Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Paraguay

La Repubblica del Paraguay ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 13 maggio 1998 e il 1° novembre 1998 è entrata in vigore. 

Adozione single consentita 

Vedi box Procedura adottiva 

Presenza normativa privacy: sì 

Ricerca origini prevista 

Vedi box Ricerca delle origini 

Referentiper l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Dirección General del Centro de Adopciones (DGCA) Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) Ayolas 482 esq . Oliva, Asuncion 

E-mail centrodeadopciones@minna.gov.py 

Sito web www.minna.gov.py  

Ambasciata della Repubblica del Paraguay in Italia Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Paraguay   Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Paraguay 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • riceve le richieste di adozione internazionale da parte delle Autorità Centrali di altri Paesi e monitora l’intera procedura di adozione (art. 29, commi 3 e 5, della Legge sulle adozioni); 
  • tiene un registro aggiornato dei minori dichiarati adottabili e assicura la tracciabilità delle adozioni definitive realizzate (art. 29, commi 6 e 12, della Legge sulle adozioni); 
  • accredita e supervisiona le strutture di accoglienza in cui i minori sono temporaneamente ospitati prima di essere adottati (art. 29, comma 9, della Legge sulle adozioni); 
  • attua tutte le misure necessarie per prevenire indebiti profitti legati all’adozione, nonché il rapimento, la vendita e la tratta dei minori (art. 29, comma 13, della Legge sulle adozioni); 
  • si relaziona con le Autorità Centrali e gli organismi accreditati di altri Paesi, stabilendo una comunicazione permanente e fornendo informazioni pertinenti in merito alla legislazione, ai dati statistici e ad altre notizie di carattere specifico e generale (art. 29, comma 14, della Legge sulle adozioni);  
  • avanza proposte di modifica o integrazione delle leggi al fine di garantire la migliore tutela ai minori e alle loro famiglie (art. 29, comma 17, della Legge sulle adozioni);  
  • garantisce il rispetto delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dalla Repubblica del Paraguay in materia di adozione e diritti dei minori (art. 29, comma 18, della Legge sulle adozioni). 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull’adozione internazionale CAI

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi 

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi residenti in Italia, solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana. 

  • coppie sposate da almeno 3 anni, o conviventi da almeno 4 anni (art. 59, comma 1, lett. b), della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • persone singole o vedove (art. 56, comma 1, lett. e), della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • differenza di età con il minore di almeno 25 anni e non superiore a 60 anni; in caso di adozione da parte di una coppia, la differenza deve essere considerata rispetto al coniuge più giovane (art. 59, comma 1, lett. a), della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • idoneità a garantire il rispetto dei diritti dei minori per assicurarne lo sviluppo integrale (art. 59, comma 1, lett. c), della Legge sulla promozione e sulla tutela). 

La legge paraguayana specifica altresì che: 

  • non possono adottare coloro i quali: 
    • sono stati condannati per aver commesso reati contro la vita, l’integrità fisica, l’autonomia sessuale, di violenza familiare o contro i minori, di violazione delle norme in materia di adozione, di tratta di minori, di violazione dei doveri di cura o istruzione, di violazione della potestà genitoriale e degli obblighi di assistenza familiare, di incesto e contro la libertà, in conformità con le disposizioni del codice penale e delle altre leggi speciali (art. 60, comma 1, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
    • presentino comportamenti o pratiche che mettano a rischio lo sviluppo armonico e integrale del 

minore (art. 60, comma 2, della Legge sulla promozione e sulla tutela). 

Requisiti dei minori adottandi 

  • minori di età inferiore a 18 anni (art. 57, comma 1, della Legge sulla promozione e sulla tutela);  
  • minori dichiarati in stato di adottabilità con decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva (art. 57, comma 1, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • minori orfani (art. 47, comma 1, lett. a), della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • minori i cui genitori siano ignoti (art. 47, comma 1, lett. b), della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale a seguito di sentenza del Tribunale competente (art. 47, comma 1, lett. c), della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • minori figli di genitori noti che non sono stati inseriti nel registro dello stato civile delle persone (Registro del Estado Civil de las Personas) e che non possono essere rintracciati (art. 47, comma 1, lett. d), della Legge sulla promozione e sulla tutela). La legge paraguayana specifica altresì che: 
    • può essere adottata anche la persona di età superiore a 18 anni, qualora il procedimento di dichiarazione di adottabilità sia stato avviato prima del raggiungimento della maggiore età (art. 57, comma 2, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
    • le fratrie devono essere adottate insieme, salvo giustificati motivi (art. 57, comma 3, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
    • il minore che ha compiuto 8 anni deve fornire il proprio consenso all’adozione (art. 80, comma 1, lett. a), della Legge sulla promozione e sulla tutela);  
    • in ogni procedimento di adozione, il Tribunale deve garantire la partecipazione del minore, ascoltarlo e considerarne opinioni, necessità e desideri, rispettandone l’autonomia in base alla sua maturità e al suo grado di sviluppo, a pena di nullità (art. 80, comma 2, della Legge sulla promozione e sulla tutela). 

