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Giamaica

La Giamaica non ha firmato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993.

N.B. le coppie italiane attualmente non possono accedere all’adozione internazionale in Giamaica.


Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Competente 

Adoption Board (AB) [Consiglio dell’adozione]
Child Protection and Family Services Agency (CPFSA) [Agenzia per la protezione dell’infanzia e dei servizi alla famiglia]
Ministry of Education, Youth and Information [Ministero dell'istruzione, della gioventù e dell'informazione]
48 Duke Street - Kingston
e-mail
adoption@childprotection.gov.jm 
sito web https://childprotection.gov.jm/

Consolato Onorario di Giamaica in Italia
Via Giovanni Sgambati 1 - 00198 Roma
tel. +39 06 8546626
fax +39 06 85800056

e-mail 
jamaicarome@email.it

Consolato Onorario d’Italia a Kingston
131 Tower Street, Kingston
tel. +1876 9488973
e-mail kingston.onorario@esteri.it


Ricerca Enti autorizzati in Giamaica

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale in Giamaica nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI



Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie eterosessuali sposate (punto 2.9.1, lett. e), delle Linee guida);
  • donne singole (punto 2.9.1, lett. c), delle Linee guida);
  • età minima di 25 anni, non è previsto un limite massimo di età (punto 2.9.1, lett. a), delle Linee guida).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa giamaicana:

  • gli uomini singoli possono adottare solo minori maschi, salvo il caso in cui il Tribunale della famiglia reputi che sussistano circostanze speciali per disporre l’adozione come misura eccezionale (art. 10, comma 2, della Legge sull’adozione dei minori);
  • una persona sposata può adottare singolarmente se può dimostrare che l'altro coniuge è d'accordo o che non può essere trovato, o che la coppia è separata ed è probabile che la separazione sia permanente, o che l'altro coniuge è incapace, o si rifiuta irragionevolmente, di fornire il proprio consenso (punto 2.9.1, lett. f), delle Linee guida).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori di età compresa tra 6 settimane e 18 anni (art. 13, comma 3, della Legge sull’adozione dei minori);
  • minori i cui genitori biologici abbiano fornito il consenso all’adozione (punto 2.2.1 delle Linee guida); qualora i genitori biologici siano in vita ma non possano essere trovati, o siano incapaci di fornire il loro consenso, o lo stiano negando irragionevolmente, può essere presentata al Tribunale della famiglia la richiesta di dispensa dal loro consenso (punto 2.2.1 delle Linee guida).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa giamaicana:

  • la domanda di adozione deve pervenire almeno 8 mesi prima del compimento del diciottesimo anno di età del minore (punto 2.1.2 delle Linee guida).


Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al CPFSA in Giamaica;
  • accertata la completezza della documentazione richiesta e raccolti tutti i consensi, il funzionario per le adozioni redige una relazione che è inviata all’AB per la sua valutazione; l’AB si riunisce, generalmente, una volta al mese (punti 3.9-3.10 delle Linee guida);
  • qualora l’AB rigetti la domanda, la coppia può ripresentarla all’AB ai fini di una sua riconsiderazione, oppure può presentare ricorso dinanzi alla Corte suprema; in entrambi i casi, il termine previsto è di 14 giorni dal ricevimento della notifica di rigetto (punto 3.11 delle Linee guida);
  • qualora l’AB accolga la domanda, individua il minore da proporre in abbinamento alla coppia (art. 5 della Legge sull’adozione dei minori);
  • la durata del periodo di prova è di 3 mesi dalla data in cui il minore è affidato alla coppia sulla base delle disposizioni stabilite dall'AB (art. 6 della Legge sull’adozione dei minori);
  • per finalizzare l’adozione è necessario che il Tribunale della famiglia emetta la licenza di adozione; la coppia è tenuta a presenziare all’udienza (punto 3.13 delle Linee guida);
  • la licenza di adozione può essere concessa solo se il richiedente (o in caso di due richiedenti, almeno uno) è cittadino e domiciliato negli Stati Uniti, Svezia, Danimarca, Regno Unito, Canada e altri Paesi del Commonwealth (punti 1.7.1-1.7.2 delle Linee guida);
  • l'adozione deve essere completata entro 2 anni; decorso tale termine, il procedimento di adozione deve essere riavviato, non disponendo né il CPFSA né l’AB di alcun potere ai sensi della legge per concedere estensioni al periodo della licenza di adozione (punto 1.9.5 delle Linee guida);
  • dopo che la licenza di adozione è stata emessa dal Tribunale della famiglia, la coppia porta questo documento al Dipartimento del registro generale, dove chiede il nuovo certificato di nascita del minore (punto 3.14 delle Linee guida);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Giamaica con la coppia.

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al CPFSA in Giamaica le relazioni concernenti l’integrazione del minore che devono essere redatte con la cadenza indicata nella licenza di adozione (punto 1.9.4 delle Linee guida).


Normativa di riferimento

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