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Giappone

Il Giappone non ha ratificato la Convenzione de L’Aja n. 33 del 29 maggio 1993

 

Referenti per l’adozione internazionale

Autorità competente

The Family Court and the Child Guidance Center (CGC) [Il Tribunale per la famiglia e il Centro di orientamento per l'infanzia]

 

Ambasciata del Giappone in Italia
Ambasciata d’Italia in Giappone

Ricerca Enti Autorizzati in Giappone

 

Compiti e funzioni dell’Autorità competente

  • gestisce e supervisiona le procedure di adozione nazionale e internazionale in Giappone nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

 

Procedura adottiva*

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI

N.B. In Giappone esistono due tipi di adozione:

  • Adozione “regolare”: “è la tipologia dell’adozione nazionale ordinaria in Giappone, in cui non vengono interrotti i legami, i diritti e i privilegi del minore rispetto ai genitori naturali e può essere sciolta in qualsiasi momento. Questa tipologia di adozione non è applicabile agli stranieri.
  • Adozione “speciale”: è la modalità riconosciuta ufficialmente in Giappone per le adozioni da parte degli stranieri. Questa forma di adozione rompe ogni legame con la famiglia d'origine.

 

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

  • coppie sposate (art. 817-3, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 5 del Codice civile);
  • età minima di 25 anni, ma nel caso di coppia sposata è sufficiente che il più giovane abbia raggiunto i 20 anni (art. 817-4, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1 del Codice civile);
  • per l’adozione da parte di uno dei due coniugi è richiesto il consenso dell’altro coniuge (art. 795, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1 del Codice civile);
  • è necessario il consenso di entrambi i coniugi (art. 817-6, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 5 del Codice civile).

La legge giapponese specifica altresì che:

  • è necessaria l’autorizzazione del Tribunale della famiglia, salvo che la persona da adottare è un discendente in linea retta dell'adottante o del coniuge dell'adottante (art. 798, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1 del Codice civile);
  • l’autorizzazione è necessaria anche nel caso di adozione di un minore da parte del proprio tutore (art. 794, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1 del Codice civile);
  • non è richiesto il consenso all’adozione dei genitori biologici in caso di incapacità degli stessi di manifestare la propria volontà, in caso di abuso o abbandono volontario del minore, o se questi abbiano in altro modo causato un grave danno all’interesse del minore (art. 817-6 capitolo 3, sezione 2, sottosezione 5 del Codice civile).

 

Requisiti dei minori adottandi*

  • minori che abbiano compiuti i 6 anni al momento della domanda; tuttavia, è prevista una deroga se il minore ha meno di 8 anni ed è stata accudito ininterrottamente da prima dei 6 anni dalla persona che diventerà il suo genitore adottivo (art. 817-5, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1 del Codice civile);
  • minori abbandonati, o i cui genitori sono deceduti o scomparsi;
  • minori a cui i genitori non sono in grado di fornire il proprio sostegno.

La legge giapponese specifica altresì che:

  • se il minore ha compiuto 15 anni per l’adozione è necessario il consenso del suo rappresentante legale (art. 797, comma 1, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 1 del Codice civile).

 

Passaggi della procedura*

  • Gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il loro fascicolo al CGD;
  • gli aspiranti genitori adottivi presentano l’istanza al Tribunale della famiglia territorialmente competente;
  • è necessario un periodo di osservazione di 6 mesi che decorrono dalla richiesta al Tribunale della famiglia; tuttavia, ciò non si applica se la situazione di assistenza è evidente (art. 817-8, commi 1 e 2, capitolo 3, sezione 2, sottosezione 5 del Codice civile);
  • nella maggior parte dei casi, il Tribunale richiede una sola udienza nella quale il giudice valuterà l’abbinamento;
  • in caso di esito positivo, i genitori devono registrare l’adozione presso l’ufficio della città o della circoscrizione e l’adozione sarà da considerarsi definitiva se non si registrano opposizioni dei genitori biologici o di altre parti interessate entro due settimane dalla registrazione;
  • una volta ottenuti i documenti necessari, il minore può lasciare il Giappone con i genitori adottivi.

 

Post-adozione

L’ente autorizzato trasmette al CGC in Giappone le relazioni concernenti l’integrazione del minore.

 

Normativa di riferimento

  • Civil Code (Part IV and Part V), Act No. 89 of April 27, 1896 [Codice civile (Parte IV e Parte V), Legge 27 aprile 1896, n. 89)];
  • Family Register Act, Act No. 224 of December 22, 1947 [Legge sul registro di famiglia del 22 dicembre 1947, n. 224].

 

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte normativa ufficiale sono state reperite su www.issj.org

 

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