Repubblica di Capo Verde
La Repubblica di Capo Verde ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 4 settembre 2009 e il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Conselho para a Adoção Internacional (CAI) [Consiglio per le adozioni internazionali]
Procuradoria-Geral da Republica (PGR) [Procura Generale della Repubblica]
Achada Santo António, Zona da Capela, Praia, Ilha de Santiago, CP 268
e-mail pgr@pgr.gov.cv
sito web www.ministeriopublico.cv
Ambasciata della Repubblica di Capo Verde in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Senegal competente per la Repubblica di Capo Verde
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Capo Verde
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Capo Verde nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- avalla e si pronuncia sull'idoneità degli aspiranti genitori adottivi all'adozione internazionale;
- promuove la preparazione degli aspiranti genitori adottivi e fornisce loro tutti i chiarimenti e tutte le informazioni necessarie per il buon esito del procedimento;
- verifica che siano rispettati tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, tra cui la rispondenza al superiore interesse del minore, che siano stati forniti i consensi richiesti e che il minore sia stato adeguatamente ascoltato.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- persone singole o coppie di età compresa tra 20 e 60 anni (art. 166, comma 3, lett. a), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- differenza di almeno 16 anni e non superiore a 40 anni tra l’adottante e l’adottando (art. 168 dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- possesso dei diritti civili e politici (art. 166, comma 3, lett. b), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- possesso di idonee qualità morali e di adeguate risorse economiche, sociali e genitoriali per garantire il pieno e armonioso sviluppo del minore, nonché una sana ed equilibrata educazione (art. 166, comma 3, lett. c), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- assenza di precedenti penali per reati la cui natura è contraria all'integrità personale e morale, o all’autodeterminazione sessuale dei minori (art. 166, comma 3, lett. d), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- consenso del coniuge o del convivente di fatto (art. 1928, lett. a), del Codice civile).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di 18 anni (art. 4 dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza):
- i cui genitori siano sconosciuti, siano deceduti, li abbiano abbandonati o abbiano fornito preventivamente il consenso all’adozione (art. 166, comma 1, lett. a)-c), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- i cui genitori, anche per manifesta incapacità dovuta a malattia mentale, abbiano messo in pericolo la loro incolumità, salute, formazione morale, educazione o sviluppo (art. 166, comma 1, lett. d), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- affidati a un privato o a un istituto, e i cui genitori abbiano mostrato un evidente disinteresse nei loro confronti, almeno nei 6 mesi che hanno preceduto la richiesta di affidamento (art. 166, comma 1, lett. e), dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- che, sebbene accuditi da un ascendente, un parente entro il terzo grado o da un tutore, si trovino in una situazione di serio pericolo per la loro incolumità, salute, formazione morale, educazione o sviluppo, o qualora il Tribunale competente ritenga compromessi i loro interessi (art. 166, comma 2, dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza).
La legge capoverdiana condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:
- il minore stesso, se ha compiuto almeno 12 anni (art. 1928, lett. b), del Codice civile);
- i genitori biologici (art. 1928, lett. c), del Codice civile);
- gli ascendenti, i parenti fino al terzo grado, il tutore o, in assenza dei genitori, colui che se ne prende cura (art. 1928, lett. d), del Codice civile).
Passaggi della procedura*
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al CAI nella Repubblica di Capo Verde;
- il procedimento di adozione si compone di una fase amministrativa e di una fase giudiziaria nella quale è necessaria l’assistenza di un legale;
- il CAI valuta il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi e comunica l’accoglimento o meno della domanda all’ente autorizzato;
- il CAI iscrive gli aspiranti genitori adottivi in un apposito registro e procede all’individuazione di un minore adottabile, raccogliendo i consensi richiesti dalla legge e tutte le informazioni necessarie dall’Istituto capoverdiano sull’infanzia e l’adolescenza, che effettua altresì uno studio sulla situazione del minore dal punto di vista delle condizioni di salute, di sviluppo e della situazione familiare e giuridica (art. 185 dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- dopo aver ricevuto tale studio e aver individuato il minore più idoneo, il CAI rilascia un certificato di adottabilità e lo propone in abbinamento agli aspiranti genitori adottivi;
- al termine della fase amministrativa, gli aspiranti genitori adottivi devono presentare la domanda di adozione al Tribunale competente, il quale, verificata la correttezza della documentazione e il rispetto di tutti i requisiti richiesti, dispone l’affidamento preadottivo del minore (artt. 175-176 dello Statuto dell’infanzia e l’adolescenza);
- durante il periodo di affidamento della durata di almeno 6 mesi, il minore è autorizzato a entrare e soggiornare nello Stato d’origine o di residenza degli aspiranti genitori adottivi, e spetta all’ente autorizzato monitorare e inviare rapporti periodici al CAI sull’integrazione del minore nella nuova famiglia fino al momento dell’emanazione del provvedimento di adozione da parte del Tribunale competente capoverdiano;
- al massimo entro 1 anno dal verbale di esito positivo redatto dal CAI al termine del periodo di affidamento preadottivo, gli aspiranti genitori adottivi devono richiedere al Tribunale competente capoverdiano la pronuncia del provvedimento di adozione, che sarà definitivo solo dopo l'ottenimento del certificato di non ricorso e la sua trascrizione sull'atto di nascita del minore;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Capo Verde con i genitori adottivi.
Post-adozione
Non sono indicati particolari adempimenti.
Normativa di riferimento
- Código Civil, Decreto-Legislativo n° 12-C/97 de 30 de Junho 1997 [Codice civile, Decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 12-C/97];
- Lei N° 57/VIII/2013, 3 de Fevereiro 2014 [Legge 3 febbraio 2014, n. 57/VIII/2013];
- Lei Nº 50/VIII/2013, de 26 de Dezembro 2013, Estatuto da Criança e do Adolescente [Legge 26 dicembre 2013, n. 50/VIII/2013, Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza].
Link e allegati
- UN Committee on the Rights of the Child, Second periodic report submitted by Cabo Verde under article 44 of the Convention, due in 1999, CRC/C/CPV/2, 19 July 2018;
- UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the second periodic report of Cabo Verde, CRC/C/CPV/CO/2, 27 June 2019.
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su www.diplomatie.gouv.fr.
Link ed allegati
- Scheda del Paese in PDF
- - UN Committee on the Rights of the Child, Second periodic report submitted by Cabo Verde under article 44 of the Convention, due in 1999, CRC/C/CPV/2, 19 July 2018;
- - UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the second periodic report of Cabo Verde, CRC/C/CPV/CO/2, 27 June 2019.