Cile
La Repubblica del Cile ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 13 luglio 1999 e il 1° novembre 1999 è entrata in vigore.
Adozione single consentita
Vedi box Procedura adottiva
Presenza normativa privacy: no
Ricerca origini prevista
Vedi box Ricerca delle origini
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia [Mejor Niñez] [Servizio nazionale per la protezione specializzata dell'infanzia e dell'adolescenza]
Ministerio de Desarrolo Social y Familia Gobierno de Chile [Ministero dello Sviluppo Sociale e del Governo Familiare del Cile]
Alameda N°1449 – Torre 7, Santiago
Sito web www.servicioproteccion.gob.cl/adopcion
Ambasciata della Repubblica del Cile in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Cile
Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica del Cile
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- accredita e valuta gli enti autorizzati stranieri che operano nel programma di adozione internazionale;
- garantisce il rispetto degli obblighi imposti dalla Convenzione de L’Aja;
- gestisce le adozioni internazionali e assicura che le relative procedure siano conformi a quanto stabilito dalla Convenzione;
- collabora con le altre Autorità in tutte le materie relative alla Convenzione de L'Aja e incoraggia la cooperazione tra le Autorità competenti nei rispettivi Stati al fine di proteggere i minori e raggiungere gli obiettivi della Convenzione;
- accoglie le famiglie e le madri e i padri single che hanno dubbi sulla gravidanza o relativi a difficoltà con la crescita/educazione di un figlio e fornisce supporto e orientamento psicologico e legale relativamente alla scelta di dare un minore in adozione;
- è responsabile delle procedure di deistituzionalizzazione del minore, si occupa di presentare la documentazione necessaria al Tribunale della famiglia competente e della preparazione del minore all’incontro con gli aspiranti genitori adottivi;
- riceve la documentazione degli aspiranti genitori adottivi, stabilisce se sono idonei ad accogliere un minore in adozione e formalizza l’abbinamento tra essi e il minore, monitora lo svolgimento dell’intera procedura di adozione.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
o coppie sposate da almeno due anni, ad eccezione di coloro che possono attestare l’infertilità/sterilità di uno o entrambi i membri della coppia attraverso il rispettivo certificato medico (art. 20 della Legge sull’adozione dei minori);
o età minima di 25 anni e massima di 60 anni (art. 20 della Legge sull’adozione dei minori);
o differenza di età con il minore di almeno 20 anni (art. 20 della Legge sull’adozione dei minori);
o i suddetti requisiti di età o la differenza di età con il minore possono essere ridotti dal giudice fino a un massimo di 5 anni (art. 20 della Legge sull’adozione dei minori);
o possesso di buone condizioni di salute fisica e psicologica e di idoneità morale all’adozione (art. 20 della Legge sull’adozione dei minori);
o nel caso in cui non ci siano coniugi interessati ad adottare un minore, che soddisfino tutti i requisiti di legge
o manchi solo il requisito della residenza permanente in Cile, può optare come adottante una persona singola, divorziata o vedova con residenza permanente nel Paese, per la quale sia stata effettuata la stessa valutazione e che soddisfi le stesse fasce di età e differenza di età del minore da adottare (art. 20 e 21 della Legge sull’adozione dei minori);
o persone vedove che avevano già avviato la procedura di adozione insieme al coniuge o quando quest’ultimo aveva comunque manifestato la volontà di adottare (art. 22 della Legge sull’adozione dei minori).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore ai 18 anni, i cui genitori non siano in grado di prendersene cura o abbiano fornito il proprio consenso all’adozione (art. 8 lett. a) della Legge sull’adozione dei minori);
- minori dichiarati adottabili con una decisione del tribunale competente (art. 8 lett. c) della Legge sull’adozione dei minori).
La legge cilena condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:
- il minore stesso se ha un’età compresa tra 14 e 18 anni (art. 3, comma 2, della Legge sull’adozione dei minori);
- entrambi i genitori biologici: se il padre è deceduto, deve essere convocata la famiglia allargata dal lato paterno; se il padre non aveva riconosciuto il minore, il suo consenso non è richiesto; se entrambi i genitori sono deceduti, devono essere convocate le famiglie allargate sia dal lato materno che paterno; se la genitorialità non è stata accerta, il consenso non è richiesto (artt. 9 e 11 della Legge sull’adozione dei minori).
