Repubblica del Benin
La Repubblica del Benin ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 28 giugno 2018 e il 1° ottobre 2018 è entrata in vigore.
*Le informazioni relative alla procedura di adozione internazionale dovranno essere verificate concretamente in base alla prassi che si svilupperà sulla base della nuova procedura in fase di attuazione.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Autorité centrale en matière d'adoption international (ACAIB) [Autorità centrale in materia di adozione internazionale]
Direction Générale des Affaires Sociales (DGAS), Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance [Direzione degli affari sociali, Ministero degli affari sociali e della microfinanza]
8 ème étage tour administrative B, Cadjehoun, Cotonou
e-mail autoritecentrale@gouv.bj
sito web www.acaib.bj
Ambasciata della Repubblica del Benin in Italia
Via Venti Settembre, 26 – 00187, Roma
Tel.: 06 7984 6567
e-mail: ambr201@tiscalinet.it
Ambasciata d’Italia in Nigeria competente per la Repubblica del Benin
Ricerca Enti Autorizzati in Benin
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- raccoglie, archivia e scambia informazioni relative alla situazione del minore in adozione e degli aspiranti genitori adottivi;
- facilita, monitora e attiva le procedure di adozione nazionale ed internazionale;
- promuove lo sviluppo di servizi di consulenza per l’adozione e per il follow-up dell’adozione;
- accredita gli enti che operano nel campo dell’adozione;
- diffonde rapporti generali sulla valutazione dell’esperienza dell’adozione internazionale;
- risponde, nella misura consentita dalla legge, alle richieste di informazioni sullo stato di una particolare procedura di adozione formulate da altre Autorità centrali o Enti pubblici.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate da almeno 5 anni in cui uno dei due coniugi ha almeno 35 anni (art. 96, lett. a, del Codice del minore);
- persone singole di età minima di 35 anni (art. 96, lett. c, del Codice del minore);
- differenza di età con il minore di almeno 15 anni (art. 97 del Codice del minore);
- buoni valori morali (art. 104, lett. a, del Codice del minore);
- godimento dei diritti civili e civici (art. 104, lett. b, del Codice del minore);
- buona salute fisica e con piene facoltà psichiche, mentali e intellettuali (art. 104, lett. c e lett. e, del Codice del minore);
- non essere omosessuali (art. 104, lett. d, del Codice del minore);
- sufficienti mezzi per consentire la cura del minore adottato (art. 104, lett. f, del Codice del minore).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di 15 anni (art. 65, lett. b, del Codice del minore) dichiarati adottabili:
-
- abbandonati (art. 64, lett. a, del Codice del minore);
- orfani (art. 64, lett. b, del Codice del minore);
- i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 64, lett. c, del Codice del minore);
- i cui genitori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 64, lett. d, del Codice del minore); se i genitori del minore sono in vita e sono conosciuti, devono entrambi fornire il proprio consenso all’adozione (art. 67, comma 1, del Codice del minore); se uno di loro è deceduto, ignoto, non è in grado di manifestare la propria volontà o è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, è sufficiente il consenso dell’altro genitore (art. 67, comma 2, del Codice del minore); se entrambi i genitori sono deceduti, non sono in grado di esprimere la loro volontà o sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, il consenso è fornito dal consiglio di famiglia, previa notifica alla persona che di fatto si prende cura del minore (art. 68, comma 1, del Codice del minore); qualora il consenso debba essere prestato da uno soltanto dei genitori che si sia notoriamente disinteressato del figlio al punto di esporlo ad un rischio per la sua morale, salute o istruzione e questi si rifiuti in maniera ingiustificata di prestarlo, rendendo impossibile l’adozione - lo stesso vale se il rifiuto ingiustificato proviene dal consiglio di famiglia - la coppia può chiedere al Tribunale di prima istanza di autorizzare l’adozione con la presentazione della relativa domanda (art. 69 del Codice del minore);
- figli dell’altro coniuge (art. 64, lett. e, del Codice del minore);
- vittime di disastri naturali, conflitti armati e conflitti civili (art. 64, lett. f, del Codice del minore);
- rifugiati privati del loro ambiente familiare in modo definitivo (art. 64, lett. g, del Codice del minore);
Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa della Repubblica del Benin:
- le autorità competenti devono verificare che le persone, le istituzioni e le autorità il cui consenso è richiesto per l’adozione abbiano ricevuto la consulenza necessaria e siano state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare sul mantenimento o sull’interruzione dal punto di vista giuridico dei legami tra il minore e la sua famiglia d’origine, e che il loro consenso sia stato liberamente e validamente reso o registrato per iscritto (art. 100, lett. b e lett. c, del Codice del minore);
- le autorità competenti devono verificare che le opinioni del minore siano state prese in considerazione tenendo conto della sua età e maturità, che egli sia stato consigliato e debitamente informato sulle conseguenze dell’adozione e sul suo consenso all’adozione (art. 65 lett. d e lett. e del Codice del minore) e che lo abbia reso liberamente, nelle forme legali richieste e non dietro pagamento di denaro o scambio di altri beni (art. 100 del Codice del minore).
Passaggi della procedura *
- la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia all’ACAIB;
- la coppia riceve una proposta di abbinamento con un minore e, se la accetta, comunica il proprio consenso all’ACAIB che trasmette il fascicolo della coppia al Tribunale di prima istanza di Cotonou;
- durante la pendenza del giudizio, il giudice dei minori può disporre l’affidamento preadottivo del minore alla coppia (art. 74 del Codice del minore);
- la coppia deve recarsi in Benin per trascorrere questo periodo con il minore;
- il Tribunale, presieduto dal giudice dei minori, dopo aver effettuato le dovute indagini e verificata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, pronuncia la sentenza di adozione, la quale indica il nuovo e il vecchio cognome del minore, i nominativi della coppia adottiva e tutte le informazioni da trascrivere nei registri dello stato civile (art. 77 del Codice del minore);
- la sentenza può essere appellata entro 30 giorni innanzi alla Corte d’appello, che si pronuncia in udienza pubblica (art. 70 del Codice del minore); il giudizio di opposizione alla sentenza da parte di terzi è ammissibile solo in caso di dolo o frode della coppia adottiva (art. 80 del Codice del minore);
- i nuovi dati del minore vengono trascritti nei registri a cura dell’Ufficio del pubblico ministero, trascorsi 15 giorni dal termine stabilito per l’impugnazione della sentenza (art. 81 del Codice del minore);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Benin con la coppia.
* In assenza di norme specifiche reperite le informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica del Benin
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette all’ACAIB nella Repubblica del Benin le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Normativa di riferimento
- Loi n. 2015-08 portant code de l’enfant en République du Benin, du 08 décembre 2015 [Codice del minore nella Repubblica del Benin, 8 dicembre 2015];
- Décret n. 2016-713 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité centrale en matière d’adoption internationale en République du Bénin, du 25 novembre 2016 [Decreto che disciplina i poteri, l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità centrale in materia di adozione internazionale nella Repubblica del Benin, 25 novembre 2016];
- Décret n. 2020-522 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin, du 04 novembre 2020 [Decreto relativo alle attribuzioni, all’organizzazione e al funzionamento dell'Autorità centrale in materia di adozione internazionale nella Repubblica del Benin, 4 novembre 2020].
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- HCCH, Country profile - State responses: Benin;
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined 3rd to 5th periodic reports of Benin, CRC/C/BEN/CO/3-5, 25 February 2016.
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Combined third to fifth periodic reports of States parties due in 2014, Benin, CRC/C/BEN/3-5, 20 January 2015
- Incontro con il Presidente dell’Autorità Centrale del BENIN