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Guatemala

La Repubblica del Guatemala ha depositato gli strumenti per l’accessione alla Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 26 novembre 2002 e il 1° marzo 2003 è entrata in vigore.

Adozione single consentita

Vedi box Procedura adottiva

Presenza normativa privacy: sì

 Ricerca origini prevista

Vedi box Ricerca delle origini

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale 

Consejo Nacional de Adopciones (CNA) [Consiglio nazionale delle adozioni]

7a. Avenida 6-68, zona 9, Città del Guatemala

E-mail cna@cna.gob.gt  

Sito web www.cna.gob.gt  

 

Ambasciata della Repubblica del Guatemala in Italia

Via Arenula, 83 - 00186 Roma

Tel. +39 06 363 81 143   +39 06 362 99 091
Fax +39 06 329 1639
E-mail embitalia@minex.gob.gt

Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Guatemala

 

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Guatemala

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

o            garantisce il diritto del minore a vivere con la propria famiglia biologica o, laddove ciò non sia possibile, in un altro ambiente familiare idoneo;

o   assicura la protezione del minore durante tutta la procedura di adozione;

o   coordina il flusso informativo e documentale relativo alle procedure di adozione;

o   assicura che sia verificata l’impossibilità di un’adozione nazionale per il minore, che ha sempre la precedenza su quella internazionale, prima di autorizzare quest’ultima;

o   supervisiona tutte le fasi della procedura di adozione del minore così da garantire che siano rispettate le disposizioni di legge;

o   accredita e autorizza gli enti dei Paesi stranieri a operare nella Repubblica del Guatemala.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

 

o   coppie eterosessuali sposate, o in un’unione di fatto dichiarata conforme alla legislazione guatemalteca, a condizione che entrambi siano d’accordo all’adozione (art. 13, comma 1, del Decreto n. 77/2007);

o   persone singole quando sia nel superiore interesse del minore (art. 13, comma 2, del Decreto n. 77/2007);

o   differenza di età con il minore non inferiore a 20 anni (art. 14, comma 1, del Decreto n. 77/2007);

o   possesso dei requisiti di legge e delle qualità morali e socioculturali, nonché delle attitudini che consentano il pieno sviluppo del minore (art. 14, comma 1, del Decreto n. 77/2007); tale idoneità è stabilita attraverso un processo di valutazione che include una relazione psicosociale riguardante aspetti giuridici, economici, psicologici, medici, sociali e personali (art. 14, comma 2, del Decreto n. 77/2007).

La legge guatemalteca indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:

o   presenza di malattie fisiche, disturbi mentali e della personalità, che rappresentino un rischio per la salute, la vita, l'integrità e il pieno sviluppo del minore (art. 16, lett. a), del Decreto n. 77/2007);

o   dipendenza fisica o psicologica da farmaci non prescritti da un medico, e da qualsiasi altra sostanza che crei dipendenza (art. 16, lett. b), del Decreto n. 77/2007);

o   condanna per reati contro la vita, l'integrità fisica o sessuale, e la libertà delle persone (art. 16, lett. c), del Decreto n. 77/2007);

o   assenza di consenso espresso di uno dei coniugi o di una delle parti dell’unione di fatto (art. 16, lett. d), del Decreto n. 77/2007);

o   decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale, finché il giudice competente non ne disponga la reintegrazione (art. 16, lett. f), del Decreto n. 77/2007).

 

 

Requisiti dei minori adottandi

o  minori orfani o abbandonati (art. 12, comma 1, lett. a), del Decreto n. 77/2007);

o  minori il cui diritto alla famiglia sia stato dichiarato violato con sentenza passata in giudicato (art. 12, comma 1, lett. b), del Decreto n. 77/2007);

o  minori i cui genitori biologici siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale con sentenza passata in giudicato (art. 12, comma 1, lett. c), del Decreto n. 77/2007);

o  minori i cui genitori biologici abbiano volontariamente espresso la volontà di inserirli nel circuito dell’adozione (art. 12, comma 1, lett. d), del Decreto n. 77/2007).

La legge guatemalteca specifica altresì che:

o  le fratrie dichiarate adottabili non possono essere separate prima o durante la procedura di adozione, e devono essere adottate dagli stessi aspiranti genitori adottivi, salvo giustificati motivi basati sul loro superiore interesse (art. 12, comma 2, del Decreto n. 77/2007).

