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Guatemala

La Repubblica del Guatemala ha depositato gli strumenti per l’accessione alla Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 26 novembre 2002 e il 1° marzo 2003 è entrata in vigore.

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale
Consejo Nacional de Adopciones (CNA) [Consiglio nazionale delle adozioni]
7a. Avenida 6-68, zona 9, Città del Guatemala
e-mail cna@cna.gob.gt   
sito web www.cna.gob.gt  

Ambasciata della Repubblica del Guatemala in Italia
Via Arenula, 83 - 00186 Roma
tel. +39 06 363 81 143 +39 06 362 99 091
fax +39 06 329 1639
e-mail embitalia@minex.gob.gt


Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Guatemala
Ricerca Enti autorizzati in Repubblica del Guatemala

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • garantisce il diritto del minore a vivere con la propria famiglia biologica o, laddove ciò non sia possibile, in un altro ambiente familiare idoneo;
  • assicura la protezione del minore durante tutta la procedura di adozione;
  • raccoglie, conserva e scambia tutte le informazioni relative alla situazione del minore e alla coppia, necessarie per concludere la procedura di adozione;
  • assicura che sia verificata l’impossibilità di una adozione nazionale per il minore, che ha sempre la precedenza su quella internazionale, prima di autorizzare quest’ultima;
  • supervisiona tutte le fasi della procedura di adozione del minore così da garantire che vengano rispettate le disposizioni di legge;
  • accredita e autorizza gli enti dei Paesi stranieri ad operare nella Repubblica del Guatemala.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI


Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie eterosessuali sposate o in un’unione di fatto dichiarata conforme alla legislazione guatemalteca a condizione che entrambi siano d’accordo all’adozione (art. 13, comma 1, del Decreto n. 77/2007);
  • persone singole quando sia nel superiore interesse del minore (art. 13, comma 2, del Decreto n. 77/2007);
  • differenza di età con il minore non inferiore a 20 anni (art. 14, comma, 1 del Decreto n. 77/2007);
  • possesso delle qualità previste dalla legge e di valide qualità morali e socioculturali, nonché delle attitudini necessarie a consentire il pieno sviluppo del minore (art. 14, comma 1, del Decreto n. 77/2007); tale idoneità ad adottare è stabilita e poi certificata attraverso un processo di valutazione che include una relazione psicosociale riguardante aspetti giuridici, economici, psicologici, medici, sociali e personali (art. 14, comma 2, del Decreto n. 77/2007).

La legge del Guatemala indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:

  • presenza di malattie fisiche, disturbi mentali e della personalità, tali da rappresentare un rischio per la salute, la vita, l'integrità e il pieno sviluppo del minore (art. 16, comma 1, lett. a), del Decreto n. 77/2007);
  • dipendenza fisica o psicologica da farmaci che non siano stati prescritti da un medico e da qualsiasi altra sostanza che crea dipendenza (art. 16, comma 1, lett. b), del Decreto n. 77/2007);
  • condanna per reati contro la vita, l'integrità fisica, la sessualità e la libertà delle persone (art. 16, comma 1, lett. c), del Decreto n. 77/2007);
  • mancanza dell’espresso consenso di uno dei coniugi o di una delle parti dell’unione di fatto (art. 16, comma 1, lett. d), del Decreto n. 77/2007);
  • decadenza dalla responsabilità genitoriale, o quando essa sia stata limitata o sospesa fino a quando il giudice competente non ne disponga eventualmente la reintegrazione (art. 16 comma 1, lett. f), del Decreto n. 77/2007).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori orfani o abbandonati (art. 12, comma 1, lett. a), del Decreto n. 77/2007);
  • minori per i quali una sentenza ha dichiarato di essere stato violato il loro diritto alla famiglia (art. 12, comma 1, lett. b), del Decreto n. 77/2007);
  • minori i cui genitori biologici siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale in seguito a un provvedimento giudiziario (art. 12, comma 1, lett. c), del Decreto n. 77/2007);
  • minori i cui genitori biologici abbiano volontariamente espresso la volontà di inserirli nel circuito dell’adozione (art. 12, comma 1, lett. d), del Decreto n. 77/2007).