Passaggi della procedura*
- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al Mejor Niñez nella Repubblica del Cile;
- gli aspiranti genitori adottivi ricevono la proposta di abbinamento con il minore dal Dipartimento per l’Adozione (DEA) interno al Mejor Niñez;
- se gli aspiranti genitori adottivi accettano la proposta di abbinamento formalizzata dal Mejor Niñez la procedura prosegue;
- il Mejor Niñez avvia il processo finale di preparazione del minore all’adozione, con un intervento orientato agli aspiranti genitori adottivi selezionati che dura per tutta la fase di conoscenza con il minore e che si conclude solo quando il minore lascia la Repubblica del Cile con loro;
- contestualmente la domanda di adozione viene trasmessa al Giudice competente in materia di famiglia del luogo in cui è minore ha il domicilio (artt. 24 e 34 della Legge sull’adozione dei minori);
- il giudice valuta la domanda e, se la ritiene corretta, fissa la prima udienza nel termine di 5-10 giorni dalla ricezione della stessa (art. 24 della Legge sull’adozione dei minori);
- gli aspiranti genitori adottivi si recano nella Repubblica del Cile per lo svolgimento di colloqui informativi, per l’incontro con il minore e per partecipare alla prima udienza;
- se il Giudice valuta positivamente l’integrazione del minore con gli aspiranti genitori adottivi, può autorizzare un periodo di convivenza;
- dopo un periodo di tempo che varia da regione a regione, il Giudice pronuncia la sentenza di adozione;
una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Cile con i genitori adottivi.
* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica del Cile
Minori con bisogni speciali*
- minori grandi di età;
- minori con traumi emotivi significativi, associati alla loro storia di vita e all’istituzionalizzazione;
- minori con problemi di salute rilevanti o ritardi nello sviluppo;
- gruppi di fratelli.
E’ prevista una procedura speciale (Special Call) per accelerare la loro adozione.
Post-adozione*
L’ente autorizzato trasmette al Mejor Niñez nella Repubblica del Cile la relazioni concernenti l’integrazione del minore per i quattro anni successivi all’ingresso del minore in Italia con cadenza semestrale nei primi due anni e annuale nei successivi due anni.
Ricerca delle origini*
Possono chiedere l’accesso alle informazioni relative alle origini:
- le persone adottate di età superiore a 18 anni e i minori di 18 anni per il tramite dei genitori adottivi o i tutori legali che agiscono per loro conto;
- i genitori adottivi e i loro ascendenti e discendenti;
La domanda può essere inviata, di persona o online, alle unità Regionali per le adozioni del Mejor Niñez che, verificata la regolarità dell’adozione, chiedono al Giudice competente in materia di famiglia la fissazione di una udienza in cui l’avvocato del ricorrente chiederà la disarchiviazione del fascicolo; se il Giudice la concede, vengono comunicati solo i nomi della madre biologica, del padre e di eventuali fratelli senza dati personali o informazioni che consentono di localizzarli.
Qualora la persona adottata desideri proseguire la ricerca per un possibile incontro con la famiglia d’origine, viene contattata la madre biologica per ottenere il suo consenso.
Il Mejor Niñez e l’ente autorizzato che ha partecipato al processo di adozione possono fornire consulenza e
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite su: HCCH, Country profile – State responses: Chile
*
In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica del Cile
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su www.issj.org
supporto alle parti interessate che lo richiedono, nel rispetto del diritto alla privacy della famiglia biologica. Trattamento dei dati personali
Non sono previste specifiche disposizioni al riguardo.
Normativa di riferimento
- Accordo di cooperazione in materia di adozione internazionale tra la Commissione per le Adozioni Internazionali e il Servicio Nacional de Menores Cileno, 23 ottobre 2015;
- Ley N.º 19.620, de 26 de julio de 1999, Dicta normas sobre adopcion de menores, (Legge n. 19.620 del 26 luglio 1999 sull’adozione dei minori);
- Decreto de Ministerio de Justicia N.° 944 de 18 noviembre 1999- última versión 16 de marzo 2005- Aprueba Reglamento de la Ley 19.620 que dicta normas sobre adopcion de menores (Decreto del Ministero della Giustizia n. 944 del 18 novembre 1999 - ultima versione del 16 marzo 2005 - contenente il regolamento attuativo della Legge n. 19620 sull’adozione dei minori).
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Link ed allegati
- Scheda Paese in PDF
- HCCH, Country Profiles – State responses: Chile
- UN, Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth periodic reports submitted by Chile under article 44 of the Convention, due in 2021, CRC/C/CHL/6-7, 23 June 2021
- UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Chile, CRC/C/CHL/CO/6-7, 22 June 2022
- Nuovo calo delle adozioni internazionali in CILE
- Incontro delegazione parlamentare cilena
- Collaborazione internazionale: rafforzati i rapporti di cooperazione tra l'Italia e il Cile.