Repubblica Democratica del Congo
La Repubblica Democratica del Congo non ha ratificato la Convenzione de L’Aja
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente *
Struttura interministeriale per il monitoraggio dell’adozione internazionale, coordinata dal Ministero per le questioni di genere e la famiglia
* in corso l’istituzione dell’Autorità Centrale
Ambasciata della Repubblica Democratica del Congo in Italia
Via Barberini, 3 - 00187 Roma
tel. +39 06 42010779
fax +39 06 42010779
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Ambasciata d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo
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Compiti e funzioni dell’Autorità competente
Le responsabilità del monitoraggio delle procedure di adozione sono condivise da cinque ministeri del governo congolese*:
- Ministero per le questioni di genere e la famiglia: incaricato della protezione dei minori, coordina l’elaborazione delle politiche in materia di adozione; presiede le commissioni che esaminano le domande di adozione internazionale e, dopo l’emissione del decreto di adozione (Acte d’Adoption) da parte del Tribunale per i minori congolese (Tribunal pour enfants), le approva;
- Ministero della Giustizia: competente nella fase della procedura che si svolge davanti al Tribunale per i minori;
- Ministero degli Affari Sociali, Divisione degli Affari Urbani: incaricato della protezione dei minori vulnerabili e della loro assegnazione alle cure dello Stato; dichiara i minori abbandonati, secondo una procedura congiunta con le comunità locali; sovrintende le comunità e gli assistenti sociali in tutto il Paese; è responsabile della tenuta dei registri di stato civile;
- Ministero degli Affari Esteri: valuta il diritto del minore all’emissione del passaporto e, se del caso, vi provvede;
- Ministero dell’Interno e della Sicurezza - Direzione Generale della Migrazione: è responsabile della prevenzione del traffico di minori; rilascia i permessi di uscita ai minori adottati dopo l’approvazione dell’adozione da parte del Ministero per le questioni di genere e la famiglia.
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite sul sito del Dipartimento di Stato - AC USA relativo ai Paesi di origine e confermate dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica Democratica del Congo.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
-
coppie sposate da almeno cinque anni (art. 654 del Codice della famiglia):
- in grado di fornire un ambiente di vita adeguato per il minore, così come attestato dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza (art. 653, comma 3 del Codice della famiglia);
- non aventi precedenti penali e in possesso di una morale pubblica irreprensibile, così come attestato dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza (art. 653, comma 3 del Codice della famiglia);
- aventi non più di tre figli (questo requisito può essere derogato con decreto interministeriale dei Ministri degli Affari esteri, dell’Interno, della Giustizia, della Famiglia e del minore e degli Affari sociali) (art. 656, comma 1 del Codice della famiglia)*;
- non sono previsti limiti di età per i coniugi (art. 655 del Codice) ma la differenza di età tra gli adottanti e il minore deve esser di almeno quindici anni (art. 668 del Codice della famiglia).
La legge congolese specifica altresì che non è possibile adottare in caso di
- decadenza della responsabilità genitoriale (art. 653, comma 1 del Codice della famiglia);
- coppie omosessuali o transessuali (art. 653, comma 1, del Codice della famiglia e art. 20 della Legge n.09/001);
- adulti con problemi connessi alla pedofilia (art. 653, comma 1, del Codice della famiglia e art. 20 della Legge n.09/001);
- presenza di disturbi mentali (art.20 della Legge n.09/001).
* Le informazioni relative alla deroga sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica Democratica del Congo.