 

Passaggi della procedura

o    Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al CNA nella Repubblica del Guatemala;

o    dichiarata l’adottabilità da parte del competente Tribunale per l’infanzia e l’adolescenza, il CNA procede alla selezione degli aspiranti genitori adottivi idonei per il minore entro 10 giorni dalla domanda di adozione, dando priorità al collocamento presso una famiglia guatemalteca laddove possibile; in caso contrario, inizia la procedura di adozione internazionale purché risponda al superiore interesse del minore (art. 43, comma 1, del Decreto n. 77/2007);

o    il CNA verifica che in ogni fase della procedura di adozione sia rispettato quanto previsto dalla legge (art. 43, comma 3, del Decreto n. 77/2007);

o    prima del periodo di socializzazione, gli aspiranti genitori adottivi devono presentare per iscritto la propria accettazione espressa della proposta di abbinamento con un minore entro 10 giorni dalla relativa comunicazione (art. 44, comma 1, del Decreto n. 77/2007);

o    ricevuta l'accettazione, il CNA autorizza un periodo di convivenza e socializzazione da svolgersi personalmente tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore, non inferiore a 5 giorni lavorativi (art. 44, comma 2, del Decreto n. 77/2007); il CNA deve informare il Tribunale per l’infanzia e l’adolescenza dell'inizio di tale periodo (art. 44, comma 3, del Decreto n. 77/2007);

o    2 giorni dopo la conclusione del periodo di socializzazione, il CNA chiede al minore, tenendo conto della sua età e maturità, di confermare per iscritto la propria volontà di essere adottato (art. 45 del Decreto n. 77/2007);

o    entro i 3 giorni successivi, tenuto conto dell’opinione del minore, l’équipe multidisciplinare del CNA redige una relazione che evidenzi la qualità del legame instauratosi tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore (art. 46 del Decreto n. 77/2007);

o    la prosecuzione della procedura è subordinata all’accordo scritto tra le Autorità Centrali di entrambi i Paesi; inoltre, l’Autorità Centrale del Paese di accoglienza deve impegnarsi a garantire il monitoraggio post-adozione del minore e a prendere tutte le misure necessarie affinché quest’ultimo riceva l’autorizzazione a lasciare la Repubblica del Guatemala, nonché il visto d’ingresso e la residenza permanente nello stesso Paese di accoglienza (art. 47 del Decreto n. 77/2007);

o    entro 5 giorni dalla conclusione della procedura amministrativa, il CNA decide sull’adozione, verificando l’assenza di divieti di legge, e rilascia le relative certificazioni affinché gli aspiranti genitori adottivi possano allegarle alla richiesta di omologazione dinanzi al competente Tribunale della famiglia (art. 48 del Decreto n. 77/2007);

o    ricevuta la richiesta e verificata la regolarità della procedura amministrativa, il Tribunale della famiglia procede all’omologazione entro 3 giorni lavorativi ed emette il provvedimento di adozione, ordinandone l’iscrizione nel relativo registro e concedendo la custodia del minore ai fini dell’immigrazione e dell’adozione all’estero (artt. 49-50 del Decreto n. 77/2007);

o    il provvedimento è impugnabile entro 3 giorni dalla relativa notifica (art. 51 del Decreto n. 77/2007); decorso inutilmente tale termine, si procede alla registrazione dell’adozione (art. 53 del Decreto n. 77/2007) e, entro 8 giorni, il CNA rilascia il relativo certificato di conformità (art. 55 del Decreto n. 77/2007);

o    una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Guatemala con i genitori adottivi.

 

Minori con bisogni speciali

Sono definiti minori con bisogni speciali:

o   minori affetti da disturbi del comportamento o da traumi (art. 51, comma 2, lett. a), del Regolamento);

o   minori con disabilità fisiche o mentali (art. 51, comma 2, lett. b), del Regolamento);

o   minori di età superiore a 7 anni (art. 51, comma 2, lett. c), del Regolamento);

o   minori appartenenti a fratrie (art. 51, comma 2, lett. d), del Regolamento).

Qualora il registro nazionale attesti l'assenza di aspiranti genitori adottivi residenti nella Repubblica del Guatemala disponibili ad adottare minori con tali profili, questi possono essere proposti dal CNA direttamente nel circuito dell'adozione internazionale, in deroga alla procedura ordinaria (artt. 26, lett. f), e 51, comma 1, del Regolamento).

