Corea del Sud
Questa scheda paese è stata aggiornata al 05/12/2025
La Repubblica di Corea ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 17 giugno 2025 e il 1° ottobre 2025 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Ministry of Health and Welfare (MOHW) [Ministero della salute e del benessere]
Adoption System Restructure Team, Child Policy Division [Team di ristrutturazione del sistema adozione, divisione politica infantile]
12th, KT&G Sejong Tower, 143, Gareum-ro, Annex Building, Sejong-si
sito web http://www.mohw.go.kr
Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia
Ambasciata d’Italia in Repubblica di Corea
Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica di Corea
Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
· gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica di Corea nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti degli aspiranti genitori adottivi
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- persone singole (art. 10 della Legge speciale sull’adozione e art. 9 della Legge sull’adozione internazionale);
- coppie sposate da almeno tre anni in cui nessuno dei due coniugi abbia divorziato più di una volta*;
- età minima di 25 anni*;
- aver completato il percorso di istruzione prescritto dal MOHW (art. 18, comma 3, della Legge speciale sull’adozione nazionale e art. 9 della Legge sull’adozione internazionale);
- possesso di risorse finanziarie sufficienti per crescere il minore in salute e benessere (art. 18, comma 1, n. 1, della legge speciale sull’adozione nazionale e art. 9 della Legge sull’adozione internazionale);
- consentire la libertà di religione del minore ed essere in grado di fornirgli l’istruzione e l’educazione necessarie affinché egli cresca come membro della società (art. 18, comma 1, n. 2, della Legge speciale sull’adozione nazionale e art. 9 della Legge sull’adozione internazionale);
- assenza di precedenti penali riguardanti abusi sui minori, violenze familiari, violenze sessuali, reati legati alla droga (art. 18, comma 1, n. 3, della legge speciale sull’adozione nazionale e art. 9 della Legge sull’adozione internazionale);
- assenza di gravi motivi di salute come dipendenza dall’alcol o da sostanze stupefacenti (art. 18, comma 1, n. 4, della legge speciale sull’adozione nazionale e art. 9 della Legge sull’adozione internazionale);
- soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal MOHW per il benessere dei minori adottandi (art. 18, comma 1, n. 5, della legge speciale sull’adozione nazionale e art. 9 della Legge sull’adozione internazionale);
- non essere impegnati in un lavoro che vada contro il benessere del minore o in altra occupazione che possa violare i diritti umani (art. 18, comma 2, della legge speciale sull’adozione nazionale e art. 9 della Legge sull’adozione internazionale).
Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa della Repubblica di Corea:
- illiceità dell’adozione finalizzata a far svolgere al minore un’attività lavorativa contraria al suo benessere o qualsiasi altra occupazione che possa violare i diritti umani (art. 10, comma 2, della Legge speciale sull’adozione e art. 9 della Legge sull’adozione internazionale);
- gli aspiranti genitori adottivi, prima della conclusione della procedura di adozione, devono completare un percorso formativo, condotto da un’agenzia di adozione, al termine del quale devono ottenere la certificazione della partecipazione (art. 10, comma 3 della Legge speciale sull’adozione e art. 9 della Legge sull’adozione internazionale).
Requisiti dei minori adottandi
- minori i cui genitori o tutori forniscano il proprio consenso all’adozione (art. 9, comma 1, lett. a), della Legge speciale sull’adozione);
- minori privi di un tutore e la cui presa in carico da parte di un’istituzione sia richiesta dalle autorità locali (art. 9, comma 1, lett. b), della Legge speciale sull’adozione);
- minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 9, comma 1, lett. c), della Legge speciale sull’adozione);
- minori i cui genitori o tutori siano irrintracciabili e la loro presa in carico da parte di un’istituzione è richiesta dalle autorità locali (art. 9, comma 1, lett. d), della Legge speciale sull’adozione).
La legge della Repubblica di Corea specifica altresì che:
- il minore idoneo all’adozione nazionale deve essere dichiarato idoneo all’adozione internazionale dal MOHW previa delibera e risoluzione da parte del Comitato per le politiche di adozione (art. 7, comma 1, n. 1, e comma 2 della Legge sull’adozione internazionale);
- l’adozione internazionale può essere consentita solo se rappresenti il migliore interesse del minore e non sia possibile trovare genitori adottivi nella Repubblica di Corea (art. 3, comma 1, della Legge sull’adozione internazionale e art. 7, comma 2, della legge speciale sull’adozione nazionale);
- il consenso all’adozione deve essere fornito in forma scritta dai genitori dopo 7 giorni dalla nascita del minore (art. 16, comma 4 e art. 17, comma 1, della Legge speciale sull’adozione nazionale); laddove i genitori siano irreperibili o decaduti dalla responsabilità genitoriale il consenso viene fornito dal tutore (art. 15, comma 1, della Legge speciale sull’adozione nazionale);
- il Tribunale della famiglia può disporre l’adozione senza il consenso dei genitori se sono decaduti dalla responsabilità genitoriale, sono irreperibili, non hanno adempiuto al loro dovere di cura per almeno tre anni o hanno abusato o abbandonato il minore o hanno gravemente compromesso il suo benessere (art. 16, commi 1 e 2, della Legge speciale sull’adozione nazionale e art. 870 del Codice civile);
- l’opinione del minore deve essere ascoltata considerando la sua età e la sua maturità (art. 4 della Legge speciale sull’adozione nazionale);
