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Repubblica del Ghana

La Repubblica ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 16 settembre 2016 e il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Central Adoption Authority (CAA)
Ministry of Gender, Children and Social Protection
Department of Social Welfare 
Post Office BOX MBO 186, Ministries, Accra
e-mail info@mogcsp.gov.gh
sito web www.mogcsp.gov.gh/

Ambasciata della Repubblica del Ghana in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Ghana
Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica del Ghana

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica del Ghana.


Procedura adottiva


Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate (Sez. 66, comma 1 del Children’s Act);
  • per almeno uno dei coniugi:
    o    età minima di 25 anni (Sez. 80, comma 1 lett. a (II) Children's (Amendment) Act);
    o    differenza di età con il minore di almeno 21 anni (Sez. 80, comma 1 lett. a (II) del Children’s (Amendment) Act);
    o    età massima di 50 anni (Sez. 80, comma 1 lett. a (II) del Children's (Amendment) Act). 


Requisiti dei minori adottandi

  • minori di anni diciotto (Sez. 79, comma 1 del Children's (Amendment) Act);
  • minori abbandonati o privi di cure genitoriali (Sez. 80, comma 2 del Children’s Act).;
  • minori i cui genitori biologici o chi ne ha la tutela abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (Sez. 68 comma 1 del Children’s Act);
  • minori i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (Sez. 68 comma 2 del Children’s Act).

La legge ghanese specifica altresì che:

  • i minori che hanno compiuto 14 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (Sez. 70, comma 1 lett. c del Children’s Act).

 

Passaggi della procedura

  • la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al CAA nella Repubblica del Ghana;
  • il Comitato tecnico del CAA valuta la domanda e, se ritiene la coppia idonea, la procedura prosegue;
  • la coppia riceve la proposta di abbinamento con un minore e, se la accetta, la procedura prosegue;
  • l’accettazione della proposta di abbinamento viene trasmessa al Comitato tecnico del CAA;
  • in seguito alla trasmissione dell’accettazione la coppia può recarsi nella Repubblica del Ghana e trascorrere del tempo con il minore per un periodo di affidamento preadottivo di minimo un mese e massimo tre mesi, certificato dai servizi sociali locali e dalla CAA il Tribunale può, tuttavia, derogare a questa regola, se ritiene che ciò corrisponda al superiore interesse del minore o in presenza di minori con bisogni speciali;
  • il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione se nel superiore interesse del minore (Sez. 85, comma 2 del Children’s Act) e, trascorsi i termini per l’impugnazione, la coppia ottiene un nuovo certificato di nascita del minore;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Ghana con la coppia.


Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al CAA nella Repubblica del Ghana le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza semestrale per i due anni successivi all’adozione e annuale per i tre anni seguenti (Sez. 86H lett. c Children's (Amendment) Act).


Normativa di riferimento

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