Passaggi della procedura 

  • Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo alla DGCA nella Repubblica del Paraguay;  
  • la DGCA è responsabile della selezione degli aspiranti genitori adottivi; una volta verificati i requisiti previsti dalla legge, l'équipe tecnica compone una terna di candidati includendo, laddove presenti, la famiglia affidataria o le persone della cerchia affettiva ristretta del minore (art. 83, comma 1, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • ricevuti tutti gli atti giudiziari relativi al minore, l’équipe tecnica trasmette al Consiglio direttivo i profili dei candidati inseriti nella terna (art. 82, comma 2, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • il Consiglio direttivo individua i candidati ritenuti maggiormente idonei sulla base del superiore interesse del minore e, entro 24 ore, comunica alla DGCA la decisione affinché questa possa inoltrare la domanda al Tribunale competente entro le successive 24 ore (art. 83, comma 5, della Legge sulla promozione e sulla tutela );  
  • entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta da parte della DGCA, il Tribunale per l'infanzia e l'adolescenza dispone l'avvio del procedimento di adozione e assegna agli aspiranti genitori adottivi un termine di 3 giorni lavorativi affinché possano confermare la loro intenzione di adottare, con il patrocinio di un avvocato o di un difensore pubblico (art. 84, comma 1, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • se ritiene sussistano tutte le condizioni richieste, il Tribunale per l'infanzia e l'adolescenza dispone l’avvio dell’esecuzione del piano di inserimento progressivo del minore, che è attuato dalla DGCA (art. 84, comma 

4, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 

  • dopo aver ricevuto la relazione sull’esito dell’esecuzione del piano di inserimento progressivo redatta dalla DGCA, il Tribunale per l'infanzia e l'adolescenza fissa, entro 3 giorni lavorativi, l’audizione delle parti coinvolte nella procedura di adozione (art. 85 della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • a conclusione delle audizioni, il Tribunale per l'infanzia e l'adolescenza dispone l’affidamento preadottivo del minore per un periodo non inferiore a 30 giorni consecutivi (art. 88 della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • durante il periodo di affidamento preadottivo, la DGCA accompagna e valuta il percorso di inserimento del minore e, una volta decorso il termine di 30 giorni, presenta al Tribunale per l'infanzia e l'adolescenza, entro i successivi 5 giorni, una relazione descrittiva della valutazione effettuata (art. 89, comma 1, della Legge sulla promozione e sulla tutela);  
  • una volta ricevuta la relazione, entro 2 giorni, il Tribunale per l'infanzia e l'adolescenza trasmette gli atti al Difensore pubblico dei minori e alla Procura per l'infanzia e l'adolescenza affinché esprimano il proprio parere, per un termine di 3 giorni lavorativi ciascuno, secondo l’ordine di trasmissione (art. 89, comma 2, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • in caso di opposizione di una delle parti, il Tribunale per l'infanzia e l'adolescenza dispone l’apertura della fase istruttoria per un termine perentorio di 10 giorni, entro il quale sono acquisiti gli elementi di giudizio presentati dalle parti o d’ufficio; decorso tale termine, entro 6 giorni lavorativi, il Tribunale per l'infanzia e l'adolescenza pronuncia la sentenza di adozione (art. 89, comma 3, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • nella sentenza di adozione il Tribunale per l'infanzia e l'adolescenza stabilisce il monitoraggio post-adottivo che la DGCA dovrà effettuare sul minore (art. 90, comma 1, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • la sentenza di adozione è impugnabile dinanzi alla Corte d’appello per l’infanzia e l’adolescenza competente entro 3 giorni dalla notifica, con effetto sospensivo; trasmesso il ricorso, che deve essere motivato, le altre parti hanno 3 giorni lavorativi ciascuna per presentare le proprie deduzioni scritte; decorso tale termine, la Corte d’appello per l’infanzia e l’adolescenza decide con sentenza definitiva entro 10 giorni lavorativi (artt. 91-92, della Legge sulla promozione e sulla tutela);  
  • una volta passata in giudicato la sentenza definitiva, l’adozione è registrata come nascita mediante provvedimento trasmesso alla Direzione generale del registro dello stato civile delle persone, allegando copia autenticata della sentenza (art. 93, comma 1, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare la Repubblica del Paraguay con i genitori adottivi. 

Minori con bisogni speciali 

Sono definiti minori con bisogni speciali: 

  • minori di età superiore a 6 anni (art. 96, comma 1, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • minori con disabilità (art. 96, comma 2, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • minori affetti da malattie gravi, croniche o che necessitano di cure palliative (art. 96, comma 3, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • minori appartenenti a fratrie (art. 96, comma 4, della Legge sulla promozione e sulla tutela). 

