Repubblica di Capo Verde
La Repubblica di Capo Verde ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 4 settembre 2009 e il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Conselho para a Adoção Internacional (CAI) - Procuradoria-Geral da Republica (PGR) [Consiglio per le adozioni internazionali - Procura Generale della Repubblica]
Achada Santo António, Praia C.P: 268, Ilha de Santiago, Cabo Verde
e-mail pgr@pgr.gov.cv
sito web http://www.ministeriopublico.cv/index.php/p-g-r/cai
Ambasciata della Repubblica di Capo Verde in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Senegal competente per la Repubblica di Capo Verde
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Capo Verde
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Capo Verde nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- avalla e si pronuncia sull'idoneità delle coppie aspiranti all'adozione internazionale;
- promuove la preparazione delle coppie aspiranti e fornisce loro tutti i chiarimenti e tutte le informazioni necessarie per il buon esito del procedimento;
- verifica che siano rispettati tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, tra cui la rispondenza al superiore interesse del minore, che siano stati forniti i consensi richiesti e che il minore sia stato adeguatamente ascoltato.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- persone singole o coppie di età compresa tra i venti e i sessanta anni (art. 166, comma 3, lettera a), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- differenza di almeno 16 anni e non superiore a 40 anni tra l’adottante e l’adottando (art. 168, dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- possesso dei diritti civili e politici (art. 166, comma 3, lettera b), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- possesso di idonee qualità morali e di adeguate risorse economiche, sociali e genitoriali per garantire il pieno e armonioso sviluppo del minore, nonché una sana ed equilibrata educazione (art. 166, comma 3, lettera c), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- assenza di precedenti penali per reati la cui natura è contraria all'autodeterminazione personale, morale o sessuale dei minori (art. 166, comma 3, lettera d), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza).
La legislazione capoverdiana specifica altresì che:
- è necessario il consenso del coniuge o del convivente di fatto (art. 1928 del Codice civile).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di anni diciotto (art. 4 dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza):
- i cui genitori siano sconosciuti, siano deceduti, li abbiano abbandonati o abbiano fornito preventivamente il consenso all’adozione (art. 166, comma 1, lettere a), b) e c), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- i cui genitori, anche per manifesta incapacità dovuta a malattia mentale, abbiano messo in pericolo la loro incolumità, salute, formazione morale, educazione o sviluppo (art. 166, comma 1, lettera d), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- accuditi da un privato o da un ente e i cui genitori abbiano mostrato un evidente disinteresse nei loro confronti del minore, almeno nei sei mesi che hanno preceduto la richiesta di affidamento (art. 166, comma 1, lettera e), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- che, sebbene accuditi da un ascendente, un parente entro il terzo grado o da un tutore, si trovino comunque in una situazione di pericolo per la loro incolumità, salute, formazione morale, educazione o sviluppo o qualora il Tribunale competente ritenga compromessi i loro interessi (art. 166, comma 2, dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- i cui genitori biologici abbiano fornito il consenso all’adozione (art. 1928 del Codice civile);
- i cui gli ascendenti, i parenti fino al terzo grado o il tutore o, in assenza dei genitori, colui che se ne prende cura, abbiano fornito il consenso all’adozione (art. 1928 del Codice civile).
La legge della Repubblica di Capo Verde specifica altresì che:
- il minore che ha compiuto i 12 anni di età deve fornire il proprio consenso all’adozione (art. 1928 del Codice civile).
Passaggi della procedura (*)
- la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al CAI nella Repubblica di Capo Verde;
- il procedimento di adozione si compone di una fase amministrativa e una fase giudiziaria nella quale è necessaria l’assistenza di un legale;
- il CAI valuta il fascicolo della coppia e comunica l’accoglimento o meno della domanda all’ente autorizzato;
- il CAI iscrive la coppia in un apposito registro e procede all’individuazione di un minore adottabile, raccogliendo i consensi richiesti dalla legge e tutte le informazioni necessarie dall’Istituto capoverdiano sull’infanzia e l’adolescenza (ICII), che effettua altresì uno studio approfondito della situazione del minore dal punto di vista delle condizioni di salute, di sviluppo socio-psicologico e della situazione familiare e giuridica (art. 185 dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- dopo aver ricevuto tale studio e aver individuato il minore più idoneo, il CAI rilascia un certificato di adottabilità e lo propone in abbinamento alla coppia;
- al termine della fase amministrativa, la coppia deve presentare la domanda di adozione al Tribunale competente, il quale, verificata la correttezza della documentazione e il rispetto di tutti i requisiti richiesti, dispone l’affidamento preadottivo del minore (artt. 175 e 176 dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- durante il periodo di affidamento della durata di almeno sei mesi, il minore è autorizzato ad entrare e soggiornare nello Stato di origine o di residenza della coppia e spetta all’ente autorizzato monitorare e inviare rapporti periodici al CAI sull’integrazione del minore nella nuova famiglia fino al momento dell’emanazione del provvedimento di adozione da parte del Tribunale competente capoverdiano;
- al massimo entro un anno dal verbale di esito positivo redatto dal CAI al termine del periodo di affidamento preadottivo, la coppia deve richiede al Tribunale competente capoverdiano la pronuncia del provvedimento di adozione, che sarà definitivo solo dopo l'ottenimento del certificato di non ricorso e la sua trascrizione sull'atto di nascita del minore (artt. 190 e 191 dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Capo Verde con la coppia.
(*) Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su: France Diplomatie.
Post-adozione
Non sono indicati particolari adempimenti.
Normativa di riferimento
- Código Civil, parcialmente revogado pelo ECA e pela Lei nº 57/VIII/2014 [Codice civile e successive modificazioni];
- Lei nº 50/VIII/2013, de 26 de dezembro, Estatuto da Criança e do Adolescente [Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza].
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- UN, Committee on the Rights of the Child, Second periodic report submitted by Cabo Verde under article 44 of the Convention, due in 1999, CRC/C/CPV/2, 12 October 2017
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the second periodic report of Cabo Verde, CRC/C/CPV/CO/2, 31 May 2019