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Uganda

La Repubblica dell’Uganda non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità competente

Ministry of Gender, Labour and Social Development (MGLSD) [Ministero del genere, del lavoro e dello sviluppo sociale]
Department of Youth & Children Affairs [Dipartimento per gli affari della gioventù e dell’infanzia]
Plot 2, George Street Simbamanyo House, P.O. Box 7136, Kampala

email ps@mglsd.go.ug
sito web www.mglsd.go.ug

Consolato Onorario della Repubblica dell’Uganda in Italia
Via Broletto 20 – 20121 Milano
tel. +39 02 896 307 606
email info@consolatouganda.it

Ambasciata d’Italia nella Repubblica dell'Uganda

Ricerca Enti autorizzati nella Repubblica dell'Uganda

 

Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica dell’Uganda nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.



Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI



Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • persone singole e coppie sposate in cui, almeno uno dei coniugi abbia un’età non inferiore a 25 anni e che abbia una differenza di età almeno 21 anni col minore, che intendono adottare (art. 45, comma 1, lett. a) e comma 6, della Legge sui minori);
  • nel caso di domanda presentata da uno solo dei coniugi, è necessario che l’altro abbiamo fornito il consenso (art. 45, comma 1, lett. b), della Legge sui minori); la Corte può dispensare dal consenso richiesto se il coniuge non è reperibile o non è in grado di prestarlo, oppure se i coniugi vivono separati in via permanente (art. 45, comma 2, della Legge sui minori);
  • le persone singole possono adottare solo minori del proprio sesso, salvo una diversa autorizzazione della Corte, misura eccezionale emanata sulla base di circostanze speciali (art. 45, comma 3, della Legge sui minori).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa dell’Uganda:

  • la persona di nazionalità straniera può adottare un minore ugandese solo in circostanze eccezionali se:
    • ha soggiornato in Uganda per almeno un anno (art. 46, comma 1, lett. a), della Legge sui minori, emendata dalla sez. 14 dell’Act n. 9 del 2016, lett. a));
    • ha in affido il minore per almeno un anno, sotto il controllo di un istituto di affido sociale e del funzionario del welfare (art. 46, comma 1, lett. b), della Legge sui minori, emendata dalla sez. 14 dell’Act n. 9 del 2016, lett. b));
    • non ha precedenti penali (art. 46, comma 1, lett. c), della Legge sui minori, cosi come emendata dalla sez. 14 dell’Act n. 9 del 2016);
    • ha un decreto di idoneità all’adozione rilasciato nel proprio Paese dall’Autorità competente (art. 46, comma 1, lett. d, della Legge sui minori, così come emendata dalla sez. 14 dell’Act n. 9 del 2016);
    • fornisce la prova che il suo Paese d’origine rispetterà e riconoscerà il provvedimento di adozione del minore adottato (art. 46, comma 1, lett. e), della Legge sui minori, così come emendata dalla sez. 14 dell’Act n. 9 del 2016);
  • l’Alta Corte, in presenza di circostanze eccezionali, può derogare a uno qualsiasi di questi requisiti (art. 46, comma 4, della Legge sui minori, così come emendata dalla sez. 14 dell’Act n. 9 del 2016);
  • le coppie dello stesso sesso non sono ammesse all’adozione dai Tribunali ugandesi.*

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite sul sito del Dipartimento di Stato - AC USA relativo ai Paesi di origine e confermate dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica dell’Uganda

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di anni 18:
    • orfani, abbandonati o i cui genitori, o il genitore unico, abbiano scelto di rinunciare alla loro responsabilità genitoriale o che non sono in grado di fornire cure adeguate e hanno rilasciato per iscritto, irrevocabilmente, l’autorizzazione all’adozione, (art. 46, comma 6, della Legge sui minori, così come emendata dalla sez. 14 dell’Act n. 9 del 2016);
    • per i quali non sia disponibile il continuum di servizi completi di assistenza all’infanzia – conservazione della famiglia, assistenza da parte di parenti, affido o istituzionalizzazione - (art. 46, comma 7, della Legge sui minori, così come emendata dalla sez. 14 dell’Act n. 9 del 2016);
    • non necessitano di essere ugandesi per essere adottati (art. 44, comma 2 della Legge sui minori).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa ugandese:

