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Repubblica Bolivariana del Venezuela

La Repubblica Bolivariana del Venezuela ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 10 gennaio 1997 e il 1° maggio 1997 è entrata in vigore.

 

N.B. L’adozione internazionale può realizzarsi solo con i Paesi che sottoscrivano specifici accordi o trattati con la Repubblica Bolivariana del Venezuela (art. 493-B, comma 3, della Legge organica): non avendo l’Italia ad oggi sottoscritto alcun accordo, non è possibile presentare domanda per l’adozione per un minore venezuelano.

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità Centrale

Oficina de Relaciones Consulares (ACV-ORC) [Ufficio affari consolari]

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE) [Ministero del potere popolare e per gli affari esteri]

Direcciòn del Servicio Consular Extranjero - Area de Cooperaciòn Jurìdica Internacional [Direzione del servizio consolare estero - Area cooperazione giuridica internazionale]

Avenida José Vincente Rangel Vale, Esquina conde a Carmelitas, Torre MPPRE, Piso 1 - 1010, Caracas

e-mail acvenezolana@mppre.gob.ve

sito web www.mppre.gob.ve

 

 

Ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica Bolivariana del Venezuela

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Bolivariana del Venezuela

 

Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica Bolivariana del Venezuela nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  • collabora con gli enti autorizzati per facilitare, seguire e attivare la procedura di adozione;
  • coopera con le Autorità Centrali degli altri paesi aderenti alla Convenzione*.

 

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie eterossesuali in una relazione stabile, anche se di fatto, che stiano insieme da almeno 3 anni, o coniugi non separati (art. 411 della Legge organica);
  • persone singole che, indipendentemente dal proprio stato civile, abbiano la capacità di adottare (art. 411 della Legge organica);
  • età minima di 25 anni (art. 409 della Legge organica);
  • differenza di età con il minore di almeno 18 anni: in caso  di adozione del figlio o della figlia di uno dei coniugi da parte dell’altro coniuge, la differenza di età può arrivare a 10 anni; il giudice, in casi eccezionali e per giusti e comprovati motivi, può disporre adozioni nelle quali l’interesse del minore giustifichi una differenza di età inferiore (art. 410 della Legge organica).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa venezuelana:

  • se presenti figli o figlie del/i richiedente/i l’adozione è necessario acquisire anche i loro pareri per l’adozione (art. 415, lett. c), della Legge organica).

 

Requisiti dei minori adottandi

  • minori che non abbiano compiuto 18 anni alla data in cui è chiesta l’adozione, a meno che sussistano rapporti di parentela, o il minore sia stato integrato nell’abitazione del potenziale adottante prima del raggiungimento di tale età, o si tratti di adottare il figlio o la figlia dell’altro coniuge (art. 408 della Legge organica);
  • minori che non possono essere reintegrati nella loro famiglia d’origine, in quanto abbandonati, per i quali sia stato accertato lo stato di adottabilità*;
  • minori i cui genitori siano decaduti dalla responsabilità genitoriale*;
  • minori i cui genitori abbiano fornito il consenso all’adozione, o abbiano scelto di rinunciare alla loro responsabilità genitoriale*.

La legge venezuelana indica altresì che:

  • il minore che ha compiuto 12 anni di età deve fornire il proprio consenso all’adozione (art. 414, lett. a), della Legge organica);
  • il minore di età inferiore a 12 anni deve fornire il proprio parere (art. 415 della Legge organica);
  • è altresì richiesto il consenso all’adozione:
    • di tutti coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale e, se esercitata da chi non ha ancora raggiunto la maggiore età, questi deve essere assistito dal suo legale rappresentante o, in mancanza, autorizzato dal giudice; la madre può validamente acconsentirvi solo dopo la nascita del minore (art. 414, lett. b), della Legge organica);
    • del legale rappresentante, in mancanza del padre o della madre che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 414, lett. c), della Legge organica);
  • i consensi e i pareri previsti dalla legge non saranno richiesti quando le persone che devono rilasciarli siano permanentemente nell’impossibilità di farlo, o non sia nota la loro residenza (art. 417 della Legge organica).

 

Passaggi della procedura

  • gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’ACV-ORC;
  • l’equipe tecnica interdisciplinare dell’Ufficio Statale delle adozioni del Consiglio nazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza valuta l’idoneità bio-psico-socio-giuridica dei richiedenti l’adozione entro 3 mesi dalla richiesta, approvando o meno l’idoneità all’adozione rilasciata nel Paese di residenza, che avrà una validità di 2 anni (artt. 493-K e 493-L della Legge organica);
  • accertata l’idoneità dei richiedenti, e qualora vi sia un minore suscettibile di adozione per il quale il profilo del/i richiedente/i sia adeguato, il rispettivo ufficio adozioni procede all’abbinamento tecnico (artt. 493-G e 493-M della Legge organica);
  • individuati gli aspiranti genitori adottivi corrispondenti, inizia la relazione personale e il periodo di prova di 6 mesi (art. 493-N della Legge organica);
  • nel caso in cui più di un candidato esprima interesse per il minore segnalato per l’adozione, il giudice decide chi tra loro risponda al superiore interesse del minore e ne autorizza il trasferimento in affidamento preadottivo nel Paese in cui risiedono il/i richiedente/i solo dopo aver accertato che l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno permanente sia stata rilasciata dalle autorità di detto Paese (art. 493-P, comma 1, della Legge organica): il trasferimento dovrà essere effettuato in compagnia dei richiedenti, o almeno di uno di essi (art. 493-P, comma 2, della Legge organica);
  • affinché poi l'adozione possa essere dichiarata giudizialmente dal Tribunale per la tutela dei bambini e degli adolescenti della Repubblica Bolivariana del Venezuela, è necessario che sia trascorso il periodo di prova, durante il quale dovranno essere effettuate almeno 3 valutazioni: il follow up è a carico degli organismi pubblici o degli enti stranieri autorizzati del Paese in cui si trova il minore (art. 493-Q della Legge organica);
  • la domanda giudiziale di adozione deve essere presentata personalmente dai richiedenti quando, al termine del periodo di prova, giungono nella Repubblica Bolivariana del Venezuela per completare la procedura (art. 493-R, comma 2, della legge organica);
  • il Tribunale per la tutela dei bambini e degli adolescenti emette il decreto di adozione, che poi è iscritto nei registri dello stato civile per l’opponibilità ai terzi;
  • una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica Bolivariana del Venezuela accompagnato da almeno uno dei genitori adottivi.

 

Post-adozione

Non sono previsti specifici adepimenti al riguardo.

 

Normativa di riferimento

 

 

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su HCCH, Country Profiles – State responses: Venezuela.

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su HCCH, Country Profiles – State responses: Venezuela.

 

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