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al CNA nella Repubblica del Guatemala le relazioni concernenti l’integrazione del minore che devono essere redatte con cadenza semestrale per i 2 anni successivi all’adozione (art. 70, comma 1, lett. a) e c), del Regolamento).

 

 Ricerca delle origini

 o   la persona adottata ha il diritto di conoscere le proprie origini al raggiungimento della maggiore età e, se di età inferiore a 18 anni, previo consenso dei genitori adottivi (art. 71, comma 2, del Regolamento);

o   la richiesta di accesso alle informazioni biologiche può essere avanzata anche dai genitori adottivi, previa verifica da parte del CNA della reale necessità della persona adottata e del fatto che la rivelazione risponda esclusivamente al suo superiore interesse (art. 3.7.5 delle LTFB);

o   la richiesta di accesso alle informazioni biologiche è trattata congiuntamente dal CNA e dall’Autorità Centrale del Paese di accoglienza o dall’ente autorizzato (art. 71, comma 2, lett. e), del Regolamento);

o   il CNA, ove necessario, fornisce accompagnamento psico-sociale alla persona adottata, ai genitori adottivi e ai genitori biologici (art. 71, comma 2, lett. b), del Regolamento, e art. 5.3.1.a.9 delle LTFA);

o   possono essere rivelate informazioni sull'età, sulla salute e sulle condizioni sociali dei genitori biologici, mentre la rivelazione della loro identità avviene esclusivamente sulla base del mutuo consenso della persona adottata al raggiungimento della maggiore età e dei genitori biologici stessi (art. 71, comma 2, lett. c)-d), del Regolamento, e art. 3.7.6 delle LTFB).

 

Trattamento dei dati personali

o   il CNA ha l’obbligo di redigere un fascicolo per ogni minore in stato di adottabilità, contenente i dati personali, le circostanze di vita, la documentazione fotografica, l'identificazione biometrica (impronte plantari e palmari) e la cartella clinica (art. 23, lett. h), del Decreto n. 77/2007);

o   il CNA è delegato a raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e degli aspiranti genitori adottivi nella misura necessaria allo svolgimento della procedura di adozione, nonché a raccogliere e conservare informazioni sulle origini della persona adottata, in particolare su quelle relative all’identità e alla storia clinica sue e dei genitori biologici (art. 23, lett. d)-e), del Decreto n. 77/2007, art. 26 del Regolamento);

o   è tutelato il diritto alla riservatezza della persona adottata: in caso di rilascio dell’estratto dell’atto di nascita o di certificazioni dello stato civile da parte del registro nazionale competente, è omessa ogni menzione dell’adozione, fatta eccezione per l'esplicita richiesta formulata dall'interessato o da un giudice competente (art. 53, comma 2, del Decreto n. 77/2007).

 

Normativa di riferimento

o   Decreto N° 77-2007, 20 diciembre 2007, Ley de Adopciones [Decreto 20 dicembre 2007, n. 77 - Legge sulle adozioni];

o   Reglamento de la Ley de Adopciones, 24 junio 2010, Acuerdo Gubernativo N° 182-2010 [Regolamento della Legge sulle adozioni, 24 giugno 2010, Accordo governativo n. 182/2010];

o   Lineamientos Técnicos de la Subcoordinación de Atención y Apoyo a la Familia Biológica (LTFB), 11 enero 2024, Acuerdo N° CNA-CD-002-2024 [Linee guida tecniche del sottocoordinamento di assistenza e supporto alla famiglia biologica, 11 gennaio 2024, Accordo n. CNA-CD-002-2024];

o   Lineamientos Técnicos de la Subcoordinación de Atención y Apoyo a la Familia Adoptiva (LTFA), 13 enero 2024, Acuerdo N° CNA-CD-005-2024 [Linee guida tecniche del sottocoordinamento di assistenza e supporto alla famiglia adottiva, 13 gennaio 2024, Accordo n. CNA-CD-005-2024].

 

Link e allegati

o   HCCH, Country profile – State responses: Guatemala;

o   UN Committee on the Rights of the Child, Seventh periodic report submitted by Guatemala under article 44 of the Convention, due in 2023, CRC/C/GTM/7, 12 October 2023;

 

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