  • il minore di età pari o superiore ai 14 anni di età deve fornire il proprio consenso all’adozione, a meno che non sia impossibile per lui esprimere la propria volontà (art. 47 comma 6, della Legge sui minori);
  • se l’Alta Corte ritiene che il minore sia in grado di comprendere il procedimento di adozione, il suo parere deve essere preso in considerazione (art. 47 comma 5, della Legge sui minori);
  • i genitori, se noti, devono fornire il proprio consenso all’adozione, ma il consenso può essere revocato in qualsiasi momento prima della pronuncia del provvedimento di adozione (art. 47 comma 1, della Legge sui minori);
  • l’Alta Corte può dispensare il genitore dal consenso qualora costui non sia in grado di fornirlo (art. 47 comma 2, della Legge sui minori);
  • se l’Alta Corte ritiene che una persona, che non è il genitore del minore, abbia diritti o obblighi nei confronti dello stesso - in virtù di un ordine del Tribunale o di un accordo o del diritto consuetudinario o di altro tipo - può richiedere il consenso di tale persona prima che venga emesso il provvedimento di adozione (art. 47, comma 7, della Legge sui minori).

 

Passaggi della procedura*

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MGLSD nella Repubblica dell’Uganda;
  • la coppia, se ritenuta idonea, riceve la proposta di abbinamento con un minore;
  • la coppia effettua il primo viaggio della durata di 45 giorni per la conoscenza del minore e l’avvio della convivenza, con monitoraggio da parte dell’Assistenza sociale;
  • l’Alta Corte del distretto di residenza del minore accerta, innanzitutto, la regolare acquisizione dei consensi previsti dalla legge e la comprensione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, degli effetti derivanti dall’adozione (art. 48, comma 1, lett. a), della Legge sui minori);
  • a questo punto, l’Alta Corte, dopo aver verificato l’assenza del pagamento di qualsiasi tipo di ricompensa come corrispettivo dell’adozione (art. 48, comma, lett. c) e lett. d) della Legge sui minori), emana il decreto di affido, inserendovi termini e condizioni che ritiene opportuni (art. 48, comma 2, della Legge sui minori);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica dell’Uganda con la coppia;
  • l’ente autorizzato provvederà ogni tre mesi ad inviare all’autorità ugandese competente una relazione sull’inserimento in famiglia e sulla salute del minore;
  • dopo undici mesi dal decreto di affido, la coppia fa ritorno in Uganda col minore per un secondo viaggio della durata di 10 giorni, per l’incontro col Panel che verifica le condizioni dell’affido, previa presentazione della documentazione prevista dalla normativa ugandese e presenta i risultati della verifica all’Alta Corte;
  • in seguito a una verifica con esito positivo da parte dell’Alta Corte sulla base della documentazione trasmessa dal Panel, la coppia può tornare in Italia con il minore e, in sua assenza, l’Alta Corte emette il provvedimento di adozione;
  • viene richiesto l’utilizzo di un avvocato che provvede al ritiro della sentenza, alla certificazione notarile del passaggio in giudicato, alla nuova trascrizione anagrafica e alla richiesta ed emissione del nuovo certificato di nascita, alla traduzione, legalizzazione e trasmissione all’ente autorizzato dei documenti, poi trasmessi alla CAI per il rilascio della dichiarazione ex art. 32 della Legge sull’adozione;
  • l’ufficiale dello stato civile iscrive i dettagli dell’adozione nel Registro dei minori adottati (art. 54 della Legge sui minori).

* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica dell’Uganda.

 

Post-adozione

A tutt’oggi, non essendo stato disciplinato, il post adozione è rimesso alla gestione degli EEAA.


Normativa di riferimento

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