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Ruanda

La Repubblica del Ruanda ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 28 marzo 2012 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2012.

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

National Child Development Agency (NCDA) [Agenzia nazionale per lo sviluppo del minore]

A&P Building, 3rd Floors, 18KG, Ave Kigali

e-mail info@ncda.gov.rw

sito web www.ncda.gov.rw

 

Consolato Onorario della Repubblica del Ruanda in Italia

Via Silvio Pellico, 16 - 00195 Roma

tel. +39 06 32650095

fax +39 06 3217532

 

Ambasciata d’Italia a Kampala competente per la Repubblica del Ruanda

Lourdel Road, Plot 11, Nakasero

tel. +256 (0) 312 188 000-1-2-3

sito web https://ambkampala.esteri.it

 

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Ruanda

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica del Ruanda in attuazione della Convenzione de L’Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • assicura che l’adozione internazionale sia nel superiore interesse del minore (art. 5, comma 1, punto 2, delle Linee guida);
  • accerta che il minore, tenendo conto della sua età e delle sue capacità, sia stato informato sulle conseguenze dell’adozione e sul suo consenso a essa, e che siano state tenute in considerazione le sue opinioni (art. 6, comma 1, delle Linee guida);
  • vigila affinché tutte le parti coinvolte nella procedura di adozione siano state informate correttamente sulle conseguenze dell’adozione e sul loro consenso a essa (art. 5, comma 1, punto 3, delle Linee guida).

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • età minima di 21 anni (art. 300, comma 1, punto 3, della Legge n. 32/2016);
  • differenza di età con il minore di almeno 7 anni (art. 300, comma 1, punto 4, della Legge n. 32/2016); tuttavia, se l’aspirante genitore adottivo è un parente del minore, il Ministro dello stato civile può derogare al requisito relativo alla differenza di età (art. 300, commi 2-3, della Legge n. 32/2016);
  • coppie sposate (art. 301, comma 1, della Legge n. 32/2016);
  • consenso del coniuge, a meno che sia impossibilitato a manifestare la propria volontà (art. 301, comma 2, della Legge n. 32/2016);
  • persone singole (art. 300 della Legge n. 32/2016);
  • possesso di idonee qualità morali e di adeguate condizioni di reddito per poter crescere il minore (art. 300, comma 1, punti 1-2, della Legge 32/2016);
  • avere una residenza fissa (art. 300, comma 1, punto 5, della Legge 32/2016);
  • possesso della responsabilità genitoriale (art. 300, comma 1, punto 9, della Legge n. 32/2016);
  • assenza di condanne penali per violazione dei diritti dei minori, stupro e tratta di minori, violenza domestica, genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità e altri gravi crimini (art. 300, comma 1, punti 6-8, della Legge n. 32/2016, e art. 6, comma 1, punto 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 001/MIGEPROF/2017);
  • assenza di malattie che potrebbero compromettere il benessere del minore (art. 6, comma 1, punto 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 001/MIGEPROF/2017).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età inferiore a 18 anni (art. 302 della Legge n. 32/2016);
  • minori i cui genitori sono sconosciuti (art. 295, comma 1, punto 1, della Legge n. 32/2016);
  • minori dichiarati in stato di abbandono dal Tribunale (art. 295, comma 1, punto 1, della Legge n. 32/2016);
  • minori orfani, senza fratelli e sorelle (art. 295, comma 1, punto 2, della Legge n. 32/2016), e non vi sia alcuna persona nella Repubblica del Ruanda disposta a prendersene cura (art. 318, comma 1, punto 2, della Legge n. 32/2016);
  • minori sotto tutela dello Stato (art. 295, comma 1, punto 3, della Legge n. 32/2016).