Requisiti dei minori adottandi
- minori per i quali non è possibile assicurare la cura all’interno della propria famiglia o comunità e la continuità della loro educazione nel loro ambiente socio-culturale naturale (art. 651, comma 1 del Codice della famiglia);
- minori per i quali non è stata possibile l’adozione nazionale e per i quali si ritiene che l’adozione internazionale sia nel loro superiore interesse (art. 18 della Legge n. 09/001, così come modificata dalla Legge del 2016, e art. 651, comma 1, del Codice della famiglia);
- minori per i quali le autorità locali abbiano accertato che: a) il consenso all’adozione non sia stato ottenuto dietro pagamento o scambio di alcun tipo e non sia stato ritirato; b) la volontà e le opinioni siano prese in considerazione in base alla loro età e livello di maturità; c) il consenso all’adozione, se richiesto, sia prestato liberamente, nelle forme legali richieste, e che tale consenso sia dato o confermato per iscritto (art. 651, comma 2, del Codice della famiglia);
- minori per i quali, precedentemente all’adozione, sia stata svolta un’indagine sociale (art. 651, comma 3, del Codice della famiglia);
- minori i cui genitori abbiano fornito il loro consenso; se uno di loro è morto, non è in grado di manifestare la sua volontà, è irrintracciabile o se è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, il consenso è dato dall’altro genitore e da un membro della famiglia del genitore mancante designato dal Tribunale per i minori, su proposta del “consiglio di famiglia”; qualora, invece, sia noto solo uno dei genitori del minore, è sufficiente il consenso di quest’ultimo (art. 662 del Codice della famiglia);
- minori orfani o i cui genitori siano ignoti, per i quali il consenso all’adozione è dato dal tutore, il quale deve prima ottenere il responso del “consiglio di famiglia”; tuttavia, in caso di rifiuto, la coppia può chiedere al Tribunale per i minori di ignorare l’opinione del tutore, dopo che questi è stato sentito per spiegare il motivo del suo rifiuto (art. 664 del Codice della famiglia);
- minori sotto la custodia dello Stato, per i quali il consenso è dato dal Consiglio di tutela, sentito il tutore delegato (art. 664 del Codice della famiglia).
La legge congolese specifica altresì che:
- i minori separati o non accompagnati, in periodi di conflitto o post-conflitto, o in qualsiasi situazione di emergenza, non possono essere oggetto di adozione se non hanno trascorso almeno un anno presso un’istituzione specializzata statale; la loro adozione è possibile solo previo parere del Ministro della giustizia, deliberato in Consiglio dei ministri. In tali casi, un verbale di indagine deve dare conto: degli sforzi compiuti per trovare i genitori del minore e della loro infruttuosità; del percorso compiuto dal minore da quando è stato accolto nella struttura ricettiva; dell’assenza di qualsiasi relazione di parentela o legame del minore con la comunità; dell’assenza di qualsiasi offerta di sistemazione alternativa presso famiglie congolesi (art. 651 bis del Codice della famiglia e art. 18 quinquies della Legge n. 09/001, così come modificata dalla Legge del 2016);
- l’adozione di un minore congolese può essere autorizzata solo verso i Paesi con i quali la Repubblica Democratica del Congo è vincolata da una Convenzione internazionale sull’adozione al momento della decisione giudiziaria (art. 653 bis del Codice della famiglia e art. 19 bis della Legge n. 09/001, così come modificata dalla Legge del 2016);
- non possono essere adottati più di tre minori (art. 656, comma 3, del Codice della famiglia);
- l’adozione è permessa qualunque sia l’età del minore adottando (art. 660 del Codice della famiglia);
- il minore che ha compiuto quindici anni deve fornire personalmente il proprio consenso all’adozione, mentre il minore che ha compiuto dieci anni deve essere ascoltato perché sia raccolta la sua opinione, a meno che, a causa delle circostanze, la sua audizione non sia opportuna; in ogni caso, se il minore non è in grado di manifestare la sua volontà, non deve fornire il suo consenso né essere ascoltato (art. 661 del Codice della famiglia).