Per tali minori, qualora dichiarati in stato di adottabilità, la DGCA può valutare e accreditare direttamente come aspiranti genitori adottivi coloro i quali manifestano l'intenzione di adottarli, accelerando l'iter e proponendoli direttamente al Tribunale competente senza l'inserimento nelle ordinarie liste d'attesa (art. 97, commi 1-2, 

della Legge sulla promozione e sulla tutela). 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette alla DGCA nella Repubblica del Paraguay le relazioni concernenti l’integrazione del minore per i 3 anni successivi all’adozione con la seguente cadenza: trimestrale nel primo anno, quadrimestrale nel secondo anno e semestrale nel terzo anno (art. 90, comma 1, della Legge sulla promozione e sulla tutela). 

Ricerca delle origini 

  • la persona adottata ha il diritto di conoscere le proprie origini (art. 54, comma 1, della Legge sulla promozione e sulla tutela) al raggiungimento della maggiore età; se di età inferiore a 18 anni, può accedere alle informazioni previa autorizzazione dei genitori adottivi o, in caso di rifiuto dei medesimi, tramite l’accompagnamento e la tutela del Difensore pubblico dei minori (art. 35, commi 2-3, del Decreto n. 5402/2021); 
  • gli aspiranti genitori adottivi devono sottoscrivere un impegno formale, nel corso della procedura amministrativa, a informare il minore in merito alla sua condizione di adottato e alla sua storia di vita (art. 35, comma 1, del Decreto n. 5402/2021);
  • la richiesta di accesso alle informazioni biologiche può essere avanzata anche dai genitori adottivi; non è prevista, invece, la possibilità per i genitori biologici o per i membri della famiglia d'origine di avviare autonomamente una ricerca del minore dato in adozione (art. 35, comma 2, del Decreto n. 5402/2021); 
  • non è riconosciuto il diritto all’anonimato della famiglia d’origine; l’identità dei genitori biologici non è segreta ed è sempre inclusa nella documentazione accessibile (art. 54, comma 1, della Legge sulla promozione e sulla tutela);  
  • la procedura, che è gestita dalla DGCA (artt. 70, comma 14, e 74, commi 1-2, della Legge sulla promozione e sulla tutela), deve essere conclusa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza ed erogata a titolo completamente gratuito (Protocollo per la ricerca delle origini). 

Trattamento dei dati personali 

  • è vietato il rilascio a terzi di copie dell'atto di iscrizione originale registrato presso il registro dello stato civile delle persone, recante l'annotazione a margine del rapporto di filiazione adottiva, salvo espresso ordine del Tribunale per l'infanzia e l'adolescenza (art. 93, comma 2, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • il rilascio di tali copie con la relativa nota a margine, senza necessità di autorizzazione giudiziaria, è consentito esclusivamente alla persona adottata al raggiungimento della maggiore età o ai genitori adottivi (art. 93, comma 2, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • una volta conclusi gli adempimenti di trascrizione presso il registro dello stato civile delle persone, il Tribunale per l'infanzia e l'adolescenza ha l'obbligo di trasmettere copia autenticata della sentenza definitiva e passata in giudicato alla DGCA ai fini della sua archiviazione riservata e permanente nel rispettivo fascicolo istituzionale (art. 93, comma 3, della Legge sulla promozione e sulla tutela); 
  • il trattamento dei dati personali deve garantire la tutela del superiore interesse del minore, rimanendo l’utilizzo dei dati sensibili subordinato al consenso informato dei titolari della responsabilità genitoriale, della tutela o dell'affidamento, nonché della persona adottata qualora abbia compiuto 16 anni di età (art. 7, 

commi 1-3, della Legge sulla protezione dei dati personali). 

Normativa di riferimento 

  • Ley N° 1136, 22 de octubre de 1997, de Adopciones [Legge 22 ottobre 1997, n. 1136, sulle adozioni];
  • Ley N° 1680, 30 de mayo de 2001, Código de la Niñez y la Adolescencia [Legge 30 maggio 2001, n. 1680, recante il Codice sull’infanzia e sull’adolescenza]; 
  • Ley N° 6486, 4 de febrero de 2020, de promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción [Legge 4 febbraio 2020, n. 6486, sulla promozione e sulla tutela del diritto di bambini, bambine e adolescenti di vivere in famiglia, che disciplina le misure di collocamento extrafamiliare e l’adozione]; 
  • Decreto N° 5402, 2 de junio 2021, por el cual se reglamenta la Ley N° 6486 4 de febrero de 2020, de promocion y proteccion del derecho de ninos, ninas y adolescentes a vivjr en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopcion [Decreto 2 giugno 2021, n. 5402, recante il regolamento di attuazione della Legge 4 febbraio 2020, n. 6486, sulla promozione e sulla tutela del diritto di bambini, bambine e adolescenti di vivere in famiglia, che disciplina le misure di collocamento extrafamiliare e l'adozione]; 
  • Ley N°7593, 27 de noviembre 2025, de Protección de Datos Personales en la República del Paraguay [Legge 27 novembre 2025, n. 7593, sulla protezione dei dati personali nella Repubblica del Paraguay];
  • Protocolo para el trabajo de Búsqueda de Orígenes de niños, niñas y adolescentes, 2024 [Protocollo per la ricerca delle origini di bambini, bambine e adolescenti, 2024].

Convertito in HTML con WordToHTML.net | Convertitore di documenti per Windows

Notizie