    La legge ruandese condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:

  • il minore stesso, se ha compiuto almeno 12 anni di età, a meno che sia incapace di manifestare la propria volontà (art. 296 della Legge n. 32/2016);
  • i genitori biologici, anche se divorziati, o soltanto uno qualora l’altro sia deceduto, incapace di manifestare la propria volontà, assente o scomparso (art. 289, commi 1-2, della Legge n. 32/2016);
  • il Consiglio di famiglia, o il tutore del minore, qualora entrambi i genitori siano deceduti, incapaci di manifestare la propria volontà, assenti o scomparsi, nonché, nei medesimi casi, la famiglia affidataria presso la quale il minore vive, dinanzi all’Ufficiale di stato civile, e il direttore dell'orfanotrofio presso il quale il minore è ospitato, previa autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del luogo in cui si trova l'orfanotrofio (artt. 289, comma 3, e 290, commi 1-2, della Legge n. 32/2016);

 

Passaggi della procedura

  • gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il loro fascicolo alla NCDA nella Repubblica del Ruanda;
  • la NCDA, verificata la correttezza e la completezza della documentazione, si pronuncia in merito entro 30 giorni (art. 9 dell’Ordinanza ministeriale n. 001/MIGEPROF/2017);
  • qualora ritenga che l’adozione sia nell’interesse del minore, la NCDA procede alla formulazione della proposta di abbinamento che è comunicata agli aspiranti genitori adottivi entro 6 mesi (art. 10, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 001/MIGEPROF/2017);
  • una volta ricevuta tale comunicazione, gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a manifestare per iscritto il proprio consenso all’abbinamento, e a recarsi nella Repubblica del Ruanda entro 3 mesi per incontrare il minore e soddisfare i requisiti di legge (art. 9, commi 1-2, delle Linee guida);
  • la NCDA rilascia agli aspiranti genitori adottivi un certificato di approvazione della domanda, e li mette in contatto con il minore (art. 10, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 001/MIGEPROF/2017);
  • la domanda di adozione è presentata all’Ufficiale di stato civile del luogo di residenza del minore, alla presenza degli aspiranti genitori adottivi, dei genitori biologici se viventi o del capo del Consiglio di famiglia, e di almeno 2 testimoni maggiorenni (art. 304, comma 1, della Legge n. 32/2016, e art. 11, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 001/MIGEPROF/2017);
  • se accerta che tutti i requisiti richiesti dalla legge sono stati rispettati, l’Ufficiale di stato civile redige un verbale di adozione che è depositato presso il Tribunale competente (art. 304, comma 2, della Legge n. 32/2016);
  • dopo aver verificato che l’adozione è nell’interesse del minore e che sono stati soddisfatti i requisiti riguardanti l’età e il consenso, il Tribunale emette la sentenza di adozione (art. 305, comma 1, della Legge 32/2016);
  • la sentenza di adozione è trascritta nel Registro degli atti di adozione e annotata nell’atto di nascita del minore, ed è registrata, inoltre, nel Registro dello stato civile, a cura dei genitori adottivi, entro 2 mesi dalla data in cui è divenuta definitiva ( 306, commi 1-2, della Legge n. 32/2016);
  • i genitori adottivi presentano una copia del verbale di adozione redatto dall’Ufficiale di stato civile e una copia della sentenza di adozione emessa dal Tribunale alla NCDA, la quale rilascia loro un documento attestante l’adempimento di tutte le procedure previste per l’adozione internazionale (art. 14 dell’Ordinanza ministeriale n. 001/MIGEPROF/2017);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Ruanda con i genitori adottivi.

 

Post-adozione

  • L’ente autorizzato trasmette alla NCDA nella Repubblica del Ruanda le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale fino al raggiungimento della maggiore età (art. 15, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 001/MIGEPROF/2017).

 

Normativa di riferimento

  • Law N° 32/2016 of 28 August 2016 Governing Persons and Family [Legge 28 agosto 2016, n. 32/2016, che disciplina le persone e la famiglia];
  • Guidelines on Intercountry Adoption of 10 August 2018 [Linee guida sull’adozione internazionale, 10 agosto 2018];
  • Ministerial Order No. 001/MIGEPROF/2017 of 16 January 2017 determining Conditions to be considered in Intercountry Adoption and the Procedure Thereof [Ordinanza ministeriale 16 gennaio 2017, n. 001/MIGEPROF/2017, che stabilisce le condizioni da considerare nell'adozione internazionale e la relativa procedura].

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