Belize
Questa scheda Paese è stata aggiornata al 12/03/2025
Il Belize ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 20 dicembre 2005 e il 1° giugno 2006 è entrata in vigore
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Ministry of Human Development, Families and Indigenous Peoples' Affairs [Ministero dello sviluppo umano, delle famiglie e degli affari delle popolazioni indigene]
Department of Human Services - DHS [Dipartimento delle risorse umane servizi umani]
40 Regent Street
P.O. Box 41, Belize City
e-mail secretary.hsd@humandev.gov.bz
sito web: ncfc.org.bz
Consolato Generale del Belize in Italia
Via Milano, 20
20015 - San Lorenzo di Parabiago Milano
Tel. +39 0331 495364
e-mail consolatomilan@ambasciatabelize.it
Consolato Onorario d’Italia in Belize
Ricerca Enti Autorizzati in Belize
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale in Belize nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana:
- coniugi (art. 134, comma 2, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- persone singole che non siano mai state sposate (art. 134, comma 1, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- età minima di 25 anni: nel caso di coniugi basta che almeno uno dei due abbia raggiunto i 25 anni (art. 135, comma 1, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- differenza di età con l’adottato di almeno 12 anni: il tribunale, qualora ricorrano particolari circostanze può autorizzare, nell'interesse del minore, una differenza di età inferiore (art. 135, comma 1, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- assenza di precedenti penali (art. 137, comma 1, lett.a), della Legge sulla famiglia e sui minori);
- idoneità all'adozione verificata con relazione scritta degli operatori del servizio sociale beliziano o di altra autorità delegata dalla Corte (art. 135, comma 4 e art. 137, commi 1, lett. b) e 2, della Legge sulla famiglia e sui minori).
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa beliziana:
- le persone singole di sesso maschile non possono adottare minori di sesso femminile, salvo che circostanze speciali lo giustifichino e il tribunale lo autorizzi (art. 135, comma 2, della Legge sulla famiglia e sui minori e art. 5, comma 2, delle Regole di collocamento in affido).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di cittadinanza beliziana (art. 135, comma 5, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- che non abbiano compiuto 18 anni alla data in cui viene chiesta l’adozione (art. 108 della Legge sulla famiglia e sui minori);
- allontanati dai luoghi in cui vivono, in quanto maltrattati o abbandonati e sottoposti ad ordinanza di affidamento permanente da parte del tribunale della famiglia (art. 106, commi 1 e 2, lett.b) e lett. d), della Legge sulla famiglia e sui minori);
- i cui genitori siano decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 113, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- i cui genitori o tutore abbiano fornito il consenso all'adozione o abbiano scelto di rinunciare alla loro responsabilità genitoriale (art. 135, comma 3, lett. a), della Legge sulla famiglia e sui minori);
La legge beliziana indica altresì che:
- il minore che ha capacità di discernimento deve essere ascoltato in merito all'adozione (artt. 99, comma 4 e 152, commi 1 e 2, della Legge sulla famiglia e sui minori; art. 3 delle Linee guida);
- è altresì richiesto il consenso all'adozione:
- di ogni persona fisica o giuridica, che sia genitore o tutore del minore, che ne abbia l’effettivo affidamento o che sia tenuta a contribuire al suo mantenimento (art. 135, comma 3, lett.a), della Legge sulla famiglia e sui minori);
- i consensi e i pareri previsti dalla legge non sono richiesti quando le persone che devono rilasciarli hanno abbandonato il minore (art. 136, lett. a), della Legge sulla famiglia e sui minori);
- trascurato persistentemente il figlio o rifiutato di contribuire al suo mantenimento (art. 136, lett. b), della Legge sulla famiglia e sui minori);
- non sono in grado di fornirlo per incapacità mentale (art. 136, lett. d), della Legge sulla famiglia e sui minori);
- non sono rintracciabili o non sono in grado di prestare il loro consenso nelle tre settimane prima dell’emanazione del provvedimento di adozione (art. 136, lett. c), della Legge sulla famiglia e sui minori).
Passaggi della procedura *
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su www.travel.state.gov.
- la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al DHS;
- il DHS elabora la domanda di adozione e, dopo l’approvazione, propone l’abbinamento con un minore;
- se l’abbinamento è accettato dalla coppia, l’ente autorizzato lo comunica al DHS che inoltra il fascicolo alla Corte Suprema del Belize;
- innanzi alla Corte Suprema è necessaria l’assistenza di un avvocato locale che rappresenti i potenziali genitori adottivi;
- il minore è rappresentato in giudizio dal tutore nominato dal giudice (artt. 134, comma 3 e 146, comma 3, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- la Corte Suprema dichiarata l’adottabilità del minore e acquisiti tutti i consensi, emette un ordine di affidamento preadottivo, affidando la custodia del minore al/ai richiedente/i per un periodo di prova, generalmente di un anno, indicando altresì le disposizioni per il mantenimento, l’istruzione e la supervisione del benessere del minore che ritenga più opportune (artt. 137, comma 4, 139 e 141 della Legge sulla famiglia e sui minori);
- il periodo di prova può essere completato anche nel Paese degli adottanti, se la Corte autorizza il minore a risiedere con i richiedenti;
- la coppia si reca pertanto in Belize due volte: la prima volta, per la durata di una settimana, per conoscere il minore dopo l’accettazione della proposta di abbinamento; la seconda volta, dopo il provvedimento di affido preadottivo, per l’espletamento del periodo di prova che potrà svolgersi sia in Belize che in Italia (*Le informazioni relative alla prassi per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite dagli enti autorizzati operativi in Belize);
- durante il periodo di prova l’autorità competente del Paese in cui vive il minore adottato presenterà le relazioni trimestrali riguardanti la cura e i progressi del minore che verranno poi valutate dalla Corte ai fine del provvedimento definivo (art. 137, comma 4, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- terminata la prova la Corte emette, a domanda degli adottanti, il provvedimento definitivo di adozione (art. 142 della Legge sulla famiglia e sui minori);
- il provvedimento di adozione è iscritto nel Registro dei minori adottati (art. 145, comma 1, della Legge sulla famiglia e sui minori);
- dopo aver ottenuto i documenti necessari, il minore può lasciare il Belize con i genitori adottivi.
Post-adozione
Non sono previsti specifici adempimenti al riguardo.
Normativa di riferimento
- Families and Children Act – Chapter 173, Revised Edition of 31 December 2011 [Legge sulla famiglia e sui minori - Capitolo 173, Edizione riveduta del 31 dicembre 2011];
- Guide lines for implementing the Previsions of the Act, - Section 3 of the Families and Children Act Revised Edition 2011- [Linee guida per l’attuazione delle disposizioni della legge - Articolo 3 della Legge sulla famiglia e sui minori, Edizione riveduta del 31 dicembre 2011-];
- Foster-Care Placement Rules - Section 122 of the Families and Children Act Revised Edition 2011- [Regole di collocamento in affido- Articolo 122, commi 3 e 4, della Legge sulla famiglia e sui minori, Edizione riveduta del 31 dicembre 2011].
Link ed allegati
- Scheda del paese in pdf
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding Observation on the second periodic report of Belize, CRC/15/Add.252, 31 Mar 2005
- UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, combined 3rd and 4th periodic reports of Belize CRC/C/BLZ/3-4, 26 Jul 2023