Belize
Questa scheda Paese è stata aggiornata al 12/03/2025
Il Belize ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 20 dicembre 2005 e il 1° giugno 2006 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Ministry of Human Development, Families and Indigenous Peoples' Affairs [Ministero dello sviluppo umano, delle famiglie e degli affari delle popolazioni indigene]
Department of Human Services (DHS) [Dipartimento delle risorse umane]
40 Regent Street, P.O. Box 41, Belize City
e-mail secretary.hsd@humandev.gov.bz
sito web www.nwcbelize.org
Consolato Generale del Belize in Italia
Via Milano, 20 - 20015, San Lorenzo di Parabiago Milano
tel. +39 0331 495364
e-mail consolatomilan@ambasciatabelize.it
Consolato Onorario d’Italia in Belize
Ricerca Enti Autorizzati in Belize
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
· gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale in Belize nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate (art. 134, comma 2, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- persone singole che non siano mai state sposate (art. 134, comma 1, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- età minima di 25 anni; nel caso di coniugi, basta che almeno uno abbia raggiunto 25 anni (art. 135, comma 1, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- differenza di età con il minore di almeno 12 anni; il tribunale, qualora ricorrano particolari circostanze può autorizzare, nell’interesse del minore, una differenza di età inferiore (art. 135, comma 1, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- assenza di precedenti penali (art. 137, comma 1, lett.a), della Legge sulla famiglia e sui minori);
- idoneità all’adozione verificata con relazione scritta degli operatori del servizio sociale beliziano o di altra autorità delegata dalla Corte (artt. 135, comma 4, e 137, commi 1, lett. b) e 2, della Legge sulla famiglia e sui minori).
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa beliziana:
- le persone singole di sesso maschile non possono adottare minori di sesso femminile, salvo che circostanze speciali lo giustifichino e il Tribunale lo autorizzi (art. 135, comma 2, della Legge sulla famiglia e sui minori, e art. 5, comma 2, delle Regole di collocamento in affido).
Requisiti dei minori adottandi
- minori che non abbiano compiuto 18 anni alla data in cui è chiesta l’adozione (art. 108 della Legge sulla famiglia e sui minori);
- minori di cittadinanza beliziana (art. 135, comma 5, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- minori allontanati dai luoghi in cui vivono, in quanto maltrattati o abbandonati, e sottoposti a ordinanza di affidamento permanente da parte del Tribunale della famiglia (art. 106, commi 1-2, lett.b) e d), della Legge sulla famiglia e sui minori);
- minori i cui genitori siano decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 113, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- minori i cui genitori, o tutore, abbiano fornito il consenso all’adozione, o abbiano scelto di rinunciare alla loro responsabilità genitoriale (art. 135, comma 3, lett. a), della Legge sulla famiglia e sui minori);
La legge beliziana indica altresì che:
- il minore che ha capacità di discernimento deve essere ascoltato in merito all’adozione (artt. 99, comma 4 e 152, commi 1-2, della Legge sulla famiglia e sui minori, e art. 3 delle Linee guida);
- è altresì richiesto il consenso all’adozione di ogni persona fisica o giuridica, che sia genitore o tutore del minore, che ne abbia l’effettivo affidamento o che sia tenuta a contribuire al suo mantenimento (art. 135, comma 3, lett. a), della Legge sulla famiglia e sui minori);
- i consensi e i pareri previsti dalla legge non sono richiesti quando le persone che devono rilasciarli hanno abbandonato il minore (art. 136, lett. a), della Legge sulla famiglia e sui minori);
- trascurato persistentemente il figlio, o rifiutato di contribuire al suo mantenimento (art. 136, lett. b), della Legge sulla famiglia e sui minori);
- non sono in grado di fornirlo per incapacità mentale (art. 136, lett. d), della Legge sulla famiglia e sui minori);
- non sono rintracciabili, o non sono in grado di prestare il loro consenso nelle 3 settimane prima dell’emanazione del provvedimento di adozione (art. 136, lett. c), della Legge sulla famiglia e sui minori).
Passaggi della procedura*.
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al DHS;
- il DHS elabora la domanda di adozione e, dopo l’approvazione, propone l’abbinamento con un minore;
- se l’abbinamento è accettato dagli aspiranti genitori adottivi, l’ente autorizzato lo comunica al DHS che inoltra il fascicolo alla Corte Suprema del Belize;
- innanzi alla Corte Suprema è necessaria l’assistenza di un avvocato locale che rappresenti gli aspiranti genitori adottivi;
- il minore è rappresentato in giudizio dal tutore nominato dal giudice (artt. 134, comma 3, e 146, comma 3, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- la Corte Suprema dichiarata l’adottabilità del minore e, acquisiti tutti i consensi, emette un ordine di affidamanto preadottivo, affidando la custodia del minore al/ai richiedente/i per un periodo di prova, generalmente di 1 anno, indicando altresì le disposizioni per il mantenimento, l’istruzione e la supervisione del benessere del minore che ritenga più opportune (artt. 137, comma 4, 139 e 141 della Legge sulla famiglia e sui minori);
- il periodo di prova può essere completato anche nel Paese degli aspiranti genitori adottivi, se la Corte autorizza il minore a risiedere con loro;
- gli aspiranti genitori adottivi si recano, pertanto, in Belize 2 volte: la prima, per la durata di 1 settimana, per conoscere il minore dopo l’accettazione della proposta di abbinamento; la seconda, dopo il provvedimento di affido preadottivo, per l’epletamento del periodo di prova che potrà svolgersi sia in Belize sia in Italia*;
- durante il periodo di prova l’autorità competente del Paese in cui vive il minore presenterà le relazioni trimestrali riguardanti la cura e i progressi dello stesso, che saranno poi valutate dalla Corte ai fini del provvedimento defintivo (art. 137, comma 4, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- terminata la prova la Corte emette, a domanda degli aspiranti genitori adottivi, il provvedimento definitivo di adozione (art. 142 della Legge sulla famiglia e sui minori);
- il provvedimento di adozione è iscritto nel registro dei minori adottati (art. 145, comma 1, della Legge sulla famiglia e sui minori);
· una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare il Belize con i genitori adottivi.
Post-adozione
Non sono previsti specifici adempimenti al riguardo.
Normativa di riferimento
· Families and Children Act – Chapter 173, Revised Edition of 31 December 2011 [Legge sulla famiglia e sui minori - Capitolo 173, Edizione riveduta del 31 dicembre 2011];
· Guidelines for implementing the Previsions of the Act, - Section 3 of the Families and Children Act Revised Edition 2011- [Linee guida per l’attuazione delle disposizioni della legge - Articolo 3 della Legge sulla famiglia e sui minori, Edizione riveduta del 31 dicembre 2011];
· Foster-Care Placement Rules - Section 122 of the Families and Children Act Revised Edition 2011- [Regole di collocamento in affido- Articolo 122, commi 3-4, della Legge sulla famiglia e sui minori, Edizione riveduta del 31 dicembre 2011].
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su www.travel.state.gov.
* Le informazioni relative alla prassi per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite dagli enti autorizzati operativi in Belize.
Link ed allegati
- Scheda del Paese in PDF
- UN Committee On The Rights Of The Child Concluding Observation On The Second Periodic Report Of Belize Crc15add.252 31 Mar 2005
- UN Committee On The Rights Of The Child Consideration Of Reports Submitted By States Parties Under Article 44 Of The Convention Combined 3Rd And 4Th Periodic Reports Of Belize CRCCBLZ3 4 26 Jul 2023
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