);
    • non sia stato condannato, né nella Repubblica Centrafricana né all’estero, a una pena afflittiva e infamante contro l’infanzia (art. 527, comma 2, del Codice della famiglia).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori i cui genitori sono sconosciuti, impossibilitati a esprimere la loro volontà o deceduti (art. 529 del Codice della famiglia);
  • minori dichiarati abbandonati dal Tribunale competente e i cui tutori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (artt. 529-530 del Codice della famiglia);
  • minori i cui genitori o il Consiglio di famiglia, hanno prestato il consenso all’adozione (artt. 529-531 del Codice di famiglia);
  • il Consiglio di famiglia deve prestare il consenso all’adozione, nel caso in cui i genitori siano deceduti o impossibilitati a esprimere la loro volontà, sentito il parere della persona che se ne sta prendendo cura (artt. 530-531 del Codice della famiglia);
  • minori i cui genitori biologici legalmente riconosciuti, o uno soltanto se l’altro è deceduto, assente, incapace di manifestare la sua volontà, o se è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 531, comma 2, del Codice della famiglia).

 

Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al MPFFPE*
  • la coppia è tenuta a presentare, inoltre, la domanda di adozione al Tribunale di grande istanza del domicilio del minore il quale, dopo aver svolto istruttoria da parte di un esperto, verifica il rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge (artt. 555 e 557, comma 2, del Codice della famiglia);
  • il Tribunale competente emana il provvedimento di adozione e ordina la trascrizione del provvedimento nel Registro dello stato civile (art. 560, comma 1, del Codice della famiglia);
  • il provvedimento di adozione può essere impugnato da tutte le parti in causa e il ricorso deve essere proposto entro il mese successivo alla sentenza (art. 559 del Codice della famiglia);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica Centrafricana con la coppia.

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su: www.travel.state.gov


Post-adozione

Non sono indicati particolari adempimenti.


Normativa di riferimento

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