Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Stati Uniti d'America

 

Gli Stati Uniti d’America hanno ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 12 dicembre 2007 e il 1° aprile 2008 è entrata in vigore.

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Office of Children's Issues (CI) [Ufficio per le questioni relative all’infanzia], Bureau of Consular Affairs [Ufficio per gli affari consolari]

U.S. Department of State [Dipartimento di Stato degli Stati Uniti]

CA/OCS/CI, 2201 C. St., NW, SA-17, 9th Floor, Washington, DC 20522-1709
e-mail: adoption@state.gov

sito web: http://adoptions.state.gov

 

Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia

Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti d’America

Ricerca Enti Autorizzati negli Stati Uniti d’America

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, di cui è a capo il Segretario di Stato, gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale negli Stati Uniti d’America (sez. 101 della Legge sull’adozione internazionale);
  • cura e coordina il collegamento con le Autorità Centrali di altri Stati parte della Convenzione, e delle attività previste dalla Convenzione da parte di persone ed enti soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti d’America;
  • fornisce formazione e orientamento sul processo di adozione agli aspiranti genitori adottivi, agli enti autorizzati e ai membri del Congresso degli Stati Uniti d’America;
  • coopera con le autorità pubbliche competenti per l'adozione internazionale e vigila sul rispetto della Convenzione e dei regolamenti applicabili;
  • monitora il lavoro degli enti autorizzati e adotta misure nei loro confronti quando non rispettano la legge (sez. 204 della Legge sull’adozione internazionale);
  • istituisce un registro di casi in corso e pendenti di adozioni che comportano la migrazione di minori da e verso gli Stati Uniti d’America;
  • approva i regolamenti per l'attuazione della Convenzione in conformità con la Legge sull’adozione internazionale.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

N.B. Il sistema statunitense prevede che la responsabilità per l’adozione internazionale di minori sia di competenza dei 50 Stati, del Distretto di Columbia (Washington D.C.) e dei Commonwealth statunitensi, e che le adozioni internazionali siano regolate da tre diversi tipi di leggi: le leggi federali degli Stati Uniti d’America, le leggi del Paese d’origine dell’adottando e le leggi dello Stato di residenza.

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

 

N.B. I requisiti di coloro i quali vogliono intraprendere l’adozione internazionale variano da Stato a Stato, nonché a livello territoriale, poiché vi sono differenti politiche e procedure.

Si riporta di seguito la normativa generale valida a livello federale:

  • coppie sposate eterosessuali, o omosessuali, o coppie di fatto;
  • persone singole;
  • assenza di precedenti penali;
  • adeguate condizioni di salute e di reddito per poter crescere il minore.

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa statunitense:

  • i requisiti relativi all’età minima e massima dell’adottando, nonché alla differenza di età tra il minore e l’adottando, sono disciplinati dai singoli Stati.

 

Requisiti dei minori adottandi*

  • minori ritenuti idonei all’adozione se il Tribunale competente ha stabilito che la collocazione è nel loro superiore interesse;
  • minori di età inferiore a 16 anni (sez. 302, lett. G) i) della Legge sull’adozione internazionale, e sez. 3, lett. G) i) della Legge sulla semplificazione delle adozioni internazionali);
  • minori di età inferiore a 18 anni, se fratelli di un minore adottato o adottando (di età inferiore ai 16 anni) (sez. 3, lett. G) iii) della Legge sulla semplificazione delle adozioni internazionali);
  • minori i cui genitori abbiano fornito il proprio consenso all’adozione;
  • minori figli di minorenni che abbiano fornito il proprio consenso all’adozione;
  • minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale;
  • minori i cui genitori siano deceduti, scomparsi o sconosciuti, o in cui l’unico genitore presente non sia in grado di occuparsene adeguatamente;
  • minori abbandonati i cui genitori, o solo la madre al momento della nascita, abbiano fornito irrevocabilmente il loro consenso scritto all'emigrazione e all'adozione;
  • minori con bisogni speciali.

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa statunitense:

  • il consenso dei minori all’adozione, in base all’età o alla presenza di problemi di salute mentale, è disciplinato in modo diverso nei vari Stati e territori statunitensi.

 

Passaggi della procedura*

  • gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’Autorità competente dello Stato in cui risiede il minore negli Stati Uniti d’America;
  • l’Autorità competente valuta il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi e, se li ritiene idonei, propone l’abbinamento con un minore;
  • se gli aspiranti genitori adottivi accettano l’abbinamento, l’Autorità competente trasmette il fascicolo al Tribunale competente dello Stato in cui risiede il minore;
  • il Tribunale valuta il fascicolo e, una volta verificata la correttezza della documentazione ricevuta e delle procedure, decide sull’adozione;
  • il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America rilascia una dichiarazione che certifica che l'adozione è conforme alla Convenzione, e la trasmette al Tribunale;
  • il Tribunale emette il provvedimento finale di adozione;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari il minore può lasciare gli Stati Uniti d’America con i genitori adottivi.

 

Post-adozione

L’Autorità Centrale non richiede relazioni nella fase post-adozione. Ogni Stato ha discipline differenti, e le singole Autorità competenti gestiscono questa fase.

 

Normativa di riferimento

 

 

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su: HCCH, Country Profiles – State responses: United States of America.

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su: HCCH, Country Profiles – State responses: United States of America e su www.travel.state.gov.

Notizie