Repubblica tunisina
La Repubblica tunisina non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993.
Referenti per l’adozione internazionale
Institut National de Protection de l’Enfance (INPE) [Istituto nazionale per la protezione dell’infanzia]
Ministry of Social Affairs (Ministero degli affari sociali)
Rue Jabrane Khalil Jabrane, 2010 La Manouba – Tunisi
e-mail mailinpe@topnet.tn
sito web www.inpe.tn
Ambasciata della Repubblica tunisina in Italia
Via Asmara 7 - 00199 Roma
tel. +39 06 8603060
fax +39 06 86218204
e-mail at.roma@tiscali.it
Ambasciata d’Italia nella Repubblica tunisina
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- Favorisce l'adozione dei minori e il loro collocamento in famiglie affidatarie nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- intraprende studi e ricerche sull'infanzia e in particolare sui problemi relativi ai minori trascurati e privi di sostegno familiare;
- propone misure preventive e azioni appropriate per creare condizioni favorevoli allo sviluppo sano e armonioso dei minori;
- gestisce le strutture sociali, educative e gli orfanotrofi;
- contribuisce alla formazione di dirigenti scolastici specializzati.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- persone maggiorenni, sposate, nel possesso della piena capacità d’agire (art. 9 della Legge n. 27/1958 e successivi emendamenti);
- persone moralmente idonee, in buone condizioni di salute, fisica e mentale, e in grado di provvedere ai bisogni dell'adottato (art. 9 della Legge n. 27/1958 e successivi emendamenti);
- persone divorziate o vedove, qualora il giudice lo ritenga nel superiore interesse del minore (art. 9 della Legge n. 27/1958 e successivi emendamenti);
- differenza di almeno 15 anni di età tra l’adottante e l’adottato, salvo il caso in cui il minore sia figlio del coniuge dell'adottante (art. 10 della Legge n. 27/1958 e successivi emendamenti);
- età massima di 45 anni per la moglie e di 50 anni per il marito al momento del deposito del fascicolo presso l’autorità centrale, salvo deroghe per l’adozione di bambini con bisogni speciali;
- se la moglie è di religione diversa da quella islamica e il marito è musulmano la coppia può presentare domanda di adozione; se, invece, la moglie è musulmana e il marito di religione diversa, il marito deve convertirsi alla religione islamica.
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore ai 18 anni (art. 12 della Legge n. 27/1958 e successivi emendamenti; art. 3 della Legge sulla protezione dell’infanzia).
Passaggi della procedura
- la coppia aspirante conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia all’INPE;
- entro tre mesi dal deposito della documentazione, l’INPE è tenuto a valutare le condizioni socio-economiche della coppia e la loro idoneità psicologica;
- la coppia viene inserita in un apposito elenco e abbinata in ordine cronologico ai minori disponibili presso l’INPE o nelle altre strutture con esso convenzionate;
- nel momento in cui l’INPE individua il minore da abbinare invita la coppia a mettersi in contatto telefonicamente e a recarsi in Repubblica tunisina per l’incontro con il minore;
- la coppia deve comunicare all’INPE la data della partenza per la Repubblica tunisina dando un preavviso di almeno 25 giorni;
- è previsto un periodo di conoscenza tra la coppia e il minore proposto in abbinamento che può variare da un periodo di pochi giorni fino a due o tre settimane;
- una commissione dell’INPE si riunisce per una valutazione nel merito della domanda di adozione, anche alla luce degli incontri con il minore;
- entro quindici giorni dalla riunione della commissione, viene comunicato alla coppia l’esito della valutazione e, se positivo, si procede all’affidamento preadottivo del minore proposto in abbinamento;
- durante il periodo di affidamento preadottivo sono previste delle visite (fino a un massimo di tre al mese) per verificare il corretto inserimento del minore da parte dell’INPE o del Dipartimento regionale amministrativo dei servizi sociali, di solidarietà e dei tunisini all’estero o da parte di associazioni convenzionate con l’INPE;
- il procedimento di adozione ha natura giurisdizionale e si svolge presso il Tribunale cantonale competente alla presenza della coppia e, se del caso, del genitore o dei genitori biologici del minore e del rappresentante dell’Autorità amministrativa investita della tutela pubblica del minore, o del tutore non ufficiale (art. 13 della Legge n. 27/1958 e successivi emendamenti);
- il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, e preso atto del consenso delle parti, emana il provvedimento di adozione (art. 13 della Legge n. 27/1958 e successivi emendamenti);
- un estratto del provvedimento di adozione è inviato, entro 30 giorni, all'Ufficiale di stato civile competente per territorio, che lo trascrive nell’apposito registro insieme all'atto di nascita del minore adottato (art. 13 della Legge n. 27/1958 e successivi emendamenti).
Post-adozione
Non sono indicati particolari adempimenti.
Normativa di riferimento
- Loi n° 1958-27 du 4 mars 1958, relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption modifiée par la loi n° 1959-69 du 19 juin 1959;
- Loi n° 1995-92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de l'enfant.