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Repubblica del Congo

Questa scheda paese è stata aggiornata al 02/05/2025

La Repubblica del Congo ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 l’11 dicembre 2019 e il 1° aprile 2020 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale 

Direction Générale des Affaires Sociales (DGAS) [Direzione generale degli affari sociali]
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et de l’Action Humanitaire [Ministero degli affari sociali, della solidarietà e dell’azione umanitaria]

Ex-Bâtiment de la Solde derrière le commissariat central, BP 545, Brazzaville
e-mail contact@affaires-sociales.gouv.cg
sito web www.affaires-sociales.gouv.cg 

Ambasciata della Repubblica del Congo Paese in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Congo

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Congo

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale 

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica del Congo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;

  • assicura che l’adozione internazionale sia nel superiore interesse del minore (art. 59 della Legge sulla protezione del minore); 

  • vigila affinché tutte le parti coinvolte nella procedura di adozione siano state informate correttamente, e i consensi richiesti siano stati dati nelle forme legalmente richieste e non in maniera illecita (art. 59 della Legge sulla protezione del minore);

  • accerta che il minore, tenendo conto della sua età, sia stato informato sulle conseguenze dell’adozione e sul suo consenso a essa, nonché che siano state tenute in conto le sue opinioni e i suoi desideri (art. 59 della Legge sulla protezione del minore);

  • sviluppa e attua la politica nazionale in materia di affari sociali e familiari;

  • sviluppa e attua programmi e progetti per gli affari sociali e familiari.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI 

Requisiti delle coppie adottanti
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica del Congo

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate da almeno 5 anni, non legalmente separate, di cui almeno un componente abbia 30 anni di età (art. 279 del Codice della famiglia), a meno che si tratti di casi particolari come, ad esempio, l’adozione di un minore con bisogni speciali, per i quali è possibile derogare al requisito previsto, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, a favore di coppie sposate o conviventi da almeno 3 anni; 

  • coppie sposate senza figli biologici, salvo dispensa da parte del Ministro della giustizia (art. 287, comma 1, del Codice della famiglia);

  • persona coniugata nei confronti dei figli del partner (art. 279 del Codice della famiglia);

  • persone singole di età minima di 35 anni (art. 279 del Codice della famiglia);

  • differenza di almeno 20 anni di età con il minore, ridotta a 10 anni nel caso di adozione del figlio del coniuge, fatte salve esenzioni che possono essere consentite dal pubblico ministero della Repubblica del Congo in specifiche circostanze (art. 280 del Codice della famiglia); 

  • possesso di idonee qualità morali e di adeguate risorse economiche per assolvere agli obblighi derivanti dall’adozione (art. 282 del Codice della famiglia).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa:

  • non è previsto alcun limite inerente all’età massima, sebbene sia ritenuta preferibile dalle autorità giudiziarie un’età non superiore a 60 anni, fermo restando la verifica della compatibilità psico-fisica dell’aspirante genitore adottivo con il minore da parte della DGAS e delle autorità giudiziarie.

Requisiti dei minori adottandi 

  • minori per i quali il padre e la madre, o il consiglio di famiglia, abbiano validamente fornito il proprio consenso all’adozione (art. 277 del Codice della famiglia);

  • minori abbandonati o trovati (art. 277 del Codice della famiglia);

  • minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 277 del Codice della famiglia);

  • minori i cui genitori biologici legalmente riconosciuti, o soltanto uno qualora l’altro sia deceduto, incapace di manifestare la propria volontà, o sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 284, comma 1, del Codice della famiglia);

  • minori per i quali il consenso all’adozione sia stato fornito dal consiglio di famiglia, sentito il parere della persona che concretamente se ne sta prendendo cura, qualora entrambi i genitori biologici siano deceduti, incapaci di manifestare la propria volontà, o siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriali (art. 284, comma 3, del Codice della famiglia);

  • minori i cui genitori biologici ancorché non legalmente riconosciuti, o il consiglio di famiglia, abbiano rimesso la scelta sull’adozione all’autorità pubblica competente (art. 284, comma 4, del Codice della famiglia);

  • minori che sono stati dichiarati in stato di abbandono dal Tribunale competente (art. 288 del Codice della famiglia).

La legge congolese specifica altresì che:

  • i minori di almeno 15 anni di età devono fornire il proprio consenso all’adozione, salvo che siano incapaci di manifestare la propria volontà (art. 283 del Codice della famiglia).

Passaggi della procedura
* Le informazioni relative alla prassi per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica del Congo

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo alla DGAS della Repubblica del Congo;

  • la DGAS elabora la proposta di abbinamento; in genere, l’attesa per l’abbinamento è di 12-18 mesi dal deposito della domanda di adozione, salvo eccezioni in casi particolari come, ad esempio, quello di un minore con bisogni speciali, per cui l’attesa per l’abbinamento si riduce a 6-12 mesi; 

  • la coppia è tenuta a manifestare per iscritto il proprio consenso all’abbinamento entro 1 settimana dal ricevimento della proposta;

  • il procedimento di adozione ha natura giurisdizionale, ed è richiesta l’assistenza di un legale che segua la coppia con l’istanza di adozione presso il Tribunale competente;

  • la domanda di adozione deve essere presentata dalla coppia al Tribunale competente, il quale verifica il rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge e, se lo ritiene necessario, può ordinare anche un’indagine da parte di un esperto (artt. 291, comma 1, e 292, comma 2, del Codice della famiglia);

  • il Tribunale competente emana il provvedimento di adozione, e ordina la trascrizione del provvedimento nel Registro dello stato civile che deve avvenire entro 1 mese (artt. 292, comma 2, e 295 del Codice della famiglia);

  • il provvedimento di adozione può essere impugnato dalle parti in causa e dal pubblico ministero entro 1 mese dalla sua emanazione (art. 293, commi 1-2, del Codice della famiglia);

  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Congo con la coppia.

Post-adozione
* In assenza di norme specifiche le informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica del Congo

L’ente autorizzato trasmette alla DGAS nella Repubblica del Congo le relazioni concernenti l’integrazione del minore con la seguente distinzione: fino al nono anno di età, è richiesta una relazione all’anno per i primi 5 anni successivi all’adozione; dal decimo anno di età, è richiesta una relazione all’anno fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Normativa di riferimento

  • Loi n° 073/84 du 17/10/1984 portant Code de la Famille [Legge 17 ottobre 1984, n. 73, che istituisce il Codice della famiglia];
  • Loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo [Legge 14 giugno 2010, n. 4-2010, sulla protezione del minore nella Repubblica del Congo].

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