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Repubblica del Sudan

La Repubblica del Sudan non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità competente

Social Services Supervisor of the Governate for State or Province (Khartoum, North Kordofan, Northern, Kassala, Blue Nile, North Darfur, South Darfur, South Kordofan, Gezira, White Nile, River Nile, Red Sea, Al Qadarif, Sennar, West Darfur, Central Darfur, East Darfur, West Kordofan

Ambasciata della Repubblica del Sudan in Italia

Via Panama 48 - 00189 Roma
tel. 0633222138

Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Sudan
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Sudan

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Competente

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale nella Repubblica del Ciad nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.


Procedura adottiva


Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate o persone singole (art. 83, comma 4 del Child Act, 2008);
  • età minima di 25 anni e differenza di almeno 21 anni di età con il minore (art. 83, comma 4 del Child Act, 2008).
  • il provvedimento di adozione non può essere emesso in favore di
    o    persona singola di genere maschile, nei confronti di una figlia femmina;
    o    persona singola di genere femminile, nei confronti di un figlio maschio (art. 83, comma 5 del Child Act, 2008);
    o    persona non sana di mente (art. 83, comma 6 lett. a) del Child Act, 2008);
    o    colui che è stato accusato o condannato da un Tribunale per aver commesso un reato (art. 83, comma 6 lett. b) del Child Act, 2008);
    o    persona omossessuale (art. 83, comma 6 lett. c) del Child Act, 2008);
  • è necessario il consenso della madre o del padre del minore, o del tutore che ne ha la responsabilità (art. 85, comma 1 lett. a) e b) del Child Act, 2008);
  • in caso di adozione da parte del coniuge è necessario il consenso dell’altro coniuge (art. 85, comma 1 lett. e) del Child Act, 2008);
  • il minore che ha compiuto 10 anni deve fornire il proprio consenso all’adozione (art. 85, comma 1 lett. f) del Child Act, 2008).


Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore ai 14 anni;
  • minori di origine non musulmana. Il minore la cui religione sia ignota viene considerato musulmano;
  • minore residente nel Sud Sudan, indipendentemente dal fatto che sia cittadino sudanese o che sia nato nel Sud Sudan (art. 83, comma 3 del Child Act, 2008).

Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al Social Service Supervisor of the Governate for Province del luogo di residenza del minore nella Repubblica del Sudan;
  • a seguito dell’abbinamento con il minore è previsto un periodo di prova della durata di un anno nel corso del quale il Social Service Supervisor of the Governate for Province territorialmente competente conduce visite regolari.
  • una volta ottenuti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Sudan con la coppia.


Post-adozione

Non sono indicati particolari adempimenti.


Normativa di riferimento

  • Child Act, [Diritti del minore] 13 October 2008.

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