Passaggi della procedura*
- la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo alla Struttura interministeriale della Repubblica Democratica del Congo;
- la coppia, se ritenuta idonea, riceve la proposta di abbinamento con un minore;
- se la coppia accetta l’abbinamento, la procedura prosegue davanti al Tribunale per i minori;
- il Tribunale per i minori decide su tutte le adozioni dei minori congolesi (art. 18 bis della Legge n. 09/001, così come modificata dalla Legge del 2016), su richiesta del Pubblico Ministero, in udienza pubblica, in presenza della coppia, dei genitori biologici o di chi ha la responsabilità o la tutela e del minore (art. 18 ter della Legge n. 09/001, così come modificata dalla Legge del 2016);
- il Giudice verifica il consenso della coppia e del minore (art. 671 del Codice della famiglia); coloro che hanno fornito il consenso all’adozione devono essere informati della data dell’udienza, affinché si presentino (art. 670 del Codice della famiglia); quando ciò non è possibile, è sufficiente che il loro consenso all’adozione risulti da un atto autentico, redatto da un ufficiale di stato civile congolese, da un avvocato o da un agente diplomatico o consolare; il consenso così espresso può essere revocato nella stessa forma fino all’archiviazione della domanda di adozione (art. 671 del Codice della famiglia);
- è richiesta la presentazione in udienza dei certificati di nascita della coppia e del minore in allegato alla domanda di adozione (art. 670, comma 2 del Codice della famiglia);
- Il Tribunale per i minori controlla che tutte le parti abbiano fornito il consenso all’adozione o che le prove dei loro consensi siano state presentate e, sulla base delle relazioni o di qualsiasi altro documento del fascicolo, accerta: la difficoltà per la famiglia di origine o per la comunità locale di mantenere il minore; la difficoltà di fornire al minore un’assistenza sociale alternativa nel suo Paese; l’esistenza del legame matrimoniale della coppia eterosessuale e la loro effettiva convivenza; l’irrilevanza della precarietà o della povertà dei genitori o della famiglia di origine come unica motivazione per l’adozione; la natura eccezionale della misura dell’adozione, che deve corrispondere al superiore interesse del minore; (art. 671 del Codice della famiglia e art. 18 quater della Legge n. 09/001, così come modificata dalla Legge del 2016);
- sono previsti due viaggi della coppia: il primo nel momento della sentenza e il secondo alla fine dell'iter adottivo;
- la procedura si svolge in camera di consiglio e il Tribunale per i minori, se lo ritiene opportuno, può chiedere ulteriori informazioni alle parti e, dopo aver verificato che tutte le condizioni della legge sono soddisfatte, pronuncia la sentenza di adozione in udienza pubblica; il dispositivo della sentenza indica il cognome precedente e quello nuovo del minore e contiene i particolari da trascrivere nei registri civili (art. 672 del Codice della famiglia);
- la sentenza di adozione può essere impugnata in appello e in cassazione da parte della coppia, del minore, da coloro il cui consenso è necessario e dal Pubblico Ministero (art. 674 del Codice della famiglia);
- la sentenza di rigetto dell’adozione non impedisce che le parti presentino una nuova analoga domanda, basata su fatti emersi o scoperti dopo la decisione di rigetto; se del caso, devono essere presentati in giudizio nuovi atti che attestino la sussistenza dei consensi all’adozione (art. 674 del Codice della famiglia);
- entro un mese dalla data in cui la sentenza non è più impugnabile, il Pubblico Ministero del Tribunale per i minori che ha pronunciato l’adozione o il cancelliere deve ordinare all’Ufficio di stato civile del luogo in cui risiede il minore che trascriva il dispositivo della sentenza sui propri registri e annoti l’adozione a margine del certificato di nascita del minore (art. 675 del Codice della famiglia);
- il minore è considerato a tutti gli effetti figlio degli adottanti, ma mantiene i legami con la sua famiglia di origine (artt. 677 e 678 del Codice della famiglia);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica Democratica del Congo con la coppia.
* In assenza di norme specifiche reperite le informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi in Repubblica Democratica del Congo.
Post-adozione
A tutt’oggi, non essendo stato disciplinato, il post-adozione è rimesso alla gestione degli EEAA.
Normativa di riferimento
- Loi portant Code de la famille n. 87/010 du 1er aout 1987 [Codice della famiglia] ;
- Loi portant protection de l’enfant n. 09/001 du 10 janvier 2009 [Legge sulla protezione dei minori] ;
- Loi modifiant et completant la Loi n. 09/001 du 10 janvier 2009 portant Protection de l’enfant, 2016 [Legge che modifica e integra la Legge sulla protezione dei minori];
- Loi modifiant et completant la Loi n. 87/010 portant Code de la famille, n. 16/008 du 15 Juillet 2016, [Legge che modifica e integra il Codice della famiglia].
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- UN, Committee on the Rights of the Child, Sixth, seventh and eighth periodical report of the Democratic Republic of Congo on the implementation of the Convention on the Rights of the Child, CRC/C/COD/6-8, 22 October 2022
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined 3rd to 5th periodic reports of the Democratic Republic of the Congo, CRC/C/COD/CO/3-5, 28 february 2017
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Convention on the Rights of the Child, Combined 3rd to 5th reports of States parties due in 2012: Democratic Republic of the Congo, CRC/C/COD/3-5, 23 june 2016