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Paraguay

La Repubblica del Paraguay ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 13 maggio 1998 e il 1° novembre 1998 è entrata in vigore.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità Centrale
Dirección General del Centro de Adopciones (DGCA)
Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA)
Acá Caraya. 147 c/ Mcal. López Asuncion, Paraguay

e-mail centrodeadopciones@minna.gov.py
sito web www.minna.gov.py

 

Ambasciata della Repubblica del Paraguay in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Paraguay
Ricerca Enti autorizzati in Repubblica del Paraguay

 

Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

  • riceve le richieste di adozione internazionale da parte delle Autorità centrali di altri Paesi e monitora l’intera procedura di adozione (art. 29, comma 5, Legge sulle adozioni);
  • tiene un registro aggiornato dei minori dichiarati adottabili e tiene traccia delle adozioni definitive realizzate (art. 29, comma 6, Legge sulle adozioni);
  • accredita e supervisiona le strutture di accoglienza in cui i minori sono temporaneamente collocati prima di essere adottati (art. 29, comma 9, Legge sulle adozioni);
  • adotta tutte le misure necessarie per prevenire indebiti profitti legati all’adozione e per prevenire il rapimento, la vendita e la tratta dei minori (art. 29, comma 13, Legge sulle adozioni);
  • si relaziona con le Autorità centrali e gli organismi accreditati di altri Paesi, curando una comunicazione continua e fornendo loro informazioni pertinenti in merito alla legislazione, alle statistiche e ad altri di carattere specifico e generale (art. 29, comma 14, Legge sulle adozioni);
  • avanza proposte di modifica delle leggi al fine di garantire la migliore tutela dei minori e delle loro famiglie (art. 29, comma 17, Legge sulle adozioni);
  • garantisce il rispetto delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dal Paese relativi all’adozione e ai diritti dei minori (art. 29, comma 18, Legge sulle adozioni).

 

Procedura Adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate da almeno tre anni o coppie di fatto che convivono da almeno quattro anni (art. 59, comma 1, lett. b), Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • persone singole o vedove (art. 56, comma 1, lett. e), Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • differenza di età con il minore, minima di 25 anni e massima di 60 anni; nel caso di una coppia si considera l’età della persona più giovane (art. 59, comma 1, lett. a), Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • idoneità a garantire il rispetto dei diritti dei minori per assicurarne il pieno sviluppo (art. 59, comma 1, lett. c), Legge sulla promozione e la tutela n° 6486).

La legge del Paraguay specifica altresì che:

  • non possono adottare coloro che:
    • sono stati condannati per aver commesso atti punibili contro la vita, l’integrità fisica, l’autonomia sessuale, per aver commesso violenza familiare o contro i minori, reato di tratta di bambini o adolescenti, violazione della potestà genitoriale, inosservanza del dovere legale di cibo, incesto e contro la libertà, in conformità con le disposizioni del codice penale e delle altre leggi speciali (art. 60, comma 1, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
    • abbiano comportamenti o pratiche che mettano a rischio lo sviluppo armonico del minore (art. 60, comma 2, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486).



Requisiti dei minori adottandi

  • minori fino ai 18 anni dichiarati in stato di adottabilità in virtù di una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva (art. 57, comma 1, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • minori orfani (art. 47, comma 1, lett a), Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • minori i cui genitori sono ignoti (art. 47, comma 1, lett. b), Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale a seguito di sentenza del competente Tribunale (art. 47, comma 1, lett. c), Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • minori figli di genitori noti che non sono stati inseriti nel Registro di stato civile delle persone e dei quali non si conosce il luogo in cui si trovano (art. 47, comma 1, lett. d), Legge sulla promozione e la tutela n° 6486).

La legge del Paraguay specifica altresì che:

  • può essere adottata anche la persona maggiore di 18 anni se il procedimento di dichiarazione di adottabilità è stato avviato prima del raggiungimento della maggiore età (art. 57, comma 2, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • le fratrie, salvo giustificati motivi, devono essere adottate insieme (art. 57, comma 3 Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • il minore che ha compiuto 8 anni deve fornire il proprio consenso all’adozione (art. 80, comma 1, lett. a), Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • in tutti i procedimenti di adozione, il minore deve essere ascoltato, e la sua opinione deve essere tenuta in considerazione sulla base del suo grado di sviluppo e della sua maturità (art. 80, comma 2, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486).