- i minori che hanno compiuto almeno 13 anni devono fornire il proprio consenso all’adozione (art. 12, comma 4, della Legge speciale sull’adozione e art. 11 del Regolamento di attuazione);
Passaggi della procedura*
· gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il loro fascicolo al MOHW (art. 19, comma 2, della Legge speciale sull’adozione);
· quando gli aspiranti genitori adottivi ricevono dal MOHW una proposta di abbinamento, si avvia la consultazione tra il MOHW e la CAI a cui vengono inviate la relazione con la documentazione relativa al minore e le informazioni sull’abbinamento e sull’eventuale accettazione dell’adozione (art. 11, comma 1, della Legge sull’adozione internazionale);
· il MOHW verifica l’intenzione degli aspiranti genitori adottivi di acconsentire all’adozione del minore proposto attraverso la CAI entro un periodo ragionevole (art. 11, comma 2 della Legge sull’adozione internazionale);
· se gli aspiranti genitori adottivi acconsentono all’adozione, il MOHW prepara un accordo scritto sullo stato di avanzamento della procedura di adozione internazionale da inviare alla CAI (art. 11, comma 3, della Legge sull’adozione internazionale);
· laddove gli aspiranti genitori adottivo non acconsentano all’adozione, il MOHW interrompe lo stato di avanzamento della procedura di adozione e richiede alla CAI di restituire i documenti inviati (art. 11, comma 4, della Legge sull’adozione interazionale);
· il MOHW può interrompere lo stato di avanzamento della procedura adottiva e richiedere la restituzione dei documenti alla CAI, se nel frattempo il minore possa essere collocato presso una famiglia nella Repubblica di Corea o quando il genitore biologico o il tutore revochino il consenso all’adozione, o quando si verifichino circostanze sospette relative agli aspiranti genitori adottivi, o quando si verifichino altre circostanze che rendono l’adozione non più conforme all’interesse del minore (art. 11, comma 5 della Legge sull’adozione internazionale);
· dopo l’accettazione, gli aspiranti genitori adottivi ricorrono al Tribunale della famiglia del luogo di residenza del minore per ottenere il provvedimento di adozione (art. 12, comma 1, della legge sull’adozione internazionale);
· il tribunale della famiglia decide se concedere o meno il provvedimento richiesto entro 6 mesi dall’istanza e può ordinare indagini sul motivo dell’adozione, sulle competenze genitoriali, sull’ambiente in cui il minore crescerà, etc. (art. 12, commi 2-4, della Legge sull’adozione internazionale);
· il tribunale fissa un’udienza alla quale devono partecipare anche gli aspiranti genitori adottivi (non è necessaria l’assistenza di un avvocato);
· durante il soggiorno in Repubblica di Corea gli aspiranti genitori adottivi possono incontrare il minore;
· il Tribunale della famiglia pronuncia la sentenza di adozione che può essere impugnata in appello entro 14 giorni; è previsto un termine ulteriore di 14 giorni per l’eventuale impugnazione della sentenza di appello davanti alla Corte suprema (artt. 19 e 20 del Regolamento di attuazione);
- il MOHW, divenuta definitiva la sentenza di adozione, rilascia i documenti di viaggio necessari al minore per lasciare la Repubblica di Corea;
- gli aspiranti genitori adottivi devono quindi recarsi una seconda volta in Repubblica di Corea, a distanza di circa 40 giorni dal primo soggiorno, per poter prendere definitivamente con sé il minore e seguire gli adempimenti necessari per il rilascio del visto del minore presso l’Ambasciata italiana a Seoul;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica di Corea con i genitori adottivi.
Post-adozione
Il MOHW riceve dalla CAI la relazione post adozione sull’adattamento reciproco tra genitori adottivi e minore redatta dai servizi sociali alla scadenza prevista nel provvedimento adottivo (art. 16, comma 1, della Legge sull’adozione internazionale).
Normativa di riferimento
· Civil Act, 22 February 1958 [Codice civile, 22 febbraio 1958];
· Special Adoption Act, N. 11007 of 4 August 2011 [Legge speciale sull’adozione, n. 11007 del 4 agosto 2011];
· Enforcement Rule of the Special Adoption Act, 30 December 2022 [Regolamento di attuazione della Legge speciale sull’adozione, 30 dicembre 2022];
· Civil Code - Chapter 4, Section 2 – 16 May 2023, [Codice civile - Capitolo 4, Sezione 2 - 16 maggio 2023];
· Special Act on Domestic Adoption, N. 20369, 27 February 2024, entry into force July 2025 [Legge speciale sull’adozione nazionale, n. 20369, 27 febbraio 2024, entrata in vigore a luglio 2025];
· Act on Intercountry Adoption, N. 19553 of 18 July 2023, entry into force July 2025 [Legge sull’adozione internazionale, n. 19553 del 18 luglio 2023, entrata in vigore a luglio 2025];
· Adoption Practice Guide, 2024.
* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su www.diplomatie.gouv.fr
* Come indicato dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Corea non è più previsto il limite massimo di 45 anni di età.
* In assenza di norme specifiche reperite le informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica di Corea.
Link ed allegati
- Scheda del Paese in PDF
- - UN, Committee on the Rights of the Child, Combined fifth and sixth periodic reports submitted by the Republic of Korea under article 44 of the Convention, due in 2017, CRC/C/KOR/5-6, 19 November 2018;
- - UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of the Republic of Korea, CRC/C/KOR/CO/5-6, 24 October 2019
Notizie
- 16/01/2026
Adozioni internazionali: nel 2025 rimangono stabili le procedure concluse.
- 15/01/2026
Scadenza termine di presentazione delle istanze relative ai contributi economici straordinari (DM 5 settembre 2025) per il sostegno economico ai genitori adottivi nell’ambito delle adozioni internazionali.