Repubblica di Guinea Bissau
La Repubblica di Guinea Bissau non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità competente
Tribunal de Família e Menor di Bissau [Tribunale della famiglia e dei minori di Bissau]
Il Ministério da Mulher, Família, Coesão Social e Luta Contra a Pobreza (MMFCSLP) [Ministero della donna, della famiglia, della coesione sociale e del contrasto alla povertà] è invece responsabile della regolamentazione degli interventi a favore dei minori che necessitano di assistenza e cura.
sito web www.gov.gw
Ambasciata della Repubblica di Guinea Bissau in Portogallo (competente per l’Italia)
Ambasciata d’Italia in Senegal (competente per la Repubblica di Guinea Bissau)
Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica di Guinea Bissau
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate da almeno dieci anni, non separate legalmente e senza figli (art. 1981, comma 1 del Codice civile e leggi complementari);
- età minima di 35 anni - è sufficiente che li abbia compiuti anche uno solo dei due coniugi (art. 1974, comma 1, lett. c del Codice civile e leggi complementari);
- età minima di trentacinque anni non richiesta se il minore che si vuole adottare è figlio illegittimo di uno dei coniugi (art. 1981, comma 2 del Codice civile e leggi complementari.
Requisiti dei minori adottandi
- minori di quattordici anni (art. 1974, comma 1, lett. b del Codice civile e leggi complementari);
- minori di ventuno anni non emancipati, quando dall'età di non più di quattordici anni sono stati, di fatto o di diritto, sotto le cure dell'adottante (art. 1974, comma 1, lett. b del Codice civile e leggi complementari);
- minori figli illegittimi di uno degli adottanti se l’altro genitore è sconosciuto o è morto (art. 1982 del Codice civile e leggi complementari);
- minori orfani o i cui genitori sono sconosciuti, già affidati alle cure degli adottanti o di uno di loro da non più di sette anni (art. 1982 del Codice civile e leggi complementari).
La legge della Repubblica di Guinea Bissau indica altresì che:
- è sempre richiesto il consenso dei minori che hanno compiuto quattrodici anni (art. 1974 comma 2 del Codice civile e leggi complementari).
Passaggi della procedura*
- la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato;
- la coppia riceve la proposta di abbinamento con il minore e, se la accetta, la procedura prosegue
- il Tribunale della famiglia e dei minori di Bissau o la Sezione famiglia, minori e lavoro del Tribunale regionale territorialmente competente, emana la sentenza di adozione;
- la coppia si reca, a questo punto, nella Repubblica di Guinea Bissau per avviare il periodo di conoscenza con il minore;
- la sentenza di adozione non è revocabile (art. 1986, comma 1 del Codice civile e leggi complementari); tuttavia è suscettibile di revisione in ogni momento qualora ricorrano contestualmente le seguenti circostanze:
- i genitori biologici dimostrino di non aver colpe dell’abbandono del minore, di aver fatto di tutto per trovarlo (art. 1986, comma 2, lett. b) del Codice civile e leggi complementari);
- si dimostri che il minore sia effettivamente loro figlio (art. 1986, comma 2, lett. a) del Codice civile e leggi complementari);
- sia il minore adottato a farne richiesta, se maggiore di quattordici anni e in pieno possesso delle sue facoltà mentali (art. 1986, comma 2 del Codice civile e leggi complementari);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica di Guinea Bissau con la coppia.
* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite da un ente autorizzato operativo in Repubblica di Guinea Bissau.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette in Repubblica di Guinea Bissau le relazioni concernenti l’integrazione del minore con la seguente cadenza: una ogni sei mesi il primo anno e una all’anno per altri due anni, per un totale di quattro relazioni in tre anni.
Normativa di riferimento
- Código Civil e Legislação Complementar [Codice Civile e legislazione complementare].
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Combined second, third and fourth periodic reports of States parties due in 2007 Republic of Guinea-Bissau, CRC/C/GNB/2-4, 7 December 2011
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined second to fourth periodic reports of Guinea-Bissau, adopted by the Committee at its sixty-third session (27 May–14 June 2013), CRC/C/GNB/CO/2-4, 8 July 2013