 

Passaggi della procedura

  • La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo alla DGCA in Paraguay;
  • la DGCA è responsabile della selezione degli aspiranti genitori adottivi e, dopo aver ricevuto tutte le informazioni relative al minore, l’Ufficio tecnico della DGCA trasmette al Consiglio direttivo (art, 73, comma 3, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486) i profili degli aspiranti genitori adottivi (art. 82, comma 2, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • una volta soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente legge per l'accreditamento dei richiedenti l'adozione, l'équipe tecnica del Centro per le adozioni redige una lista di tre candidati includendo la famiglia affidataria o le persone dell'ambiente affettivo vicino, sottoponendola all’esame del Consiglio di amministrazione del Centro per le adozioni (art. 83, comma 1, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • il Consiglio seleziona coloro i quali sono ritenuti maggiormente idonei sulla base del superiore interesse del minore e, entro le ore 24 ore successive alla selezione effettuata, comunica alla DGCA la decisione affinché possa inoltrare la domanda al tribunale competente entro 24 ore (art. 83, comma 5, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della proposta del Centro per le Adozioni, il Tribunale per l'Infanzia e l'Adolescenza dispone l'avvio del procedimento di adozione e lo comunica alla coppia entro i successivi tre giorni lavorativi, affinché possa confermare la sua intenzione di proseguire con l’adozione (art. 84, comma 1, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • se ritiene vi siano tutte le condizioni richieste, il Tribunale dispone il Piano relazionale progressivo tra l’adottando e l’adottante, che sarà realizzato dal centro per le adozioni (art. 84, comma 4, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • dopo aver ricevuto il Piano relazionale progressivo con le osservazioni del DGCA, il Tribunale fissa, entro tre giorni lavorativi, l’audizione delle parti coinvolte nella procedura di adozione (art. 85, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • a conclusione delle audizioni il Tribunale dispone l’affido preadottivo del minore per un periodo non inferiore a trenta giorni (art. 88, comma 1, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • durante il periodo di tutela preadottiva, il Centro per le Adozioni accompagna e valuta il processo di adattamento del minore e, una volta scaduto il termine di 30 giorni, presenta al Tribunale, entro i successivi 5 gg, una relazione descrittiva della valutazione effettuata durante il processo di adattamento dell’adottando con l’adottante (art. 89, comma 1, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • il Tribunale, entro due giorni lavorativi, convoca il Difensore d’ufficio e la Procura dei minori che dovranno presentarsi entro i tre giorni lavorativi seguenti (art. 89, comma 2, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • se nessuna delle parti fa opposizione, entro il termine perentorio di dieci giorni, il Tribunale raccoglie tutti gli elementi presentati dalle parti o d’ufficio e, trascorso questo periodo, decide sull’adozione del minore entro i sei giorni lavorativi successivi (art. 89, comma 3, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • nella sentenza di adozione il Tribunale stabilisce che la DGCA segua la fase del post-adozione (art. 90, comma 1 Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • la sentenza che decide l’adozione è impugnabile dalle parti dinanzi alla Corte d’appello per l’Infanzia e l’Adolescenza competente entro il terzo giorno successivo alla notifica della sentenza e ha effetto sospensivo della stessa; le parti hanno tre giorni per presentare le loro motivazioni in forma scritta; trascorso questo periodo, la Corte d’appello, entro dieci giorni, decide con sentenza definitiva; una volta divenuta esecutiva la sentenza, l’adozione viene registrata nell’atto di nascita ed inviata automaticamente all’ufficio della Direzione generale del Registro di stato civile delle persone che vi allega una sua copia autenticata (artt. 91, 92 e 93, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486);
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Paraguay con la coppia.

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette alla DGCA nella Repubblica del Paraguay, le relazioni concernenti l’integrazione del minore per i tre anni successivi all’adozione con la seguente cadenza: trimestrale nel primo anno, quadrimestrale nel secondo anno e semestrale nel terzo anno (art. 90, comma 1, Legge sulla promozione e la tutela n° 6486).

 

Normativa di riferimento

  • Ley n° 1136, 22 de octubre de 1997, De Adopciones [Legge sulle adozioni];
  • Ley n° 1680, 30 de mayo de 2001, Código de la Niñez y la Adolescencia [Codice sull’infanzia e l’adolescenza];
  • Ley n° 6486, 4 de febrero de 2020, De promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción [Legge sulla promozione e la tutela del diritto dei bambini, delle bambine e degli adolescenti di vivere in famiglia, che disciplina le misure di cura alternative e l’adozione].

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