Sud Africa (RSA)
La Repubblica del Sudafrica ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 21 agosto 2003 ed il 1° dicembre 2003 è entrata in vigore.
Referenti per l'adozione internazionale
Autorità Centrale
South Africa Central Authority (SACA)
Department of Social Development, Adoptions and International Social Services
HSRC Building, Pretorius Street, Pretoria
sito web https://www.justice.gov.za/hague/main.htm
Ambasciata della Repubblica del Sudafrica in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Sudafrica
Ricerca Enti autorizzati in Repubblica del Sudafrica
Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale
- regolamenta e monitora l’adozione internazionale;
- accredita le organizzazioni per la protezione dell’infanzia a fornire servizi di adozione internazionale;
- approva gli accordi in materia di adozione con gli altri Paesi;
- previene guadagni economici impropri da parte dei fornitori di servizi.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppia sposata o coppia di fatto (art. 231, comma 1, lett. a) del Children’s Act);
- persona singola di entrambi i sessi, sia essa vedova, divorziata o non sposata (art. 231, comma 1, lett. b) del Children’s Act);
- il coniuge o una delle parti della coppia di fatto può adottare il figlio del partner (art. 231, comma 1, lett. c) del Children’s Act);
- padre biologico di un minore nato fuori dal matrimonio (art. 231, comma 1, lett. d) del Children’s Act);
- genitore affidatario del minore (art. 231, comma 1, lett. e) del Children’s Act);
- idoneità a garantire l’assunzione delle responsabilità genitoriali (art. 231, comma 2, lett. a) del Children’s Act);
- disponibilità e capacità di assumere, esercitare e mantenere le responsabilità genitoriali (art. 231, comma 2, lett. b) del Children’s Act);
- età minima di 18 anni (art. 231, comma 2, lett. c) del Children’s Act);
- valutazione da parte di un assistente sociale relativamente ai requisiti delle lett.) a-b (art. 231, comma 2, lett. d) del Children’s Act).
Requisiti dei minori adottandi
- minori orfani o privi di tutela o cura (art. 230, comma 3, lett. a) del Children’s Act);
- minori i cui genitori o tutori siano irrintracciabili (art. 230, comma 3, lett. b) del Children’s Act);
- minori abbandonati (art. 230, comma 3, lett. c) del Children’s Act);
- minori i cui genitori o tutori abbiano abusato di lui o lo abbiano trascurato deliberatamente o abbiano permesso che egli venisse abusato o trascurato deliberatamente (art. 230, comma 3, lett. d) del Children’s Act);
- minori che necessitano di un collocamento alternativo permanente (art. 230, comma 3, lett. e) del Children’s Act).
La legge sudafricana specifica altresì che:
- il minore che ha compiuto dieci anni di età, o anche di età inferiore se dimostra una maturità e uno sviluppo tali da comprendere le implicazioni del consenso, deve fornire il proprio consenso all’adozione (art. 233, comma 1, lett. c) del Children’s Act).
Passaggi della procedura (*)
- la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo alla SACA (art. 261, comma 1 del Children’s Act);
- la SACA indirizza la coppia all’organizzazione per la protezione dell’infanzia accreditata che ha un accordo operativo con l’ente autorizzato che segue la coppia;
- l’organizzazione per la protezione dell’infanzia valuta il fascicolo della coppia e propone un possibile abbinamento; di ciò informa la SACA che, se d’accordo, completa il consenso ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione de L’Aja indicando il nome e i dati del minore, nonché il nome e i dati della coppia;
- la coppia riceve la proposta di abbinamento con un minore e, se tutte le parti sono d’accordo, l’Autorità centrale del Paese di accoglienza completa l’accordo di prosecuzione previsto dall’articolo 17 della Convenzione e lo inoltra all’organizzazione sudafricana; una copia viene inviata alla SACA;
- la SACA invia il fascicolo relativo all’adozione al Tribunale dei minori (art. 261, comma 4 del Children’s Act);
- la coppia si reca nella Repubblica del Sud Africa per trascorrere del tempo con il minore prima della decisione sull’adozione da parte del Tribunale dei minori;
- il Tribunale dei minori emette il provvedimento che decide l’adozione dopo aver verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti (art. 261, comma 5 del Children’s Act);
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Sud Africa con la coppia.
(*) Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite su: HCCH, Country profile - State responses: South Africa
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette alla SACA in Repubblica del Sudafrica le relazioni concernenti l’integrazione del minore con cadenza annuale per i cinque anni successivi all’adozione.
Normativa di riferimento
-
Children’s Act n. 38 del 1° aprile 2005 [Legge sui minori].
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- UN, Committee on the Rights of the Child, Combined 3rd to 6th periodic reports submitted by South Africa under article 44 of the Convention, due in 2022: Convention on the Rights of the Child, CRC/C/ZAF/3-6, 19 June 2023
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the second periodic report of South Africa, CRC/C/ZAF/CO/2, 27 October 2016