La legge guatemalteca specifica altresì che:

  • le fratrie dichiarate adottabili non possono essere separate prima o durante la procedura di adozione e devono essere adottate dalla stessa coppia, tranne che per giustificati motivi, tenendo conto del loro superiore interesse (art. 12, comma 2, del Decreto n. 77/2007).


Passaggi della procedura

  • la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al CNA nella Repubblica del Guatemala;
  • tra le coppie che hanno fatto domanda di adozione, il CNA sceglie quella ritenuta maggiormente idonea a prendersi cura del minore; tale scelta interviene entro un periodo di 10 giorni dalla data della domanda, dando priorità al collocamento del minore presso una famiglia guatemalteca laddove ciò sia possibile; in caso contrario, inizia la procedura di adozione internazionale sempre nel superiore interesse del minore (art. 43, comma 1, del Decreto n. 77/2007);
  • il CNA verifica che in ogni fase della procedura di adozione venga rispettato quanto previsto nella legge (art. 43, comma 3, del Decreto n. 77/2007);
  • la coppia riceve la proposta di abbinamento con un minore e, se la accetta, deve esprimere il suo consenso in forma scritta prima del periodo di socializzazione, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’abbinamento stesso (art. 44, comma 1, del Decreto n. 77/2007);
  • ricevuta l'accettazione dell’abbinamento, il CNA autorizza un periodo di socializzazione tra il minore e la coppia non inferiore a 5 giorni (art. 44, comma 2, del Decreto n. 77/2007); il CNA deve informare il Tribunale della famiglia competente dell'inizio del periodo di convivenza e socializzazione (art. 44, comma 3, del Decreto n. 77/2007);
  • 2 giorni dopo la fine di questo periodo il CNA ascolta il minore, quando la sua età e maturità lo consentano, affinché esprima il proprio consenso all’adozione in forma scritta (art. 45 del Decreto n. 77/2007);
  • l’équipe multidisciplinare del CNA redige entro 3 giorni dalla fine del periodo di socializzazione, una relazione riguardante la qualità della relazione stabilita (art. 46 del Decreto n. 77/2007);
  • perché possa essere decisa l’adozione, è necessario che il minore sia autorizzato dalle autorità guatemalteche a lasciare il Paese con la coppia, nonché che sia stato concesso il visto italiano al minore per consentirgli di entrare in Italia (art. 47 del Decreto n. 77/2007);
  • a conclusione della procedura amministrativa il CNA decide entro 5 giorni sull’adozione e trasmette l’intero fascicolo al Tribunale della famiglia (art. 48 del Decreto n. 77/2007);
  • il Tribunale, accertata la correttezza della procedura e verificato l’esito positivo della valutazione dell’équipe, emette la sentenza di adozione (artt. 49 e 50 del Decreto n. 77/2007);
  • la sentenza è appellabile entro i 3 giorni successivi alla notificazione della stessa (art. 51 del Decreto n. 77/2007); trascorso questo periodo, il giudice ordina la registrazione dell’adozione nel Registro civile corrispondente, concedendo la custodia del minore ai fini dell'immigrazione e adozione all’estero (artt. 53 e 55 del Decreto n. 77/2007);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Guatemala con la coppia.

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al CNA in Repubblica del Guatemala le relazioni concernenti l’integrazione del minore che devono essere redatte con cadenza semestrale per i due anni successivi all’adozione (art. 70 del Regolamento n. 182/2010).

Normativa di riferimento

  • Decreto N° 77-2007, 20 diciembre 2007, Ley de Adopciones [Decreto 20 dicembre 2007, n. 77 - Legge sulle adozioni];
  • Reglamento de la Ley de Adopciones, 24 junio 2010, Acuerdo Gubernativo N° 182-2010 [Regolamento della Legge sulle adozioni 24 giugno 2010, Accordo governativo n. 182/2010].

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